CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2026, n. 16365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16365 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZZ NA nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/12/2025 della Corte di appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere SA NO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione dei giudici NA Maria Fattori e Luca Della Casa, componenti del collegio del Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, che aveva disposto a carico della ricorrente un provvedimento di sequestro. L’istanza era stata presentata perché i predetti magistrati avevano anche composto il collegio che, nello stesso procedimento, con precedente decreto, a fronte di una precedente richiesta di sequestro, aveva restituito gli atti al Pubblico Ministero per ulteriori accertamenti. 2. Avverso la richiamata ordinanza la ZZ ha proposto ricorso per cassazione con il proprio difensore di fiducia, affidandosi a un unico motivo con il quale denuncia inosservanza e erronea applicazione dell’art. 37, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16365 Anno 2026 Presidente: DA NE Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 13/03/2026 2 A fondamento delle censure la ricorrente espone che la pronuncia si è fondata esclusivamente sulla sentenza n. 182 del 2025 della Corte Costituzionale che, tuttavia, era stata investita della sola questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la lett. a) del comma 1 dell’art. 37 cod. proc. pen. e non anche di quella della lett. b) del medesimo comma, che era stata prospettata nella sua istanza di ricusazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 2. La decisione censurata ha fatto invero correttamente riferimento alla sola sentenza n. 182 del 2025 della Corte costituzionale (peraltro resa in una fattispecie assolutamente sovrapponibile a quella considerata, nella quale il giudice rimettente aveva dubitato, per ragioni di incompatibilità, della possibilità per il giudice che aveva disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la restituzione degli atti all’autorità proponente, di disporre il sequestro di prevenzione). 2.1. Al riguardo, occorre considerare che, sebbene la Corte costituzionale fosse stata investita esclusivamente delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ha svolto – nel disattendere le questioni prospettate – considerazioni di più ampia portata, che consentono di ritenere esclusa l’incompatibilità del giudice che abbia deciso la restituzione degli atti al Pubblico Ministero a decidere sulla successiva richiesta di sequestro di prevenzione anche a norma dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Norma, quest’ultima, che, come noto, consente alle parti di ricusare il giudice nel processo penale «se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione». Al riguardo, non si può trascurare che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 209 del 2024, ha sottolineato che si ha “un’incompatibilità costituzionalmente necessaria” allorché il medesimo giudice abbia già svolto, in relazione alla medesima res iudicanda, un’”attività pregiudicante” e sia nuovamente chiamato a svolgere un compito decisorio in una “sede pregiudicata” dalla propria precedente attività. 3 Detta attività pregiudicante sussiste in presenza di quattro condizioni: le valutazioni devono cadere sulla medesima res iudicanda;
il giudice deve essere stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera strumentale all’assunzione di una decisione (e non semplicemente aver avuto conoscenza di essi); la valutazione deve attenere al merito dell’ipotesi accusatoria (e non già al mero svolgimento del processo); le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento. Di qui, nella richiamata sentenza n. 182 del 2025, la Corte costituzionale ha sottolineato, in primis, che «il procedimento di prevenzione non è scandito da distinte fasi “processuali”, come accade invece nel procedimento penale (indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio dibattimentale, riti alternativi, eccetera), e che esso diventa vero e proprio giudizio di prevenzione nel momento in cui si attua il contraddittorio, dopo l’adozione della misura cautelare del sequestro (o di altra misura, non ablatoria) e la fissazione della trattazione in camera di consiglio per la decisione sulla confisca. Pur dovendosi auspicare un intervento del legislatore idoneo a strutturare con più accurata precisione il procedimento di prevenzione, soprattutto nella dimensione cautelare, che tanto rilievo ha assunto nella prassi, va rilevato ch’esso ha una fisionomia evidentemente monofasica, non venendo in rilievo le scansioni tendenzialmente impermeabili che, anche in quanto è ispirato al modello accusatorio, connotano il processo penale di cognizione. Ne consegue che anche la restituzione degli atti all’autorità proponente non determina una regressione di fase, ma identifica una mera sottofase all’interno di un procedimento che resta unitario». Vi è dunque che, rispetto a tale “sottofase” non può in linea di principio configurarsi l’espressione di un indebito convincimento, poiché all’interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – va, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (Corte Cost., sent. n. 93 del 2024; n. 64 del 2022). Inoltre, nella medesima sentenza n. 182 del 2025, la Corte costituzionale ha evidenziato che la restituzione degli atti da parte del Giudice della prevenzione non è qualificabile come “attività pregiudicante”, poiché si tratta di un «provvedimento che, implicando in realtà un rigetto allo stato per insussistenza dei presupposti della misura cautelare, non assume valenza pregiudicante rispetto alla successiva adozione del sequestro (o di altra misura, non ablatoria)», essendo, invero, un provvedimento mediante il quale il tribunale non 4 valuta la sussistenza dei presupposti della misura, ma solo la sufficienza a tal fine degli atti di indagine compiuti. Pertanto, si deve affermare il principio per il quale nel procedimento di prevenzione il giudice che emette, a fronte della richiesta di sequestro, un provvedimento di restituzione degli atti non manifesta indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto della richiesta, ovvero sul fumus del sequestro di prevenzione, tale da precludere una successiva valutazione dello stesso sulla nuova richiesta di sequestro ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., poiché la restituzione degli atti è un mero invito a colmare una lacuna probatoria nell’ambito di una sub-fase unitaria del procedimento stesso che, a differenza di quello di cognizione, ha carattere monofasico. 2.2. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, in quanto la decisione censurata, pur in modo sintetico, ha correttamente argomentato la manifesta infondatezza del ricorso richiamando la sentenza n. 182 del 2025 della Corte Costituzionale le cui argomentazioni consentono di escludere la pre-cognizione del giudice della prevenzione che abbia disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero a fronte della richiesta di sequestro ai sensi tanto dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., direttamente oggetto delle censure del giudice rimettente, quanto della lett. b) della medesima disposizione. 3. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/03/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente SA NO IR CO
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione dei giudici NA Maria Fattori e Luca Della Casa, componenti del collegio del Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, che aveva disposto a carico della ricorrente un provvedimento di sequestro. L’istanza era stata presentata perché i predetti magistrati avevano anche composto il collegio che, nello stesso procedimento, con precedente decreto, a fronte di una precedente richiesta di sequestro, aveva restituito gli atti al Pubblico Ministero per ulteriori accertamenti. 2. Avverso la richiamata ordinanza la ZZ ha proposto ricorso per cassazione con il proprio difensore di fiducia, affidandosi a un unico motivo con il quale denuncia inosservanza e erronea applicazione dell’art. 37, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16365 Anno 2026 Presidente: DA NE Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 13/03/2026 2 A fondamento delle censure la ricorrente espone che la pronuncia si è fondata esclusivamente sulla sentenza n. 182 del 2025 della Corte Costituzionale che, tuttavia, era stata investita della sola questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la lett. a) del comma 1 dell’art. 37 cod. proc. pen. e non anche di quella della lett. b) del medesimo comma, che era stata prospettata nella sua istanza di ricusazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 2. La decisione censurata ha fatto invero correttamente riferimento alla sola sentenza n. 182 del 2025 della Corte costituzionale (peraltro resa in una fattispecie assolutamente sovrapponibile a quella considerata, nella quale il giudice rimettente aveva dubitato, per ragioni di incompatibilità, della possibilità per il giudice che aveva disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la restituzione degli atti all’autorità proponente, di disporre il sequestro di prevenzione). 2.1. Al riguardo, occorre considerare che, sebbene la Corte costituzionale fosse stata investita esclusivamente delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ha svolto – nel disattendere le questioni prospettate – considerazioni di più ampia portata, che consentono di ritenere esclusa l’incompatibilità del giudice che abbia deciso la restituzione degli atti al Pubblico Ministero a decidere sulla successiva richiesta di sequestro di prevenzione anche a norma dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Norma, quest’ultima, che, come noto, consente alle parti di ricusare il giudice nel processo penale «se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione». Al riguardo, non si può trascurare che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 209 del 2024, ha sottolineato che si ha “un’incompatibilità costituzionalmente necessaria” allorché il medesimo giudice abbia già svolto, in relazione alla medesima res iudicanda, un’”attività pregiudicante” e sia nuovamente chiamato a svolgere un compito decisorio in una “sede pregiudicata” dalla propria precedente attività. 3 Detta attività pregiudicante sussiste in presenza di quattro condizioni: le valutazioni devono cadere sulla medesima res iudicanda;
il giudice deve essere stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera strumentale all’assunzione di una decisione (e non semplicemente aver avuto conoscenza di essi); la valutazione deve attenere al merito dell’ipotesi accusatoria (e non già al mero svolgimento del processo); le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento. Di qui, nella richiamata sentenza n. 182 del 2025, la Corte costituzionale ha sottolineato, in primis, che «il procedimento di prevenzione non è scandito da distinte fasi “processuali”, come accade invece nel procedimento penale (indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio dibattimentale, riti alternativi, eccetera), e che esso diventa vero e proprio giudizio di prevenzione nel momento in cui si attua il contraddittorio, dopo l’adozione della misura cautelare del sequestro (o di altra misura, non ablatoria) e la fissazione della trattazione in camera di consiglio per la decisione sulla confisca. Pur dovendosi auspicare un intervento del legislatore idoneo a strutturare con più accurata precisione il procedimento di prevenzione, soprattutto nella dimensione cautelare, che tanto rilievo ha assunto nella prassi, va rilevato ch’esso ha una fisionomia evidentemente monofasica, non venendo in rilievo le scansioni tendenzialmente impermeabili che, anche in quanto è ispirato al modello accusatorio, connotano il processo penale di cognizione. Ne consegue che anche la restituzione degli atti all’autorità proponente non determina una regressione di fase, ma identifica una mera sottofase all’interno di un procedimento che resta unitario». Vi è dunque che, rispetto a tale “sottofase” non può in linea di principio configurarsi l’espressione di un indebito convincimento, poiché all’interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – va, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (Corte Cost., sent. n. 93 del 2024; n. 64 del 2022). Inoltre, nella medesima sentenza n. 182 del 2025, la Corte costituzionale ha evidenziato che la restituzione degli atti da parte del Giudice della prevenzione non è qualificabile come “attività pregiudicante”, poiché si tratta di un «provvedimento che, implicando in realtà un rigetto allo stato per insussistenza dei presupposti della misura cautelare, non assume valenza pregiudicante rispetto alla successiva adozione del sequestro (o di altra misura, non ablatoria)», essendo, invero, un provvedimento mediante il quale il tribunale non 4 valuta la sussistenza dei presupposti della misura, ma solo la sufficienza a tal fine degli atti di indagine compiuti. Pertanto, si deve affermare il principio per il quale nel procedimento di prevenzione il giudice che emette, a fronte della richiesta di sequestro, un provvedimento di restituzione degli atti non manifesta indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto della richiesta, ovvero sul fumus del sequestro di prevenzione, tale da precludere una successiva valutazione dello stesso sulla nuova richiesta di sequestro ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., poiché la restituzione degli atti è un mero invito a colmare una lacuna probatoria nell’ambito di una sub-fase unitaria del procedimento stesso che, a differenza di quello di cognizione, ha carattere monofasico. 2.2. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, in quanto la decisione censurata, pur in modo sintetico, ha correttamente argomentato la manifesta infondatezza del ricorso richiamando la sentenza n. 182 del 2025 della Corte Costituzionale le cui argomentazioni consentono di escludere la pre-cognizione del giudice della prevenzione che abbia disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero a fronte della richiesta di sequestro ai sensi tanto dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., direttamente oggetto delle censure del giudice rimettente, quanto della lett. b) della medesima disposizione. 3. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/03/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente SA NO IR CO