CASS
Sentenza 7 agosto 2023
Sentenza 7 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/08/2023, n. 34545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34545 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SU EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore In difesa del ricorrente SU EL è presente l'avvocato PA,RRELLI ATTILIO, del foro di REGGIO CALABRIA che dopo aver illustrato nei dettagli i motivi di ricorso insiste nell'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 34545 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 11 gennaio 2023, il Tribunale di Messina, decidendo in sede di riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta di AS NI, ha annullato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto indagato limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 164 della imputazione provvisoria), ha confermato l'ordinanza genetica in relazione ai fatti di cui ai capi 68 e 103 della rubrica, riguardanti le fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di varia natura, operante nel rione Giostra di Messina. L'esistenza della organizzazione di che trattasi era desunta dalle risultanze dell'attività investigativa compiuta dalla Guardia di Finanza di Messina, compendiate nell'informativa finale del 18 gennaio 2021. Le Forze dell'ordine avevano avviato un'attività di videoripresa con telecamere collocate nel vico Bensaia del rione di Giostra, luogo in cui risultava operante l'organizzazione promossa e diretta da SC MB, il quale era coadiuvato dai più stretti familiari, tra i quali la madre PA MA ed il padre SC Francesco. Le attività di videoripresa erano state accompagnate da un'articolata attività d'intercettazione, effettuata anche attraverso l'utilizzo di captatori informatici ex art. 266, comma 2-bis cod. proc. pen. Erano state successivamente acquisite le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NA VA, il quale, inizialmente intraneo alla congrega, si era poi dissociato dal contesto criminale di appartenenza, apportando un significativo contributo conoscitivo alle indagini e permettendo di stabilire l'organigramma del sodalizio, la ripartizione dei ruoli dei diversi partecipanti al suo interno, i settori di interesse e le modalità operative dell'organizzazione. Il sodalizio, strutturato su base familiare, presidiava il territorio ed aveva avviato un florido commercio di stupefacenti, prevalentemente del tipo cocaina e marijuana. T10 SC MB dettava le regole del commercio e si interfacciava con stabili fornitori ed acquirenti della sostanza, che provvedevano a loro volta allo smercio dello stupefacente. In relazione alla posizione di AS NI, il Tribunale ha ritenuto di non riconoscere la gravità indiziaria con riferimento alla contestazione riguardante la 2 partecipazione alla fattispecie associativa;
ha invece ritenuto di confermare il provvedimento impositivo della misura limitatamente ai due episodi contestati ai capi 68 e 103 della rubrica, riguardanti la illecita detenzione, il trasporto e la cessione a SC MB di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in data 11 luglio e 1 agosto 2020. Nell'evidenziare la gravità del quadro indiziario emerso in relazione a tali episodi ha richiamato i risultati delle videoriprese effettuate dal personale di polizia nelle due occasioni predette, in cui si individua nitidamente il ricorrente che effetiLua le consegne al SC ed il contenuto dei dialoghi intercettati riguardanti i due suddetti episodi. Secondo la ricostruzione offerta dai giudici sulla base di tali risultati, rimasti peraltro incontestati da parte della difesa, il AS fungeva da emissario di terzi fornitori. 2. Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo unico di ricorso, nel quale lamenta l'inadeguatezza della motivazione offerta dai giudici con riferimento all'aspetto riguardante la ricorrenza di esigenze cautelari tali da essere tutelate con la misura maggiormente afflittiva della custodia in carcere. Il ruolo di AS, come riconosce lo stesso tribunale, era meramente esecutivo;
la misura domicliare, impedendo ogni possibilità di allontanamento inibirebbe la sua funzione, non consentendogli di recarsi in altro luogo. Il pericolo di ripresa dei contatti con terzi soggetti si addice maggiormente alle figure apicali e a coloro che nell'abitazione compiono attività di spaccio;
il semplice corriere, privo di autonomia decisionale o organizzativa, anche laddove decidesse di riprendere contatti illeciti, non avrebbe opportunità di ripetere i reati di commercio di stupefacenti che gli vengono contestati. I giudici del riesame non hanno rispettato l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui hanno ritenuto sussistere un'alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie. Lo stato di incensuratezza dell'indagato e la distanza temporale delle condanne per reati diversi, arricchisce i dati personologici positivi che connotano il giudizio da compiersi in ordine all'idoneità della misura fiduciaria degli arresti domiciliari. Ancorché la previsione di cui all'articolo 275 cod. proc. pen. non ponga a carico del cliudice l'obbligo di una motivazione analitica sull'inadeguatezza di ogni altra misura cautelare, è tuttavia necessario che egli dia conto che l'unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa sia la permanenza in carcere. E' d'uopo ricordare come sia necessaria una motivazione rafforzata in caso di mancata applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, espressione di una scelta legislativa di predilezione rispetto alla custodia cautelare in carcere. