Sentenza 8 agosto 2002
Massime • 1
A seguito dell'introduzione della novella 25/1994 in tema di arbitrato, la devoluzione di una controversia ad arbitri assume sempre il carattere della rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, nonché di opzione per la soluzione della controversia stessa sul piano privatistico, secondo quanto stabilito da soggetti privati, con la conseguenza che la distinzione tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale non può (più) imperniarsi sulla circostanza che, nel primo, le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella dell'autorità giudiziaria, dovendosi, per converso, fondare la differenza fra le due fattispecie sull'assunto che l'arbitrato rituale conduce ad un lodo che le parti vogliono immediatamente esecutivo e produttivo degli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ. (con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale), mentre l'arbitrato irritale postula l'affidamento ad un privato della soluzione di controversie mercè uno strumento esclusivamente negoziale (composizione amichevole o negozio di accertamento) riconducibile alla volontà delle stesse parti, che si impegnano a considerare la decisione come espressione della loro stessa volontà (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, nella specie, ritenuto che la definizione degli arbitri come "arbitratori"; la mancanza di qualsiasi riferimento al regime formale del procedimento ed alla volontà di pervenire ad un lodo suscettibile di "exequatur"; la prevista vincolatività della soluzione come rivolta a ribadire la volontà delle parti di comporre definitivamente la vertenza attraverso la pronuncia del collegio e non anche come diretta ad indicare una semplice rinunzia all'impugnazione di cui all'art. 828 cod. proc. civ. consentissero di delineare un contesto negoziale nel quale l'intento dei contraenti era da qualificarsi in termini di arbitrato irrituale).
Commentario • 1
- 1. Arbitrato, qualificazione giuridica, rituale, regola, irrituale, eccezioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11976 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO FA JO SAS, FALLIMENTO IZ IN, FALLIMENTO TE MB, in persona del Curatore Stefano Sperti, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARONIO 54/A, presso l'avvocato ROPERTO BARBERIO, che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
IZ IN, SU EN, NO ET;
- intimati -
avverso la sentenza n.327/99 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, depositata il 3/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto 18.1.1995 NT IN, acquirente con scrittura privata del 12.1.1990 da AS LI e NT NI di un appartamento con box in San Giorgio Ionico, al prezzo di L. 107.000.000, chiese al Tribunale di Taranto che fosse accertata la autenticità delle sottoscrizioni in calce alla scrittura. Si costituì solo NT NI per aderire alla domanda e il tribunale, con sentenza 20.2.1998, dichiarò avvenuto il trasferimento della proprietà de gli immobili e condannò i convenuti alle spese di lite.
Il ST, che era stato dichiarato fallito il 22.7.1995, dopo la prima udienza di comparizione, propose appello, chiedendo che la sentenza impugnata fosse dichiarata improduttiva di effetti, a causa del suo fallimento, quale socio accomandatario della società Alfa Ionica s.a.s, quanto lui fallita;
resistettero le controparti e la curatela fallimentare propose appello incidentale, per gli stessi motivi sui quali era stata fondata una autonoma impugnazione, poi riunita a quella proposta dal ST e cioè perché fosse dichiarata nulla la sentenza impugnata e comunque inopponibile ala massa dei creditori;
nulla la trascrizione della citazione e perché fosse rigettata la domanda attrice.
La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza 3.11.1999 rigettò le impugnazioni, rilevando che, contrariamente all'assunto della curatela fallimentare, la dichiarazione di fallimento della società e dei suoi soci accomandatari non aveva affatto prodotto la interruzione del giudizio di primo grado e la nullità della sentenza impugnata e ciò in quanto il ST era rimasto contumace prima della sua dichiarazione di fallimento, che, non risultano notificata ne' certificata dall'ufficiale giudiziario non aveva prodotto effetti;
nè era consentita la applicazione dell'art. 299 c.p.c., non risultando l'evento interruttivo accertato prima della costituzione in giudizio.
Ha poi ritenuto che il ST, pur fallito avesse conservato la capacità di stare in giudizio e di proporre dunque appello, a tutela dei diritti patrimoniali cui il curatore fosse rimasto estraneo o che non fossero entrati nella massa fallimentare, tra i quali andava considerata la proprietà dell'immobile trasferita a NT IN;
conseguentemente ha disatteso la sua richiesta che fosse dichiarata improduttiva di effetti nei suoi confronti la sentenza impugnata e la generica censura alla liquidazione delle spese processuali, risultata peraltro conforme a tariffa. Ha respinto l'appello incidentale della curatela, avendo rilevato che le censure non avevano in realtà riguardato la sentenza, ma l'attività amministrativa di trascrizione della domanda, che il NT aveva posto in essere ai sensi dell'art. 2652 n. 3 c.c. prima del fallimento;
e negato che il riconoscimento della scrittura 12.1.1999 - opponibile alla massa dei creditori solo a far tempo dal 18.1.1995, quando il 14 documento era stato prodotto in giudizio - fosse stato affermato in violazione dell'art. 215 c.p.c., dal momento che era stato allegato alla citazione ed il giudice istruttore ne aveva verificato la presenza e la rituale esibizione.
Quanto, infine, alla simulazione assoluta della scrittura, ha rilevato la corte di merito la novità della questione, al di là della sua infondatezza, perché non sorretta da prova. Ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi il fallimento della società Alfa Ionica;
non hanno presentato difese gli intimati ST LI e NT IN e NI. Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 112 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 300 4^ comma c.p.c.; la insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Lamenta che, a fronte della deduzione che la dichiarazione di fallimento del contumace, assimilabile alla situazione del contumace scomparso, andava giudicata alla stregua della sentenza n. 220/1986 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato illegittimi gli artt. 75 e 300 c.p.c., la corte di merito si fosse limitata ad affermare che l'evento interruttivo, per avere effetto, doveva essere notificato, o certificato dall'ufficiale giudiziario, omettendo di pronunciarsi sulla prospettata assimilazione.
Con il secondo motivo la denunzia di violazione dell'art. 112 c.p.c. è riproposta in riferimento al mancato esame del punto afferente alla non trascrivibilità della domanda ex art. 2652 n. 3 c.c.. Deduce il ricorrente di avere invocato il principio giurisprudenziale (Cass. 10434/1993), che la domanda con cui si chiede l'accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento di, un immobile in base a scrittura privata non può essere trascritta ai sensi dell'art. 2652 n. 3 c.c. e, se trascritta, non può sortire l'efficacia di prenotazione, in vista di una futura trascrizione della scrittura posta a fondamento;
e censura la sentenza impugnata per avere, senza alcuna motivazione, giudicato incomprensibile il motivo di appello.
Con il terzo motivo il fallimento denunzia ancora la violazione dell'art. 112 c.pc., lamentando che, attraverso la suesposta affermazione di incomprensibilità del motivo di appello sia stato omesso l'esame del punto della inopponibilità alla massa dei creditori ai sensi dell'art. 45 L.F. della scrittura, e comunque la mancanza di motivazione a riguardo.
Evidenzia la singolarità dei vizi denunziati, a fronte della circostanza che poi la corte territoriale avesse con riguardo al quinto motivo di appello, assolto all'obbligo che le incombeva. Con il 4^ motivo la denunzia di violazione del'art. 112 c.p.c. è, infine, ribadita in relazione alle deduzioni della insuscettibilità, ai sensi dell'art. 43 L.F., dell'accertamento giudiziale afferente a diritti patrimoniali, di incidere sulla sfera dei creditori e della incapacità del fallito ex art. 42 L.F. di disporre dei suoi beni, mercè riconoscimento ai sensi dell'art. 215 n. 1 c.p.c. della scrittura privata;
censura ancora il ricorrente la omessa motivazione ed assume di avere rilevato con il quarto motivo di appello che l'accertamento giudiziale della validità ed efficacia della scrittura non avrebbe mai potuto incidere sul fallimento terzo;
tanto più che l'accertamento era stato desunto dalla condotta, ritenuta confessoria, del contumace fallito, a nulla rilevando che essa avesse preceduto la dichiarazione di fallimento, dovendo il riconoscimento coincidere con il momento della decisione, intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento.
Con il 5^ motivo il curatore denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 215 n. 1 c.p.c. e la insufficiente e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al punto della decisione impugnata, che aveva valorizzato la allegazione alla citazione della scrittura, ai fini del suo riconoscimento giudiziale. Assume che non fosse sufficiente che la citazione avesse indicato la scrittura come allegata, dovendo il documento risultare effettivamente prodotto, come peraltro aveva rileva il primo collegio giudicante con ordinanza 27.5.1997. Con il 6^ motivo sono denunziate la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., con l'assunto che la questione della simulazione della scrittura privata era stata sollevata in via di eccezione - ed era pertanto ammissibile - e non in via di domanda riconvenzionale.
Con il 7^ si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli att. 1415 110 comma, 1417, 2727, 2729 c.c. e per insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Lamenta che la corte di merito abbia ritenuto infondata la simulazione, sebbene l'accordo simulatorio risultasse provato dal dissesto del ST, dal rapporto di parentela tra i contraenti, dall'assenza di utilità dell'acquisto una volta rimasto il bene nella disponibilità dei venditori.
Nessuna delle dedotte censure merita di essere accolta. Quanto alla prima, premesso in punto di fatto che la dichiarazione di fallimento di ST LI sopravvenne dopo la prima udienza di comparizione in primo grado, corretta si appalesa la decisione impugnata, che ha ritenuto che debba trovare applicazione l'art. 300 c.p.c., il quale stabilisce al 4^ comma che se la morte o la perdita di capacità riguarda il contumace il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c.". Nè può condividersi l'assunto che la dichiarazione di fallimento del contumace sia assimilabile alla situazione del contumace scomparso, sicché, operando per quest'ultima la pronunzia di illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c., nella parte in cui non prevedono, ove emerga la scomparsa, l'interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore promuovere il giudizio - sent. n. 220 del 16.10.1986 - avrebbe dovuto il giudice di merito interrompere il processo e provvedere ai consequenziali adempimenti. La situazione che ha determinato il giudice delle leggi alla pronunzià citata non trova ragione alcuna per essere accostata a quella in esame, diversi essendo gli interessi meritevoli di tutela, diverse le finalità e le discipline normative, che, peraltro, per quanto attiene alle procedure concorsuali, già conoscono in via istituzionale e coevamente alla loro apertura organì e ruoli (curatore. commissario giudiziale, liquidatore giudiziale) sostitutivi o aggiuntivi all'imprenditore in crisi. Meno ancora giustificata è la doglianza che suppone la omessa pronunzia a riguardo, avendo la corte di merito, comunque, negato che fosse praticabile la automatica interruzione del processo e disatteso qualunque sospetto di incostituzionalità dell'art. 300 c.p.c., senza che ciò possa configurare, a causa del processo argomentativo adottato, falsa applicazione di norme di legge, potendosi semmai ipotizzare la possibilità di correzione della motivazione in diritto da parte della Suprema Corte, a fronte di un vizio ininfluente sulla esattezza della decisione, per essere questa corretta - come si è visto - secondo altro principio di diritto concretamente applicabile alla fattispecie (Cass. 1430/1999; 3205/1995; 2940/1990). Miglior sorte non hanno il 2^, 3^ e 4^ motivo, con cui la censura di omessa pronunzia è stata riproposta, rispettivamente, in riferimento alla eccezione di non trascrivibilità della domanda, ex art. 2652 n. 3 c.c.; di inopponibilità alla massa dei creditori della scrittura, ai sensi dell'art. 45 L.F., in ordine alla quale sarebbe comunque mancata la motivazione;
di insuscettibilità della decisione di incidere su diritti patrimoniali a norma dell'art. 43 L.F. e della incapacità del fallito di disporre dei suoi beni ai sensi dell'art. 41 L.F., merce riconoscimento a norma dell'art. 215 n. 1 c.p.c. della scrittura privata.
La corte territoriale ha esaminato e deciso ciascuno di tali punti offrendo per tutti adeguata motivazione sul piano logico giuridico;
rilevando la estraneità del primo punto al thema decidendum;
considerando opponibile alla massa concorsuale la scrittura, essendo stata cerziorata con la sua produzione in giudizio in data 18.1.1995, anteriormente al fallimento;
e rilevando che il suo riconoscimento era stato conforme all'art. 215 n. 1 c.p.c.. Tale statuizione si appalesa, peraltro, conforme a legge, non essendo minimamente rilevante che la domanda di accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura privata sia stata trascritta e che una volta trascritta non possa "sortire l'efficacia di prenotazione in vista di una futura trascrizione della scrittura privata a fondamento della pretesa", non essendo siffatta efficacia oggetto della presente controversia;
mentre senza pregio è la denunzia di violazione dell'art. 45 L.F., correlata al disposto dell'art. 112 c.p.c., dal momento che non solo la sentenza impugnata ha pronunziato, ma ha anche adeguatamente motivato in linea con la norma fallimentare, sulla opponibilità alla massa concorsuale della scrittura, posto che, con riferimento ad essa, ha affermato che la data certa, utile per siffatta opponibilità, proveniva dalla produzione giudiziale che, avendo preceduto la dichiarazione di fallimento, non trovava nell'art. 45 citato alcun ostacolo. Quanto alla denunzia di violazione degli artt. 42 e 43 L.F., anch'essa correlata all'art. 112 c.p.c., la censura è totalmente gratuita.
