CASS
Sentenza 7 dicembre 2023
Sentenza 7 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2023, n. 48859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48859 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NC RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 14.12.2022 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato l'inefficacia della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale disposta nei confronti di NC AR in quanto, nonostante la regolare notifica del provvedimento di concessione della misura, egli non si era mai Penale Sent. Sez. 1 Num. 48859 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 07/07/2023 presentato per sottoscrivere il verbale di prescrizioni di cui all'art. 47, comma 5, ord. pen. 2. Avverso tale provvedimento il NC ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico articolato motivo, si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 47 ord. pen. e agli artt. 97 e 98, d.P.R. n. 230 del 2000; difetto e manifesta illogicità della motivazione. A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, in data 25.8.2022, il ricorrente aveva firmato il verbale di prescrizioni, sicché la misura alternativa alla detenzione aveva avuto inizio. Pertanto, del tutto immotivatannente il Tribunale aveva dichiarato l'inefficacia della misura, senza neppure dare atto delle ragioni del ritardo nella sottoscrizione. Inoltre, l'ordinamento prevede la revoca della misura alternativa per il caso di mancata sottoscrizione del verbale, mentre nulla dispone con riguardo all'ipotesi di ritardo. Nella specie il provvedimento di affidamento al servizio sociale è stato notificato al NC il 21.01.2021 ed è stato dal medesimo sottoscritto in data 25.08.2022. Fino a quel momento, che segna l'effettiva accettazione del programma dell'UEPE, non sarebbe intervenuto alcun provvedimento revoca o dichiarazione di inefficacia, sicché la misura aveva avuto inizio. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente, invero, avrebbe sottoscritto il verbale di sottoposizione alla misura, sia pure con evidente ritardo. Tale circostanza, tuttavia, non comporterebbe l'automatica declaratoria di inefficacia della misura alternativa dell'affidamento in prova, ma avrebbe richiesto una preliminare verifica circa le ragioni del ritardo che, nella specie, mancherebbe. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Per come detto in precedenza, il condannato NC AR aveva ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Catania l'affidamento in prova al servizio sociale. Tale misura è stata tuttavia dichiarata inefficace dal medesimo Tribunale in ragione della mancata sottoscrizione del verbale contenente le prescrizioni, ex art. 47, comma 5, ord. pen. 2. Ai fini dell'esecuzione della misura dell'affidamento in prova, la disposizione richiamata stabilisce che all'atto dell'affidamento viene redatto un verbale con le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire. Ai fini della sottoscrizione di tale verbale, l'art. 97, comma 1 lett. d), d.P.R. n. 230 del 2000 dispone che, nel caso in cui l'interessato sia libero, egli deve presentarsi entro 10 giorni al centro di servizio sociale competente. Nei caso in cui l'interessato non si presenti entro tale termine, il direttore del centro ne dà immediata notizia al Tribunale di sorveglianza, il quale revoca la misura, a meno che non risultino fondate ragioni del ritardo. L'art. 98 d.P.R. n. 230 del 2000 prevede invece che il Tribunale di sorveglianza dichiari l'inefficacia della misura alternativa allorché vengano meno le condizioni della medesima. Tanto in caso di revoca, quanto in caso di inefficacia, è poi previsto che il Tribunale determini la pena detentiva residua ancora da espiare, 3. Nella specie dall'ordinanza impugnata emerge che il Tribunale di sorveglianza si è determinato a disporre l'inefficacia della misura alternativa nei confronti del NC sulla base delle note dell'UEPE e dei Carabinieri, di cui non ha indicato la data, e dalle quali emergerebbe che l'interessato non ha mai sottoscritto il verbale di prescrizioni di cui all'art. 47, comma 5, ord. pen. Tuttavia, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che il NC, sia pure con notevole ritardo, in data 25.8.2022 ha sottoscritto detto verbale. Di tale circostanza non vi è traccia nell'ordinanza impugnata, pur successiva a tale data (essendo stata emessa il 14.12.2022), sicché non è dato comprendere se di essa il Tribunale fosse a conoscenza, e, in caso affermativo, se abbia valutato le ragioni del ritardo nella sottoscrizione, secondo quanto prescritto dall'art. 97, comma 1 lett. d), d.P.R. n. 230 del 2000, né i motivi per c:ui le ha ritenute irrilevanti. Neppure si è dato conto del se, successivamente alla sottoscrizione del verbale da parte, il NC abbia adempiuto alle prescrizioni previste dal programma, né è stato computata, al momento della dichiarazione di inefficacia della misura, la pena residua da espiare, tenuto conto che gli effetti della misura alternativa decorrono dalla data del verbale di affidamento, contenente le prescrizioni da osservarsi da parte del condannato, ex art. 97, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000. 4. Tali evidenti carenze del provvedimento impugnato ne impongono l'annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio.