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. I giudici del merito, con argomentare logico, non censurabile in questa sede, hanno ritenuto, nel provvedimento impugnato, che unic:a misura idonea a garantire le esigenze cautelari ricorrenti nel presente caso fosse quella della misura maggiormente afflittiva. I motivi di ricorso non sono suscettibili di rivelare aspetti di criticità nel ragionamento sostenuto dai giudici del riesame. Il Tribunale ha spiegato, con argomentazioni coerenti rispetto alle emergenze processuali richiamate in motivazione, come il ricorrente risultasse inserito in un allarmante contesto delinquenziale dedito al traffico di sostanze stupefacenti. La gravità del fatto, la ripetizione delle condotte, i precedenti penali da cui risulta gravato il ricorrente e la sua capacità di interfacciarsi con l'esponente di vertice del sodalizio messinese ed esponenti della criminalità calabrese, hanno indotto il Tribunale a ritenere che, unica misura contenitiva del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, dovesse essere quella della custodia in carcere. A fronte della motivazione rinvenibile nell'ordinanza censurata, nei termini sopra riassunti, non può affermarsi che il ricorrente abbia formulato rilievi suscettibili di incrinare la valutazione inerente alla sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione delle condotte criminose. La difesa, infatti, si è limitata a ridimensionare il ruolo del ricorrente, sottolineando che si tratta di un mero esecutore materiale, senza tuttavia confrontarsi con gli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale, riguardanti specificamente la rete di rapporti intessuta dal prevenuto con esponenti della criminalità organizzata di varia estrazione, la non occasionalità dei fatti, i rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente movimentati dal ricorrente nei singoli episodi. Trattasi di motivazione del tutto coerente con i parametri delineati dal diritto vivente: in tema di misure cautelari, si è definitivamente chiarito come l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richieda che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti della stessa specie debba essere non solo concreto, ma anche attuale. Il requisito della concretezza riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendano lo 4 stesso bene giuridico di quello per cui si procede, mentre il requisito dell'attualità sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati (Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016, Campo, Rv.268173). Secondo i principi stabiliti in questa sede, condivisi dall'orientamento prevalente, il pericolo di recidiva può dirsi attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate. Ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 26836601). L'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata - all'epoca in cui la misura viene applicata;
si è anche precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la quale esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 4 n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio Mario, Rv. 277242). La motivazione espressa nella ordinanza si pone in linea di continuità con i principi richiamati. Egualmente adeguata è la spiegazione con cui il Tribunale ha ritenuto l'idoneità contenitiva della sola misura inframuraria, valorizzando proprio la proclività a delinquere, la natura dei rapporti con il mondo della criminalità dedita al traffico di stupefacenti e le modalità esecutive dei fatti. 3. Da tutto quanto precede deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 co.
1 - ter disp. att. cod. proc. pen. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore In difesa del ricorrente SU EL è presente l'avvocato PA,RRELLI ATTILIO, del foro di REGGIO CALABRIA che dopo aver illustrato nei dettagli i motivi di ricorso insiste nell'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 34545 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 11 gennaio 2023, il Tribunale di Messina, decidendo in sede di riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta di AS NI, ha annullato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto indagato limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 164 della imputazione provvisoria), ha confermato l'ordinanza genetica in relazione ai fatti di cui ai capi 68 e 103 della rubrica, riguardanti le fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di varia natura, operante nel rione Giostra di Messina. L'esistenza della organizzazione di che trattasi era desunta dalle risultanze dell'attività investigativa compiuta dalla Guardia di Finanza di Messina, compendiate nell'informativa finale del 18 gennaio 2021. Le Forze dell'ordine avevano avviato un'attività di videoripresa con telecamere collocate nel vico Bensaia del rione di Giostra, luogo in cui risultava operante l'organizzazione promossa e diretta da SC MB, il quale era coadiuvato dai più stretti familiari, tra i quali la madre PA MA ed il padre SC Francesco. Le attività di videoripresa erano state accompagnate da un'articolata attività d'intercettazione, effettuata anche attraverso l'utilizzo di captatori informatici ex art. 266, comma 2-bis cod. proc. pen. Erano state successivamente acquisite le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NA VA, il quale, inizialmente intraneo alla congrega, si era poi dissociato dal contesto criminale di appartenenza, apportando un significativo contributo conoscitivo alle indagini e permettendo di stabilire l'organigramma del sodalizio, la ripartizione dei ruoli dei diversi partecipanti al suo interno, i settori di interesse e le modalità operative dell'organizzazione. Il sodalizio, strutturato su base familiare, presidiava il territorio ed aveva avviato un florido commercio di stupefacenti, prevalentemente del tipo cocaina e marijuana. T10 SC MB dettava le regole del commercio e si interfacciava con stabili fornitori ed acquirenti della sostanza, che provvedevano a loro volta allo smercio dello stupefacente. In relazione alla posizione di AS NI, il Tribunale ha ritenuto di non riconoscere la gravità indiziaria con riferimento alla contestazione riguardante la 2 partecipazione alla fattispecie associativa;
