Sentenza 27 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di concorrenza sleale, l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. Nè assume rilievo, in contrario, la circostanza che l'imitazione riguardi (e, in ipotesi, riproduca integralmente) le forme coperte da brevetto per modello ornamentale, giacché - ferma in tal caso la possibilità di tutela sotto il profilo della contraffazione - la forma coperta da brevetto non diventa per ciò solo una forma distintiva.
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- 2. Limiti all’applicabilità della concorrenza sleale confusoria e dell’imitazione servile in particolareAnnamaria Taboga · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2004, n. 3967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3967 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALTURA LEIDEN HOLDING BV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso l'avvocato ANTONIA LUCCHESI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI MARANGONI, giusta procura speciale per Notaio FELIX BANGERTER del Cantone di Berna repertorio n. 1599 del 26/03/01;
- ricorrente -
contro
NI DIFFUSION S.R.L., BAUS HEINZ GEORG;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 11848/01 proposto da:
NI DIFFUSION S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, eletti vantante domiciliata in ROMA P.ZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato GIANFRANCO PALERMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MARIA PRADO, giusta procura speciale per Notaio Dr. GIAMPAOLO FABBI di Mantova del 10/04/01 repertorio n. 47144;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ALTURA LEIDBN HOLDING BV, BAUS HEINZ GEORG;
- intimati -
avverso la sentenza n. 344/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 22/02/00;
udita la relaziona della causa svolta nella pubblica udienza dal 21/10/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GUARDI;
udito per il ricorrente l'Avvocato LUCCHESI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 1991 la LI SI s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia la società olandese UR EI LD ed HE GE US per sentir dichiarare la nullità totale o parziale - limitatamente agli effetti della loro registrazione in Italia - di alcuni brevetti europei e di alcuni brevetti italiani per modello ornamentale di cui la UR era titolare;
per far dichiarare che nessuna delle apparecchiature per cabine doccia commerciate dall'attrice costituiva violazione di diritti di esclusiva della convenuta;
per far accertare e dichiarare che quest'ultima si era resa responsabile di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 2 cod. civ., ed ottenerne in conseguenza la condanna alla cessazione degli atti lesivi, alla pubblicazione della sentenza ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Costituitosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie ed in via riconvenzionale chiedeva che il Tribunale accertasse la contraffazione e la concorrenza sleale commesse dall'attrice con conseguente inibitoria dell'illecita condotta, ordine di distruzione delle cabine per doccia e loro componenti realizzati in violazione dei brevetti, ordine di pubblicazione della sentenza e condanna dell'attrice al risarcimento del danno nella misura da accertare in corso di istruttoria ed eventualmente ai sensi dell'art. 86 legge invenzioni. Ammessa, ed esperita, una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza 18 dicembre 1997 - 7 aprile 1998 il Tribunale di Venezia respingeva tutte le domande proposte dalla società LI;
dichiarava la contraffazione del brevetto EPO119514 e dei modelli ornamentali n. 34338 e n. 38704 relativi a box doccia, nonché del brevetto EPO158085 e del modello ornamentale n. 34338 relativi a pannelli per cabine da doccia;
inibiva all'attrice la produzione e la commercializzazione delle cabine per doccia e delle lastre in contraffazione;
disponeva la pubblicazione del dispositivo della sentenza e rigettava tutte le altre domande della convenuta. Proponeva appello la società LI SI s.r.l. chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata e insistendo, nel merito, per l'accoglimento integrale delle domande da essa formulate in primo grado. Con atto separato, essa formulava altresì richiesta di sospensione della sentenza, richiesta che veniva respinta dal Presidente della corte d'appello con provvedimento del 14 ottobre 1998.
Costituendosi nel giudizio d'appello, la soc. UR chiedeva il rigetto dell'appello principale e proponeva appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza nel capo in cui non era stata accolta la domanda di condanna della società LI per atti di concorrenza sleale nonché sul capo relativo alla mancata condanna al risarcimento del danno per contraffazione e concorrenza sleale. Con sentenza del 31 gennaio/22 febbraio 2000 la Corte d'appello di Venezia respingeva l'appello principale e quello incidentale, compensando le spese del giudizio nella misura della metà e condannando l'appellante a rifondere la residua metà all'appellata. La UR EI SI B.V. ha proposto ricorso formulando cinque motivi.
Ha resistito la LI SI s.r.l., depositando controricorso e formulando ricorso incidentale.
Lo parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi con successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi n. 9032/2001 R.G. e n. 11848/2001 R.
G., trattandosi di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.
2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento danni derivanti dall'accertata contraffazione.
Con il secondo motivo essa ha dedotto violazione dell'art. 86 del R.D. n. 1127/1939 in quanto, una volta accertata la violazione dalla norma citata, si sarebbe rasa inevitabile, ai sensi della norma citata, la condanna della società LI al risarcimento del danno in forma generica, con rimessione ad altro giudizio per la liquidazione in forma determinata od equitativa.
Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 2598 cod. civ. dal momento che l'esclusione della confondibilità da parte della corte d'appello non sarebbe fondata su elementi oggettivi e sarebbe priva di congrua motivazione.
Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto difetto di motivazione e/o motivazione insufficiente sul punto del mancato riconoscimento del risarcimento danni.
Con il quinto motivo essa ha dedotto, infine, difetto di motivazione e/o motivazione contraddittoria sul punto del mancato riconoscimento della concorrenza sleale.
3. A sua volta la LI SI s.r.l., con il primo motivo di ricorso incidentale ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 79 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 e succ. mod., ed art. 295 c.p.c.), per avere la Corte d'appello di Venezia omesso di sospendere il giudizio nonostante che tra la soc. UR e carta ditta Duka pendesse innanzi al Tribunale di Venezia altro giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità di uno dei brevetti invocati nel presente giudizio (il brevetto per invenzione industriale n. 0119 514).
Con il secondo motivo ha dedotto omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto relativo alla mancata rinnovazione della C.T.U. in quanto, da un lato, il Tribunale prima e la corte d'appello poi si sarebbero parzialmente discostati dalla relazione peritale senza indicare le ragioni per le quali hanno ritenuto di accogliere una soluzione diversa da quella cui era pervenuto il C.T.U.; dall'altro lato, pur essendo stato disposto in primo grado un supplemento di perizia, la causa è stata poi decisa nonostante il C.T.U. non avesse adempiuto all'incarico supplementare. Con il terzo motivo ha dedotto omessa motivazione con riguardo alla censura mediante la quale era stato rilevato come - valido o no che fosse il brevetto n. 0158085 - i prodotti realizzati da essa LI non determinassero alcuna interferenza con l'oggetto del brevetto.
Con il quarto motivo, infine, la controricorrente ha dedotto violazione di norme di legge in quanto il ricorso principale non sarebbe stato notificato al Procuratore Generale presso la Corte d'appello d Venezia, da considerarsi contraddittore necessario ai sensi dell'art. 59 l.m. (rectius, art. 78 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, applicabile anche ai modelli ornamentali in virtù del richiamo contenuto nell'art. 13 R.D. 25 agosto 1940, n. 1411) e 70, 71 e 331 c.p.c.. 4. Quest'ultimo motivo (che nell'ordine logico delle questioni occorre esaminare per primo) deve essere respinto, dal momento che - contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente - il ricorso è stato regolarmente notificato anche al Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Venezia.
