Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 aprile 2004 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 marzo 2024 |
Commentari • 18
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Giurisprudenza • 19
- 1. TAR Venezia, sez. II, sentenza 27/12/2024, n. 3057Provvedimento: Pubblicato il 27/12/2024 N. 03057/2024 REG.PROV.COLL. N. 00306/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 306 del 2020, proposto da Partito della Rifondazione Comunista in persona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Panizzo, Lorenzo Picotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni R. Caineri, …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- libertà di manifestazione del pensiero·
- art. 21 Costituzione·
- giurisdizione amministrativa·
- danno non patrimoniale·
- art. 17 Costituzione·
- risarcimento danni·
- diritto di associazione·
- difetto di istruttoria·
- diritto di riunione·
- art. 18 Costituzione·
- onere della prova·
- danno patrimoniale·
- difetto di motivazione
Versioni del testo
- Art. 1. 1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della piu' complessa vicenda del confine orientale. 2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. E' altresi' favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresi' a preservare le tradizioni delle comunita' istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero. (( 2-bis. Il Ministero dell'universita' e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le universita' italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso e' rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facolta' di architettura, design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonche' dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM e ai dottorandi afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed e' finalizzato a premiare il progetto piu' meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine e' autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 2-ter. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonche' delle universita' e delle istituzioni dell'AFAM, che si avvale della consulenza a titolo gratuito di storici dell'arte, per l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle opere di cui al comma 2-bis, dell'eventuale premialita' da riconoscere, nonche' della citta' che annualmente ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del medesimo comma 2-bis. Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca)) 3. Il "Giorno del ricordo" di cui al comma 1 e' considerato solennita' civile ai sensi dell' articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 . Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici ne', qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 . 4. Dall'attuazione ((dei commi 1, 2 e 3)) non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. - Art. 2. 1. Sono riconosciuti il Museo della civilta' istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e l'Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tale fine, e' concesso un finanziamento di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 alla Societa' di studi fiumani. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Art. 2-bis. (( 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni, nonche' di favorire il dialogo interculturale rispetto alle grandi sofferenze patite dalle popolazioni dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a causa della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di garantire la piena comprensione delle vicende del confine orientale italiano, i Viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per la didattica della frontiera adriatica. 2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione del comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, al quale partecipano rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.
Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all' articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. ))