Sentenza 13 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2001, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 02042/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N. 3735/98 BATTIMIELLO Consigliere ron. 4278 Dott. Bruno VIDIRI Rel. Consigliere Dott. Guido Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 11/12/00 ConsigliereDott. Stefano Maria EVANGELISTA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio SENTENZA dal Sig._ IL SOLE 24 ORE per diritti L... 3 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: #. IL CANCELLIERE MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CANCELLERIA presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente-
contro
WI RD;
intimato avverso la sentenza n. 40/97 del Pretore di FIRENZE, il 16/01/97 R.G.N. 6025/954 305/96;depositata il 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica نظر udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Guido 5304 -1- VIDIRI;
udito il P.M. Generale Dott. l'estinzione del in persona del Sostituto Procuratore Francesco MELE che ha concluso per ricorso ai sensi della legge 83/2000. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ex art. 22 1. 24 novembre 1981 n. 689 RI WI proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Ministero degli Interni con il quale gli era stato ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000 per violazione dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990 146,per non avere ottemperato all'ordinanza(c.d. n. precettazione) del 2 agosto 1995 con cui ai sensi - dell'art. 8 della medesima legge - erano state differite le giornate di sciopero proclamate per i giorni 4, 7 e 9 agosto 1995 dal sindacato di categoria R.S.B. dei vigili del fuoco. Dopo la costituzione del Ministero degli Interni, Guido UR e la riunione al giudizio di altro successivo instaurato dallo WI con ricorso proposto, sempre ex art. 22 1. 608/1981, contro il medesimo decreto del Ministero, nuovamente notificatogli il 20 dicembre 1995, il Pretore di Firenze con sentenza del 16 gennaio 1997 annullava il provvedimento impugnato. Nel pervenire a tale conclusione il Pretore osservava che la sanzione irrogata era dall'art. 9 della legge 146/1990 qualificata come sanzione amministrativa, per cui ai sensi dell'art. 12 della legge 689 del 1981, dovevano applicarsi tutte le norme di cui al capo I 1 della stessa legge, tra cui l'art. 14 che imponeva appunto- la contestazione o la notificazione della violazione, che nel caso concreto non erano state però : effettuate. Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico articolato motivo. RI WI non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso il Ministero dell'Interno deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990 n. 146, degli artt. 14 e ss.
1. Guiolo Viduri 24 novembre 1981 n. 689, nonchè del principio generale di "specialità" in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Sostiene il Ministero che è aderente alla voluntas legis ritenere che la disciplina ex art. 146/1990 - dettata, come corpo autonomo con l'intento di scongiurare per quanto più possibile lo sciopero nei servizi pubblici essenziali sia in se stessa - completa sì da doversi applicare la normativa di cui alla legge n. 689/1981 solo nei limiti in cui detta disciplina viene espressamente richiamata. Orbene, l'art. 9 della legge n. 146/1990 effettuava il solo richiamo all'art. 22 della legge n. 689/1981 (attinente all'impugnabilità dell'ordinanza- - 2 ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa), mentre nessun altro richiamo operava alle previsioni ed alla procedura ex art. 14 e ss. di quest'ultima legge, per cui non potevano trovare applicazione queste ultime norme senza che da tutto ciò derivava ' una violazione del diritto di difesa dell'ingiunto, non sussistendo alcuna norma di rango costituzionale che imponga il contraddittorio in sede amministrativa ove questo non sia legislativamente previsto. Ciò premesso, rileva il Collegio che la legge 11 aprile 2000 n. 83 (modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990 n. 146, in materia di esercizio quisto kolei pubblici del diritto di sciopero nei servizi essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), sopravvenuta nelle more del giudizio di legittimità, dispone, all'art. 16, quanto segue: "1. Le sanzioni previste dagli artt. 4 e 9 della legge 12 giugno 1990 n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999. 2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al 3 comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, in qualsiasi stato e grado, sono pendenti, automaticamente estinti con compensazione delle spese.
4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni". Pertanto, poichè il ricorso per cassazione in esame, pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, concerne una sentenza che ha deciso un giudizio di opposizione ad un atto comminativo di sanzione ai sensi dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990 n. 146 per violazione commessa GU Violen anteriormente al 31 dicembre 1999, il Collegio, ai Vidui sensi del comma 3 del citato art. 16, deve dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese dell'intero processo. Invero è appena il caso di notarlo - il fatto che la norma (a differenza di altre previsioni di estinzione, come, per esempio, quella dell'art. 38, quinto comma, della legge 1998/n. 448 relativo a controversie in tema di applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e 240 del 1994) non accenni in modo specifico ad una pronunzia del giudice dichiarativa dell'estinzione, prevedendo che i giudizi "sono automaticamente estinti", non esclude che tale dichiarazione debba essere resa dal giudice investito del giudizio, atteso che, nella formulazione della norma, l'avverbio "automaticamente" vuole solo indicare che l'estinzione va rilevata e dichiarata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta delle parti. Alla pronunzia di estinzione consegue nonostante la mancanza di un'espressa previsione in tal senso la caducazione della impugnata sentenza di merito, essendo ciò coerente con la ratio dell'intera norma e, in particolare, con la previsione (del secondo comma dello stesso art. 16) di estinzione delle sanzioni comminate prima del 31 dicembre 1999.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma 1'11 dicembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Videre uni سا quido Л ене IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 13 FEB. 2001 I 3 0 A D 1 3 S , S . 5 T O A . A DL CAIL COLLABORATORE L T R , L N A ' A O DI CANCELLERIA M L S B E 3 L E R I 7 E P P - D S U D S 8 Z I - I I A O 1 N S T N 1 G S N O E O E S P A I G M D I A G E E A , O 5 L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E S E E D O R