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4 marzo 2007
4 marzo 2007
Art. 26. Modifiche alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concernenti organismi consultivi con competenze in materia di politiche comunitarie). 1. L'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , sono abrogati.
Nota all' art. 26 :
- L' art. 4 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi.), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 4 (Comitato consultivo).».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge n. 183 del 1987 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Commissione per il recepimento delle normative comunitarie). - 1. Al fine di favorire il sollecito recepimento delle normative comunitarie e' autorizzata la costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, formata da funzionari del Dipartimento stesso e delle Amministrazioni dello Stato interessate e da un magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.
2.-3. (Abrogati)».
Nota all' art. 26 :
- L' art. 4 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi.), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 4 (Comitato consultivo).».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge n. 183 del 1987 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Commissione per il recepimento delle normative comunitarie). - 1. Al fine di favorire il sollecito recepimento delle normative comunitarie e' autorizzata la costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, formata da funzionari del Dipartimento stesso e delle Amministrazioni dello Stato interessate e da un magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.
2.-3. (Abrogati)».
Giurisprudenza • 37
- 1. Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17476Provvedimento: […] - che il mandato senza rappresentanza conferito senza esclusiva dal proprietario dell'immobile alla società era finalizzato esclusivamente alla conclusione di contratti volti a consentire il soggiorno degli ospiti all'interno della struttura ricettizia, limitatamente all'accoglienza ed assistenza degli ospiti; pulizia dell'immobile; fornitura di biancheria; Tanto esposto chiedeva la nullità dei provvedimenti impugnati per inesistenza della violazione lamentata, in particolare, l'art. 26 della Legge Regionale n. 13/2007 come integrato dall'articolo 14 del Regolamento della Regione Lazio del 7 agosto 2015, n. 8 e successivamente modificato dal Regolamento della Regione Lazio del 16 giugno 2017, n. 14; illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto della motivazione;Leggi di più...
- mandato senza rappresentanza·
- opposizione ordinanza ingiunzione·
- art. 31 L.R. CP_2 n. 13/2007·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- art. 22 L. 689/81·
- concorso in illecito·
- attività ricettiva extra-alberghiera·
- SCIA·
- imputabilità attività ricettiva·
- art. 6 d.lgs n. 150/11