Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2004, n. 3967
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Sentenza 27 febbraio 2004

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In tema di concorrenza sleale, l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. Nè assume rilievo, in contrario, la circostanza che l'imitazione riguardi (e, in ipotesi, riproduca integralmente) le forme coperte da brevetto per modello ornamentale, giacché - ferma in tal caso la possibilità di tutela sotto il profilo della contraffazione - la forma coperta da brevetto non diventa per ciò solo una forma distintiva.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2004, n. 3967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3967
Data del deposito : 27 febbraio 2004

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