Sentenza 12 febbraio 2004
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- 1. Ancora una conferma sulla perentorietà del termine di cui all’articolo 48 del codice dei contratti per evitare l’escussione della cauzione provvisoriaLazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 13 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2004, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - rel. Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TEMÙ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 94/00 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 16/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/03 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Temù, con ricorso prodotto a mente degli artt. 15 e ss. d.p.r. 26.10.1972 n. 636 il 24 aprile 1995, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Brescia, all'epoca operante, il silenzio-rifiuto opposto dalla Direzione regionale delle entrate della Lombardia ad una sua istanza in data 16 aprile 1992 intesa ad ottenere il rimborso della somma di L.
7.959.430 stata oggetto di ritenuta a titolo di imposta operata ex art. 26, comma 4, d.p.r. 29.9.1973 n. 600 sugli interessi maturati nel 1991 nel quadro di conti correnti da esso ricorrente aperti presso la Banca della valle Canonica: per suffragare il reclamo, sostenne di non dover sottostare al prelievo tributario dedotto in discussione in ragione della sua veste di ente non soggetto ad irpeg.
La Commissione tributaria provinciale di Brescia, cui la vertenza era stata attribuita ai sensi dell'art. 72 d. lgs. 31.12.1992 n. 546, con sentenza n. 138/01/98, accolse il ricorso e la domanda recuperatoria ad esso sottesa.
Sull'appello dell'amministrazione finanziaria, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 94/65/00 del 16 maggio 2000, rigettato il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice considerando aver questo rottamente dichiarato che "la ritenuta non poteva essere operata in quanto ai sensi dell'art. 88 T.U.I.R., nel testo vigente dall'1.1.1991 per effetto del d.l. n. 310/90 convertito nella L. 22.11.1990 n. 403, i Comuni non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche"; che, "partendo dal presupposto che tra le previsioni negative cioè la previsione di cose o soggetti ai quali una determinata imposta non si applica si distinguono le esenzioni dalle esclusioni", "nel caso di specie l'esclusione dello Stato e dei Comuni, a differenza dell'esenzione che è eccezione alla regola per ragioni costituzionalmente apprezzabili alla luce del principio dell'eguaglianza fiscale, ha la funzione di meglio chiarire la portata della regola", e che 'l'esclusione di cui all'art. 88 T.U.I.R. 1986 si giustifica...sia in base alla rilevanza pubblicistica degli Enti tesi ad erogare beni e servizi per la generalita' dei consociati e ciò giustifica il risparmio fiscale dei Comuni i quali con gli interessi di deposito di conto corrente, esclusi dal prelievo fiscale, possono soddisfare ulteriori bisogni primari dei cittadini".
Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate ricorrono, con un motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado dianzi indicata, non notificata.
Il Comune di Temù, cui il ricorso è stato notificato il 29 giugno 2001, si è astenuto da ogni attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le PP. AA. ricorrenti, con il mezzo articolato a supporto del ricorso, prospettano che la sentenza impugnata deve essere cassata in quanto inficiata da "violazione e falsa applicazione degli artt. 14 della legge 18.2.1999 n. 28..., 26, 4^ comma, d.p.r. n. 600/73, 88 T.U.I.R. n. 917 del 1986 (art. 360 n. 3 c.p.c.)": più specificamente, sulla premessa che "la controversia in esame riguarda il problema se, per effetto della disposizione contenuta nell'art. 88 del d.p.r. n. 917 del 1986, i Comuni siano o meno soggetti alle ritenute sugli interessi attivi sui depositi di conto corrente ad essi intestati...o dei fondi di tesoreria", fanno presente che "la problematica è stata risolta con l'art. 14 della legge 18.2.1999 n. 28...norma interpretativa, che espressamente recita la disposizione dell'art. 26, comma 4, 3^ periodo, del d.p.r. 29.9.73 n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
La censura è fondata.
Questa Corte Suprema, con orientamento giurisprudenziale consolidato ha enunciato il principio secondo il quale l'art. 26, comma 4, d.p.r. 29.9.1973 n. 600, allorché prevede che la ritenuta sugli interessi,
premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti è effettuata a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'irpeg e in ogni altro caso, deve intendersi riferita, per effetto della norma di interpretazione autentica recata dall'art. 14 L. 18.11.1999 n. 28, assistita in quanto tale di efficacia retroattiva, e, quindi, immediatamente applicabile nei rapporti non ancora definiti, anche ai soggetti esclusi dall'irpeg, e, perciò, in particolare, ai comuni (cfr., in terminis, fra le altre, Cass. Sez. trib., sent. n. 13477 del 30.10.2001). L'impugnata sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia è basata su una ratio decidendi e reca un dictum che configgono con l'enunciazione surriportata, e, perciò, deve essere ritenuta inficiata dall'errore di diritto denunciato dalle parti ricorrenti, e, di conseguenza, va cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, a mente dell'art. 384 cod. proc. civ., può, e deve, essere decisa nel merito con pronuncia, conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, di rigetto della pretesa restitutoria 4 coltivata dall'ente intimato.
Le spese, dell'intero giudizio, vengono compensate fra contendenti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la pretesa restitutoria coltivata all'ente intimato;
compensa fra le parti le spese di tutto il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004