Assumere, come fa il ricorrente, che il fallimento determina lo spossessamento del fallito e la perdita di capacità di disporre dei diritti patrimoniali, in quanto acquisiti ope legis alla massa fallimentare, nonché della capacità di stare in giudizio è del tutto inconferente, in quanto la condotta apprezzata dal giudice di merito, come utile per gli effetti cui la pretesa giudiziale era mirata, e cioè all'accertamento giudiziale della autenticità delle sottoscrizioni apposte i calce alla scrittura 12.1.1990, ha preceduto la dichiarazione di fallimento, essendo quel documento stato allegato all'atto di citazione, come ha evidenziato la corte di merito;
sicché alla prima udienza di comparizione - che precedette di quattro mesi la dichiarazione di fallimento, come ha precisato lo stesso ricorrente la contumacia di ST LI produsse l'effetto de riconoscimento tacito della scrittura a norma dell'art 215 1^ comma n. 1 c.p.c.. Nè è dato comprendere il significato della deduzione che l'accertamento giudiziale della validità ed efficacia della scrittura "non avrebbe mai potuto incidere sulla sfera di terzietà del fallimento", una volta che essa consegui al suindicato riconoscimento tacito, che intervenne prima che il fallimento fosse dichiarato;
argomento questo che fa giustizia anche della affermazione secondo cui "la operatività del predetto riconoscimento coincide necessariamente con il momento decisorio, atteso che solo in tale occasione (e non anteriormente) il giudice è in grado di constatare la persistenza ai fini del riconoscimento in parola dello status contumaciale", la cui erroneità è evidenziata dalla fragilità della giustificazione offerta, atteso che l'effetto della contumacia sul riconoscimento delle scritture private è automatico ed immediato e non necessita affatto del riconoscimento della persistenza sino al momento della decisione, tant'è che permane anche dopo la costituzione del contumace, se egli "non disconosce nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore le scritture contro di lui prodotte".
Dalle considerazioni che precedono resta svalutato anche il quinto motivo. La corte territoriale ha considerato, con giudizio di fatto insuscettibile del sindacato di legittimità, perché adeguatamente motivato, che la scrittura in questione risultava allegata all'atto di citazione ed ha pertanto superato il rilievo che il Collegio, con ordinanza del 27.5.1997, avesse in precedenza ritenuto mancante la prova della notifica della scrittura al contumace ST.
La considerazione della sentenza impugnata, fondata sulla allegazione del documento all'atto introduttivo del giudizio, ha privato di significato il rilievo della ordinanza collegiale e priva di consistenza la censura, dal momento che quel provvedimento non ha negato siffatta allegazione, ma la prova della notifica della produzione giudiziale, evidentemente supponendo che fosse stata successiva alla citazione.
L'accertamento del contrario ha determinato il giudice di merito alle diverse conclusioni, che non meritano pertanto censura. Infondati, infine, sono gli ultimi due motivi di ricorso. Non par dubbio, infatti, che la questione della simulazione assoluta della scrittura fosse inammissibile in appello perché non proposta nel primo grado di giudizio. Ma quand'anche si ritenesse il contrario, in relazione al disposto dell'art. 345 c.p.c. precedente la riforma, entrata in vigore dopo la introduzione del giudizio, che consentiva la proposizione in appello delle eccezioni - supposto che di eccezione e non di domanda si sia trattato - la censura non troverebbe accoglimento sotto il decisivo profilo, dalla corte territoriale considerato, che nessuna prova era stata offerta a sostegno della tesi simulatoria, fondata semplicemente su congetture e sospetti privi di riscontri, che non giovano a suffragare le considerazioni sullo stato di dissesto del ST, sul rapporto di parentela dei contraenti e sulla persistente permanenza dei venditori nella disponibilità del bene, essendo stati tali elementi giudicati inidonei dal giudice di merito, con giudizio di fatto insuscettibile di sindacato di legittimità.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali avendo mancato gli intimati di presentare difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2002