Deve poi essere dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, dal momento che, pur volendo ipotizzare che nel caso sussistessero la condizioni par disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c., non si vede - ne' la stessa controricorrente ne ha indicata - quali conseguenza potrebbero essere desunte dalla mancata sospensione del giudizio sotto il profilo della validità degli atti compiuti e della validità della sentenza pronunciata. In terzo luogo, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale. Nelle conclusioni formulate dalla società UR con l'atto di appello incidentale figurava infatti anche una richiesta di condanna generica della LI al risarcimento del danno conseguente alla contraffazione dei brevetti, con liquidazione da effettuarsi in separato giudizio. La corte territoriale, occupandosi dell'appello incidentale, ha ritenuto di doverlo respingere "attesa la mancanza del requisito della confondibilità da parte del consumatore e comunque di qualsiasi elemento di prova in ordine a supposti danni, che la produttrice avrebbe subito nel tempo;
danni che non sono, poi, nemmeno ontologicamente, ipotizzatogli, nel caso, trattandosi non di concorrenza tra due soggetti, ma di produzione di massa, da parte di svariati fabbricanti, di un prodotto facilmente fungibile" ... Appare dunque evidente che il giudice di secondo grado, nel respingere il gravame incidentale proposto dalla soc. UR, ha motivato esclusivamente con riguardo alle domande di concorrenza, mentre ha omesso di pronunciarsi su quella di condanna al risarcimento del danno da contraffazione, proposta nell'appello incidentale in modo autonomo e distinto rispetto alla domanda di condanna al risarcimento danno per attività di concorrenza sleale. Nè il contrario può desumersi dall'inciso della sentenza impugnata, ove si fa riferimento alla "mancanza ... di qualsiasi elemento di prova ih ordine ai supposti danni", trattandosi di motivazione riferibile esclusivamente al profilo della concorrenza sleale, come si desume sia dal contesto argomentativo in cui l'inciso è inserito sia dalla considerazione che i danni sono stati ritenuti nemmeno ontologicamente configurabili "trattandosi non di concorrenza tra due soggetti, ma di produzione di massa ... di un prodotto pacificamente fungibile", facendo riferimento, cioè, al profilo della concorrenza sleale.
La circostanza poi che - secondo quanto affermato dalla controricorrente - la domanda di condanna generica. al risarcimento del danno da contraffazione costituisca - in ipotesi - un mutamento di "petitum" rispetto all'originaria richiesta di condanna con liquidazione da effettuarsi in corso di giudizio, non dispensava la corte territoriale dal prendere in esame la domanda medesima, tenendo conto ovviamente anche dei profili attinenti all'eventuale inammissibilità di essa.
L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento del secondo e del quarto motivo.
5. Debbono, invece, essere respinti il terzo ed il quinto motivo del ricorso principale. L'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica, infatti, con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa (Caos. 13 dicembre 1999, n. 13915). La sussistenza dell'imitazione dalle forme non vale dunque a determinare, per sè stesso, un giudizio di confondibilità dei prodotti;
ne' a diversa conclusione può portare il rilievo che l'imitazione riguardi (e, in ipotesi, riproduca integralmente) le forme coperte da brevetto per modello ornamentale, giacché - ferma in tal caso la possibilità di tutela sotto il profilo della contraffazione - la forma coperta da brevetto non diventa per ciò solo una forma distintiva. L'esclusione della concorrenza sleale comporta, automaticamente, anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno ad essa collegato. Non senza aggiungere che anche una domanda di risarcimento proposta in forma generica deve essere respinta quanto sia da escludere in concreto ogni danno;
e nella specie, avendo la corte d'appello di Venezia negato la configurabilità stessa del danno, la ricorrente avrebbe dovuto indicare, riportandoli nel ricorso, gli elementi su cui aveva fondato la prova della potenzialità dannosa:
il che invece non e avvenuto, in contrasto con il costante insegnamento secondo cui, qualora con il ricorso per Cassazione venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo circa il carattere decisivo della risultanza che si assumo non valutata o non sufficientemente valutata è necessario che il ricorrente la indichi, se del caso mediante trascrizione integrale della stessa nel ricorso, dato che in ragione dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr., tra le altre, Cass. 26 agosto 2002, n. 12477; Cass. 12 giugno 2002, n. 3388; Cass. 30 marzo 2000, n. 3904).