PQM
3 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2023.
lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 14.12.2022 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato l'inefficacia della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale disposta nei confronti di NC AR in quanto, nonostante la regolare notifica del provvedimento di concessione della misura, egli non si era mai Penale Sent. Sez. 1 Num. 48859 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 07/07/2023 presentato per sottoscrivere il verbale di prescrizioni di cui all'art. 47, comma 5, ord. pen. 2. Avverso tale provvedimento il NC ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico articolato motivo, si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 47 ord. pen. e agli artt. 97 e 98, d.P.R. n. 230 del 2000; difetto e manifesta illogicità della motivazione. A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, in data 25.8.2022, il ricorrente aveva firmato il verbale di prescrizioni, sicché la misura alternativa alla detenzione aveva avuto inizio. Pertanto, del tutto immotivatannente il Tribunale aveva dichiarato l'inefficacia della misura, senza neppure dare atto delle ragioni del ritardo nella sottoscrizione. Inoltre, l'ordinamento prevede la revoca della misura alternativa per il caso di mancata sottoscrizione del verbale, mentre nulla dispone con riguardo all'ipotesi di ritardo. Nella specie il provvedimento di affidamento al servizio sociale è stato notificato al NC il 21.01.2021 ed è stato dal medesimo sottoscritto in data 25.08.2022. Fino a quel momento, che segna l'effettiva accettazione del programma dell'UEPE, non sarebbe intervenuto alcun provvedimento revoca o dichiarazione di inefficacia, sicché la misura aveva avuto inizio. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente, invero, avrebbe sottoscritto il verbale di sottoposizione alla misura, sia pure con evidente ritardo. Tale circostanza, tuttavia, non comporterebbe l'automatica declaratoria di inefficacia della misura alternativa dell'affidamento in prova, ma avrebbe richiesto una preliminare verifica circa le ragioni del ritardo che, nella specie, mancherebbe. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Per come detto in precedenza, il condannato NC AR aveva ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Catania l'affidamento in prova al servizio sociale. Tale misura è stata tuttavia dichiarata inefficace dal medesimo Tribunale in ragione della mancata sottoscrizione del verbale contenente le prescrizioni, ex art. 47, comma 5, ord. pen. 2. Ai fini dell'esecuzione della misura dell'affidamento in prova, la disposizione richiamata stabilisce che all'atto dell'affidamento viene redatto un verbale con le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire. Ai fini della sottoscrizione di tale verbale, l'art. 97, comma 1 lett. d), d.P.R. n. 230 del 2000 dispone che, nel caso in cui l'interessato sia libero, egli deve presentarsi entro 10 giorni al centro di servizio sociale competente. Nei caso in cui l'interessato non si presenti entro tale termine, il direttore del centro ne dà immediata notizia al Tribunale di sorveglianza, il quale revoca la misura, a meno che non risultino fondate ragioni del ritardo. L'art. 98 d.P.R. n. 230 del 2000 prevede invece che il Tribunale di sorveglianza dichiari l'inefficacia della misura alternativa allorché vengano meno le condizioni della medesima. Tanto in caso di revoca, quanto in caso di inefficacia, è poi previsto che il Tribunale determini la pena detentiva residua ancora da espiare, 3. Nella specie dall'ordinanza impugnata emerge che il Tribunale di sorveglianza si è determinato a disporre l'inefficacia della misura alternativa nei confronti del NC sulla base delle note dell'UEPE e dei Carabinieri, di cui non ha indicato la data, e dalle quali emergerebbe che l'interessato non ha mai sottoscritto il verbale di prescrizioni di cui all'art. 47, comma 5, ord. pen. Tuttavia, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che il NC, sia pure con notevole ritardo, in data 25.8.2022 ha sottoscritto detto verbale. Di tale circostanza non vi è traccia nell'ordinanza impugnata, pur successiva a tale data (essendo stata emessa il 14.12.2022), sicché non è dato comprendere se di essa il Tribunale fosse a conoscenza, e, in caso affermativo, se abbia valutato le ragioni del ritardo nella sottoscrizione, secondo quanto prescritto dall'art. 97, comma 1 lett. d), d.P.R. n. 230 del 2000, né i motivi per c:ui le ha ritenute irrilevanti. Neppure si è dato conto del se, successivamente alla sottoscrizione del verbale da parte, il NC abbia adempiuto alle prescrizioni previste dal programma, né è stato computata, al momento della dichiarazione di inefficacia della misura, la pena residua da espiare, tenuto conto che gli effetti della misura alternativa decorrono dalla data del verbale di affidamento, contenente le prescrizioni da osservarsi da parte del condannato, ex art. 97, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000. 4. Tali evidenti carenze del provvedimento impugnato ne impongono l'annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio.
PQM
3 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2023.