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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1033/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080.9539.2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080.9539.2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080.9539.2025 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080.9539.2025 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti e insiste nella condanna alle spese.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14.10.2025 ed iscritto al nr di RG 1033/2025 la parte ricorrente evidenziato come il comune di LESINA, rilevato che a) la contribuente, negli anni di imposta 2020, 2021, 2022 e 2023 era in possesso della seguente unità immobiliare (per quanto qui rileva): – fabbricato in località Luogo_1, piano terra, Indirizzo_2 Categoria A03, mesi di possesso 12, superficie calpestabile 120 mq, occupanti 4, ha concluso, in base alla tariffa applicata per ogni annualità, che è dovuta per la TARI un imposta di euro 186,50 per il 2020, 201,24 per il 2021, 203,86 per il 2022 e 217,40 per il 2023, oltre sanzioni, interessi moratori e spese di notifìca.
Parte ricorrente deduceva di non essere nella disponibilità del bene e produceva perizia di parte.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Nel caso di specie la titolarità dei beni non risulta catastalmente attribuita al ricorrente;
in sede di perizia di parte, il ricorrente contesta tale dato introducendo argomenti, ad esempio un presunto errato accatastamento che, in assenza di documentazione probante, sui quali la parte resistente, anche in virtù della contumacia, non ha preso posizione.
L'eccezione di parte ricorrente di assenza del presupposto impositivo risulta adeguatamente supportata, soprattutto a fronte delle risultanze catastali, per cui il ricorso deve essere accolto.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Foggia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso;
2) condanna il Comune di Lesina al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 200,00. Foggia 30 gennaio 2026
Il giudice
IO De ON
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1033/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080.9539.2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080.9539.2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080.9539.2025 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080.9539.2025 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti e insiste nella condanna alle spese.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14.10.2025 ed iscritto al nr di RG 1033/2025 la parte ricorrente evidenziato come il comune di LESINA, rilevato che a) la contribuente, negli anni di imposta 2020, 2021, 2022 e 2023 era in possesso della seguente unità immobiliare (per quanto qui rileva): – fabbricato in località Luogo_1, piano terra, Indirizzo_2 Categoria A03, mesi di possesso 12, superficie calpestabile 120 mq, occupanti 4, ha concluso, in base alla tariffa applicata per ogni annualità, che è dovuta per la TARI un imposta di euro 186,50 per il 2020, 201,24 per il 2021, 203,86 per il 2022 e 217,40 per il 2023, oltre sanzioni, interessi moratori e spese di notifìca.
Parte ricorrente deduceva di non essere nella disponibilità del bene e produceva perizia di parte.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Nel caso di specie la titolarità dei beni non risulta catastalmente attribuita al ricorrente;
in sede di perizia di parte, il ricorrente contesta tale dato introducendo argomenti, ad esempio un presunto errato accatastamento che, in assenza di documentazione probante, sui quali la parte resistente, anche in virtù della contumacia, non ha preso posizione.
L'eccezione di parte ricorrente di assenza del presupposto impositivo risulta adeguatamente supportata, soprattutto a fronte delle risultanze catastali, per cui il ricorso deve essere accolto.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Foggia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso;
2) condanna il Comune di Lesina al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 200,00. Foggia 30 gennaio 2026
Il giudice
IO De ON