6. Vanno dichiarati inammissibili, infine, il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale. Con riguardo al secondo motivo, questa Corte ha ripetutamente chiarito che il ricorrente il quale denunci, sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., l'omessa o erronea valutazione della relazione peritale e,
più in generale, delle risultanze istruttorie, ha l'onere di indicare specificamente, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, gli elementi che si addebita al giudice di aver trascurato o insufficientemente valutato, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di motivazione (Casa. 26 agosto 2002, n. 12477); che il requisito dalla specificità dei motivi comporta, oltre alla necessità di indicare il plinto della controversia cui si riferisce l'affermato difetto di motivazione e le questioni che si assumono trascurata nella sentenza, anche quella di enunciare ragioni idonee a consentirne una valutazione sotto il profilo della fondatezza, non essendo sufficiente il generico richiamo a deduzioni e difese svolte davanti ai giudici di merito (cfr., tra le altre, Cass. 25 luglio 2002, n. 10945; 29 maggio 2002, n. 7852; 21 novembre 2001, n. 14728), e che ove una determinata questione giuridica, implicante un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, 11 ricorrente che riproponga la suddetta questione, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 18 giugno 2001, n. 8208). Nella specie la controricorrente, affermando che il giudice del merito si sarebbe discostato in alcuni punti dalla relazione del C.T.U., non ha indicato in alcun modo in quale atto del giudizio d'appello la questione di tale affermato contrasto sarebbe stata sollevata;
non ha messo la Corte in condizioni di verificare - alla stregua dell'esame del solo contenuto dal controricorso - se effettivamente il C.T.U. abbia omesso di esprimere il parere supplementare, che nella sentenza impugnata si afferma invece essere intervenuto;
non ha specificato in quali passi della relazione del C.T.U. siano contenuta le valutazioni che si affermano contrastanti con quelle accolte dal giudice del merito;
non ha indicato in alcun modo le ragioni per le quali, in ipotesi, lo stesso giudice avrebbe dovuto pervenire ad una conclusione diversa da quella in concreto accolta. Quanto, poi, al terzo motivo, costituisce principio fermo nella giurisprudenza di questa corte che il motivo di ricorso per Cassazione, con il quale si facciano valere vizi della sentenza impugnata a norma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., deve essere articolato con la precisa indicazione della carenze o lacune argomentative in cui sia incorso il giudice di marito, ovvero con la specificazione di illogicità consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune, od ancora nell'indicazione della mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi dell'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e dell'insanabile contrasto degli stessi. Con detto motivo non può essere fatto valere;
invece, il contrasto dalla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice del merito con il convincimento e con le tesi della parte, giacché, se si opinasse diversamente, il motivo di ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice del merito, al quale, per le medesime considerazioni, neppure potrebbe imputarsi di aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacché ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste, laddove soddisfa all'esigenza di adeguata motivazione il fatto che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (così, tra le altre, Cass. 30 marzo 2000, n. 3904). L'omessa motivazione, comunque, non sussiste dal momento che la Corte d'appello, osservando che la soc. LI "è giunta a riprodurre tutti i prodotti più innovativi e caratteristici della controparte, anche per quanto attiene ad elementi non essenziali ... pure oggetto, tuttavia, di brevetto, sotto l'aspetto ornamentale", ha per ciò stesso motivato sul fatto che i prodotti massi in commercio dalla controricorrente interferissero con le soluzioni di cui ai brevetti per modello ornamentale della soc. UR.
7. in relazione al motivo accolto del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia anche ai fini delle spese.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo dal ricorso principale;
dichiara assorbiti il secondo ed il quarto motivo;
respinge il terzo ed il quinto motivo;
rigetta il ricorso incidentale;
in relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia anche ai fini dalle spese.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004