Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7314 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
IN N07314/02 " AULA "A" 521a/2002 oggetto LAVORO PO O ITALIANO LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente TREZZA Dott. Vincenzo Consigliere R.G.N. 21098/99 D'ANGELO Dott. Bruno PUTATURO DONATI VISCIDO. Consigliere Dott. Mario Dott. Giovanni MAZZARELLA Est. Consigliere Cron. 20412 Dott. Arcangelo DE BIASE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. ud.20/9/01 SENTENZA sul ricorso proposto UD. 27.02.2002 da -1) RI US 2) VI IG IO rapp.ti e difesi dall'avv. Vincenzo Riccardi, del Foro di LI, presso il quale elett.te domiciliano in LI, Corso Arnaldo Lucci, n. 137, giusta procura speciale a margine del ricorso, e dom.ti di ufficio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
- ricorrente -
3483
contro
FERROVIE DELLO STATO S.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura per notaio dott. Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rapp.to e difeso dall'avv. prof. Alessandro Garilli, con il quale elett.te domicilia in Roma, piazza della Croce Rossa, n. 1, presso la Funzione Legale - Servizio centrale legale, contenzioso e negoziale della Ferrovie dello Stato s.p.a., giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di LI n. 01572/1999 del 17.03/27.04.1999, R.G. n. 43782/94; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2001 e, a seguito di riconvocazione, in camera di consiglio in data 27 febbraio 2002, dal Relatore Cons. dott. Arcangelo De Biase, al quale è stato sostituito per la redazione della sentenza il Cons. dott. Giovanni Mazzarella, giusta provvedimento del Presidente dott. Vincenzo Trezza in data 27 febbraio 2002; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al pretore di LI PE AR e UI IO LE, dipendenti della Ferrovie dello Stato s.p.a., esponevano di aver lavorato presso la stazione di Buccino, impianto posto sulla tratta ferroviaria Battipaglia - Potenza - Sicignano - Lagonegro, e che in conseguenza della chiusura della tratta in questione per un biennio ed a seguito di un accordo sindacale, era stato stabilito che il personale in eccedenza venisse trasferito presso altra stazione per il periodo suddetto, previa indicazione della sede lavorativa preferita, indicazione non sempre tenuta in considerazione. A far data dal 3 aprile 1987, essi erano stati trasferiti presso le stazioni rispettivamente di Pontecagnano e di Battipaglia, ed avevano percepito per il primo anno ! l'indennità di trasferta, poi non più corrisposta. Sulla base di tali premesse, i ricorrenti chiedevano al Pretore la condanna di controparte alla corresponsione delle indennità di trasferta e, in subordine, alla corresponsione dell'indennità di trasferimento, ai sensi degli articoli 16 e seguenti della legge numero 34 del 1970. 2 Sulla contestazione della Società intimata, il Pretore rigettava la domanda principale e dichiarava inammissibile quella subordinata, ed il Tribunale di LI, investito dell'appello dei due dipendenti, confermava la sentenza, rilevando che nella fattispecie non si trattava di una trasferta ma di un vero e proprio trasferimento, per cui l'indennità di trasferta non spettava. Quanto alla indennità di trasferimento, esattamente il Pretore l'aveva dichiarata inammissibile perchè i ricorrenti non avevano provato i fatti costitutivi necessari per ottenerla e, cioè, l'aver sopportato spese e disagi per il trasferimento della residenza. Avverso la sentenza il AR e il LE ricorrono per cassazione con un unico motivo articolato in due profili. Resiste la Ferrovie dello Stato s.p.a. con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e seguenti della legge 11 febbraio 1970, numero 34, nonchè vizi della motivazione su punti decisivi della controversia, continuando a sostenere con un primo profilo che, siccome l'assegnazione alle nuove sedi delle stazione di Pontecagnano e Battipaglia era temporanea, spettava loro l'indennità di trasferta e, con un secondo profilo, che, comunque, avevano diritto alla indennità di prima sistemazione, qualora nella specie si fosse trattato non di comando ma di trasferimento, e che aveva errato il Tribunale a confermare in parte qua la decisione pretorile. La censura è infondata. Va premesso che ai sensi dell'art. 1, quarto comma, allegato alla legge n. 34 del 1970 sulle “disposizione sulla indennità di trasferta", "per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il dipendente appertiene", sicché ai fini del concetto di residenza o sede di lavoro debbono " intendersi le località sopra indicate, e comunque senza alcun riferimento alla residenza anagrafica, e che la indennità di trasferta, disciplinata dagli artt. 1 e segg. dello stesso allegato alla legge n. 34 del 1970, è prestazione completamente diversa dalla indennità di trasloco, quest'ultima disciplinata dai successivi artt. 18 e segg.. Z 3 Orbene, nonostante la motivazione più che soddisfacente e completa che il Tribunale di LI ha reso su tutti i punti della questione, i ricorrenti insistono nella loro tesi, ignorando che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale i giudici di merito si sono puntualmente attenuti, il diritto all'indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla;
la temporaneità della assegnazione costituisce, pertanto, requisito indefettibile della trasferta (Cass., n. 1 12215 del 1999. Vedi anche n. 9870 del 1998 e n. 8004 del 1998). Alla luce di questa giurisprudenza, che, nella specie, si tratti di un trasferimento, è stato correttamente accertato dal Tribunale di LI, il quale ha rilevato che quello che, secondo un accordo sindacale, venne chiamato trasloco temporaneo, si concretizzava in una vera e propria assegnazione definitiva ad una sede diversa, dato che i ricorrenti cessavano di espletare qualunque attività nella sede di provenienza, che era disattivata, sicché era venuto a mancare ogni collegamento funzionale tra il lavoratore e la unità lavorativa originaria. I ricorrenti continuano ad insistere sul fatto che la loro assegnazione a Pontecagnano e Battipaglia era temporanea, forse con riferimento alla temporaneità della chiusura per lavori della tratta sulla quale insisteva la stazione di Buccino, ma l'osservazione è del tutto irrilevante, in quanto in quest'ultimo luogo cessarono di prestare il lavoro, così modificando la propria residenza di servizio - modifica necessitata dalla cessazione di ogni attività di esercizio della stazione tant'è che, per tornarvi, - sarebbe stato necessario un nuovo provvedimento di trasferimento da Pontecagnano e Battipaglia. Del pari infondato è anche il secondo profilo del motivo in esame, con il quale i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal pretore della loro domanda subordinata per non aver essi esposto la relativa causa petendi, mentre nel ricorso introduttivo avevano fatto esplicito riferimento anche alla cosiddetta indennità di prima sistemazione ed alle norme che la prevedono. ス 4 E' vero che l'art. 19, terzo comma, della legge n. 34 del 1970 cit. prevede la corresponsione della metà della indennità in questione prima del trasferimento, salva la corresponsione dell'altro metà dopo il trasferimento, ma è anche vero che non consta che una domanda specifica in tal senso, e così ridotta, sia stata proposta in sede di merito, così, peraltro, come per la quota fissa prevista dalla medesima disciplina;
e nello stesso ricorso, a conferma di tale assunto, non esiste su tali punti deduzione e/o censura alcuna, e quindi anche di omessa decisione su un punto decisivo della controversia. Né, infine, una qualche rilevanza - peraltro neanche accennata assume la circostanza che il trasferimento avvenne d'ufficio e non già a domanda, atteso che da nessuna parte e in nessuna argomentazione risulta assunta una decisione che riconducą al discrimine tra trasferimento di ufficio e trasferimento a domanda, essendo, il riferimento ad esso in sentenza, solo ad colorandum, risultando, la domanda subordinata, rigettata principalmente per mancata proposizione di specifica istanza, quanto al frazionamento della detta indennità, nonché per assenza di prova, ma anche di deduzioni, su disagi e spese, ad essa correlata, quanto alla sua intierezza;
in realtà, i lavoratori, nel caso di specie, hanno pure percepito l'indennità di trasferta per un certo periodo, ancorché non dovuta, ottenendo cioé molto di più della pretesa avanzata in via subordinata (artt. 18 e 19 della legge n. 34 del 1970). Il ricorso, pertanto, va rigettato. Per il principio della soccombenza il AR e il LE vanno condannati in solido tra loro al rimborso in favore della Ferrovie dello Stato s.p.a. delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
I D A , 0 S I la Corte rigetta il ricorso;
condanna AR PE e LEUI 3 1 D S O .p.a. delle speseo, 3 . A IO al rimborso in solido tra loro in favore della Ferrovie dello Stato s L 5 T L T , O R . A B A ' S N I L E D L P 3 E del giudizio di cassazione in euro9 , oltre a euro 1000,00 per onorari di avvoc S A 7 I D - T 8 N S I - S G O 1 N O P 1 Così deciso in Roma il 27 febbraio 2002. E M A S I E D I A E G A , D Il Consigliere est. G O O E E R T L T T T I N S I Il Presidente E R Giovanni Mazzarella A I S G L E E D L R Giovannilyforzarelle E O Vincenzo Trazg CANCELLIER D IU (resseposto in Cayo ogo UMCG 2 5 CELLI