Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 2 Z 5 1 / . A 4 R N / 6 T - S 2 A I B . I G .R , R E P . A R D A T . L A U B E 34/00; ud. 12/12/01; oggetto: irpef ed ilor, rettifica;
D B D A I T I E 3365/02 R A S 1 T I N T 3 N E R 1 S E E . S I T E A N A M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Crow. ITAS SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Pasquale Reale presidente Giulio Graziadei rel. consigliere Vincenzo Di Nubila 66 Giuseppe Falcone 66 ☑ દ Aldo Ceccherini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla UI LE, IL LE, TI LE e IN AB AN, elettivamente domiciliati in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso il prof. avv. Renato Scognamiglio, che, con l'avv. Dionigi Porceddu Cilione, li difende per procura a margine del M ricorso;
4 6 5 2 1 ricorrenti
contro
Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Verona;
intimato per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 126/2 del 4-11 maggio 1999; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Scognamiglio, per i ricorrenti;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale ° Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio delle imposte dirette di Verona, con riferimento all'irpef ed all'ilor dovute per il 1982, ha notificato avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni presentate da UI LE, titolare d'impresa familiare, dal coniuge dichiarante IN AB AN, e dalla figlie IL e TI LE, partecipanti a detta impresa;
-che la Commissione tributaria provinciale di Verona ha respinto le impugnazioni proposte dai contribuenti;
M 2 -che la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza depositata l'11 maggio 1999, ha rigettato gli appelli dei soccombenti;
-che gli LE e la AN hanno chiesto la cassazione della decisione della Commissione regionale con ricorso proposto nei confronti dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Verona, ora Ufficio entrate di Verona, ed allo stesso notificato il 16 ed il 17 maggio 2000, rispettivamente presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia e presso la sede di detto Ufficio in Verona;
-che la parte intimata non ha presentato controdeduzioni;
-che i ricorrenti hanno depositato memoria;
-che l'ufficio finanziario, munito della qualità di parte nelle fasi processuali dinanzi alle commissioni provinciali e regionali, in forza delle speciali disposizioni del rito tributario (art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), è privo di tale veste nel processo di cassazione, ove sono applicabili, in difetto di deroga, le regole generali, secondo le quali il Ministero delle finanze, in persona del Ministro, è il legittimo contraddittore del contribuente, e deve essere evocato in giudizio con atto notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato (art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611); (il ricono -che degli LE e della AN, in quanto proposto, oltre che notificato, nei riguardi dell'Ufficio, non è dunque idoneo a costituire il rapporto processuale d'impugnazione; M 3 -che l'indicato vizio, essendo inerente all'identificazione della controparte, determina nullità dell'impugnazione, non soltanto invalidità della sua notificazione, e, quindi, non è emendabile con ordine di rinnovazione della notificazione medesima;
-che il principio, con cui si dà continuità a giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. sentt. 25 marzo 1999 n. 2807, 5 novembre 1999 n. 12315, 21 gennaio 2000 n. 657 e numerose successive), comporta l'inammissibilità del ricorso;
-che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio in assenza d'attività difensiva dell'Amministrazione;
p.q.m.
-dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 12 dicembre 2001. Il presidente Или 1 Il consigliere rel. est. Лли вашей IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IN BA MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi CE BA NE REGISTRAZIO D.P.R. 26/4/1986 . 5 N TRIBUTARIA - TAB. ALL. B DA SENSI DEL TE ESEN 131 I ATERIA A . N M