ha invece ritenuto di confermare il provvedimento impositivo della misura limitatamente ai due episodi contestati ai capi 68 e 103 della rubrica, riguardanti la illecita detenzione, il trasporto e la cessione a SC MB di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in data 11 luglio e 1 agosto 2020. Nell'evidenziare la gravità del quadro indiziario emerso in relazione a tali episodi ha richiamato i risultati delle videoriprese effettuate dal personale di polizia nelle due occasioni predette, in cui si individua nitidamente il ricorrente che effetiLua le consegne al SC ed il contenuto dei dialoghi intercettati riguardanti i due suddetti episodi. Secondo la ricostruzione offerta dai giudici sulla base di tali risultati, rimasti peraltro incontestati da parte della difesa, il AS fungeva da emissario di terzi fornitori. 2. Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo unico di ricorso, nel quale lamenta l'inadeguatezza della motivazione offerta dai giudici con riferimento all'aspetto riguardante la ricorrenza di esigenze cautelari tali da essere tutelate con la misura maggiormente afflittiva della custodia in carcere. Il ruolo di AS, come riconosce lo stesso tribunale, era meramente esecutivo;
la misura domicliare, impedendo ogni possibilità di allontanamento inibirebbe la sua funzione, non consentendogli di recarsi in altro luogo. Il pericolo di ripresa dei contatti con terzi soggetti si addice maggiormente alle figure apicali e a coloro che nell'abitazione compiono attività di spaccio;
il semplice corriere, privo di autonomia decisionale o organizzativa, anche laddove decidesse di riprendere contatti illeciti, non avrebbe opportunità di ripetere i reati di commercio di stupefacenti che gli vengono contestati. I giudici del riesame non hanno rispettato l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui hanno ritenuto sussistere un'alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie. Lo stato di incensuratezza dell'indagato e la distanza temporale delle condanne per reati diversi, arricchisce i dati personologici positivi che connotano il giudizio da compiersi in ordine all'idoneità della misura fiduciaria degli arresti domiciliari. Ancorché la previsione di cui all'articolo 275 cod. proc. pen. non ponga a carico del cliudice l'obbligo di una motivazione analitica sull'inadeguatezza di ogni altra misura cautelare, è tuttavia necessario che egli dia conto che l'unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa sia la permanenza in carcere. E' d'uopo ricordare come sia necessaria una motivazione rafforzata in caso di mancata applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, espressione di una scelta legislativa di predilezione rispetto alla custodia cautelare in carcere. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. I giudici del merito, con argomentare logico, non censurabile in questa sede, hanno ritenuto, nel provvedimento impugnato, che unic:a misura idonea a garantire le esigenze cautelari ricorrenti nel presente caso fosse quella della misura maggiormente afflittiva. I motivi di ricorso non sono suscettibili di rivelare aspetti di criticità nel ragionamento sostenuto dai giudici del riesame. Il Tribunale ha spiegato, con argomentazioni coerenti rispetto alle emergenze processuali richiamate in motivazione, come il ricorrente risultasse inserito in un allarmante contesto delinquenziale dedito al traffico di sostanze stupefacenti. La gravità del fatto, la ripetizione delle condotte, i precedenti penali da cui risulta gravato il ricorrente e la sua capacità di interfacciarsi con l'esponente di vertice del sodalizio messinese ed esponenti della criminalità calabrese, hanno indotto il Tribunale a ritenere che, unica misura contenitiva del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, dovesse essere quella della custodia in carcere. A fronte della motivazione rinvenibile nell'ordinanza censurata, nei termini sopra riassunti, non può affermarsi che il ricorrente abbia formulato rilievi suscettibili di incrinare la valutazione inerente alla sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione delle condotte criminose. La difesa, infatti, si è limitata a ridimensionare il ruolo del ricorrente, sottolineando che si tratta di un mero esecutore materiale, senza tuttavia confrontarsi con gli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale, riguardanti specificamente la rete di rapporti intessuta dal prevenuto con esponenti della criminalità organizzata di varia estrazione, la non occasionalità dei fatti, i rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente movimentati dal ricorrente nei singoli episodi. Trattasi di motivazione del tutto coerente con i parametri delineati dal diritto vivente: in tema di misure cautelari, si è definitivamente chiarito come l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richieda che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti della stessa specie debba essere non solo concreto, ma anche attuale. Il requisito della concretezza riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendano lo 4 stesso bene giuridico di quello per cui si procede, mentre il requisito dell'attualità sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati (Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016, Campo, Rv.268173). Secondo i principi stabiliti in questa sede, condivisi dall'orientamento prevalente, il pericolo di recidiva può dirsi attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate. Ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 26836601). L'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata - all'epoca in cui la misura viene applicata;
si è anche precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la quale esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 4 n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio Mario, Rv. 277242). La motivazione espressa nella ordinanza si pone in linea di continuità con i principi richiamati. Egualmente adeguata è la spiegazione con cui il Tribunale ha ritenuto l'idoneità contenitiva della sola misura inframuraria, valorizzando proprio la proclività a delinquere, la natura dei rapporti con il mondo della criminalità dedita al traffico di stupefacenti e le modalità esecutive dei fatti. 3. Da tutto quanto precede deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 co.
1 - ter disp. att. cod. proc. pen. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente