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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1656/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6814/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240032948645000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 29.07.2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER e contro l'Assessorato Regionale alle Finanze, premettendo che l'Agente per la Riscossione aveva notificato al ricorrente in data 7.06.2024 una cartella di pagamento con i seguenti numeri finali:
8645, per Tassa auto anno 2021 per la somma di € 253,17.
Ne chiedeva l'annullamento, per i motivi ivi indicati, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza, l'omesso invio dell'avviso bonario.
L'ADER si costituiva in giudizio;
invocava la sospensione Covid.
L'Assessorato Regionale si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
E' infondato il motivo concernente l'omessa previa notifica dell'avviso di accertamento.
La Regione Sicilia, che dal 2016 in poi è competente in tema di Tassa Auto, ha emesso una normativa, la legge n. 16 del 2015 e l'art. 19 della Legge n. 24 del 2016, in base alla quale è stato stabilito che per le
Tasse Auto non è necessario il previo invio dell'avviso di accertamento ed è pertanto possibile, per l'Ente impositore, procedere direttamente alla iscrizione a ruolo;
tale normativa è passata indenne anche a seguito dell'esame da parte della Corte Costituzionale (Sentenza n. 152 del 2018).
L'art. 1 della legge regionale n. 16/2015 stabilisce infatti che “Dall'1 gennaio 2016 è istituita in Sicilia la tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data cessa l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attività inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta è maturato sino al 31 dicembre 2016, ovvero fino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale”; il successivo art. 2, comma 1, recita che “il presupposto di imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche e integrazioni”.
L'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 24/2016 stabilisce: «All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, per il triennio 2017-2019 la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”».
L'art. 109, comma 1, della legge regionale n. 9/2021 del 15 aprile 2021, entrato in vigore il 21/4/2021, stabilisce: «“Al comma 2 bis dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive domificazioni sono soppresse le parole “per il triennio 2017-2019”».
Conseguentemente nell'ipotesi in oggetto, in applicazione della legge n. 9/2021, anche per la Tassa auto relativa all'anno 2021, successiva al triennio 2017-2019, non era necessaria la preventiva notifica dell'avviso di accertamento.
Egualmente infondati sono gli altri rilievi sollevati da parte ricorrente.
Nessun obbligo vi era, per l'Amministrazione, di porre in essere preventivamente la fase del contraddittorio endoprocessuale né di inviare l'avviso bonario ex art. 6 dello Statuto del Contribuente, non essendovi nel nostro ordinamento alcuna norma di legge in base alla quale tale previo incombente fosse da considerarsi necessario nell' ipotesi in oggetto.
Né può dirsi verificata la decadenza, trattandosi di una Tassa auto relativa all'anno 2021 ed essendo stata la cartella notificata in data 7.06.2024, dunque prima dello scadere dei tre anni.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'ADER ed in favore dell'Assessorato Regionale alle Finanze delle spese processuali, liquidate, per ciascuno di tali Enti, nella somma di € 100,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6814/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240032948645000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 29.07.2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER e contro l'Assessorato Regionale alle Finanze, premettendo che l'Agente per la Riscossione aveva notificato al ricorrente in data 7.06.2024 una cartella di pagamento con i seguenti numeri finali:
8645, per Tassa auto anno 2021 per la somma di € 253,17.
Ne chiedeva l'annullamento, per i motivi ivi indicati, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza, l'omesso invio dell'avviso bonario.
L'ADER si costituiva in giudizio;
invocava la sospensione Covid.
L'Assessorato Regionale si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
E' infondato il motivo concernente l'omessa previa notifica dell'avviso di accertamento.
La Regione Sicilia, che dal 2016 in poi è competente in tema di Tassa Auto, ha emesso una normativa, la legge n. 16 del 2015 e l'art. 19 della Legge n. 24 del 2016, in base alla quale è stato stabilito che per le
Tasse Auto non è necessario il previo invio dell'avviso di accertamento ed è pertanto possibile, per l'Ente impositore, procedere direttamente alla iscrizione a ruolo;
tale normativa è passata indenne anche a seguito dell'esame da parte della Corte Costituzionale (Sentenza n. 152 del 2018).
L'art. 1 della legge regionale n. 16/2015 stabilisce infatti che “Dall'1 gennaio 2016 è istituita in Sicilia la tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data cessa l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attività inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta è maturato sino al 31 dicembre 2016, ovvero fino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale”; il successivo art. 2, comma 1, recita che “il presupposto di imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche e integrazioni”.
L'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 24/2016 stabilisce: «All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, per il triennio 2017-2019 la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”».
L'art. 109, comma 1, della legge regionale n. 9/2021 del 15 aprile 2021, entrato in vigore il 21/4/2021, stabilisce: «“Al comma 2 bis dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive domificazioni sono soppresse le parole “per il triennio 2017-2019”».
Conseguentemente nell'ipotesi in oggetto, in applicazione della legge n. 9/2021, anche per la Tassa auto relativa all'anno 2021, successiva al triennio 2017-2019, non era necessaria la preventiva notifica dell'avviso di accertamento.
Egualmente infondati sono gli altri rilievi sollevati da parte ricorrente.
Nessun obbligo vi era, per l'Amministrazione, di porre in essere preventivamente la fase del contraddittorio endoprocessuale né di inviare l'avviso bonario ex art. 6 dello Statuto del Contribuente, non essendovi nel nostro ordinamento alcuna norma di legge in base alla quale tale previo incombente fosse da considerarsi necessario nell' ipotesi in oggetto.
Né può dirsi verificata la decadenza, trattandosi di una Tassa auto relativa all'anno 2021 ed essendo stata la cartella notificata in data 7.06.2024, dunque prima dello scadere dei tre anni.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'ADER ed in favore dell'Assessorato Regionale alle Finanze delle spese processuali, liquidate, per ciascuno di tali Enti, nella somma di € 100,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro