Sentenza 13 novembre 2007
Massime • 1
In tema di giudizio direttissimo davanti al tribunale in composizione monocratica, non può computarsi nei termini prescritti per la convalida dell'arresto il periodo trascorso per l'accertamento dell'identità dello straniero mediante rilievi fotodattiloscopici ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2007, n. 43681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43681 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/11/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3616
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 017439/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NAPOLI;
nei confronti di:
1) TURÈ MODU, N. IL 02/02/1977;
avverso ORDINANZA del 26/04/2006 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MURA Antonio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
1. TURÈ Modu, cittadino senegalese, fermato per identificazione dalla guardia di Finanza il 23 aprile 2007, veniva arrestato dallo stesso organo di polizia giudiziaria il successivo 24 aprile 2007 all'esito degli accertamenti svolti sulla sua identità personale. Il fermo risultava operato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 4, non avendo il TURE esibito documenti di riconoscimento.
Accertato che si tratteneva nel territorio dello Stato pur essendo stato colpito da provvedimento di espulsione del Prefetto di Napoli, lo straniero veniva tratto a giudizio direttissimo per il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, dello stesso D.Lgs., ma il tribunale monocratico di Napoli, alla pubblica udienza del 26 aprile, in sede di convalida, dichiarava l'inefficacia dell'arresto eseguito, essendo decorso il termine di 48 ore senza che l'arrestato fosse stato presentato al giudice del dibattimento per la relativa convalida. Ricorreva per cassazione il procuratore della Repubblica di Napoli, contestando, sotto il profilo dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, che non poteva retrodatarsi il momento dell'arresto dell'indagato a un giorno precedente a quello risultante dal verbale di arresto (24 aprile 2007), solo perché erano stati ritenuti insussistenti i presupposti di applicazione del fermo per identificazione previsto dall'art. 349 c.p.p. Il reato di trattenimento ingiustificato nel territorio dello
Stato da parte di uno straniero espulso doveva ritenersi accertato nel momento dell'esaurimento delle formalità burocratiche volte alla sua identificazione, ossia al momento in cui era stata comunicata alla polizia giudiziaria che aveva proceduto al fermo l'esito degli accertamenti svolti dal Gabinetto interregionale per la Campania e il Molise, sicché le 48 ore richieste per la convalida dell'arresto decorrevano dal 24 aprile 2007. L'arresto concludeva il PM ricorrente doveva quindi ritenersi pienamente efficace.
2. Il ricorso è fondato.
Il fermo operato dalla guardia di Finanza la sera del 23 aprile 2006 era stato legittimamente eseguito, in ottemperanza al disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 4, (nel testo novellato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 7, comma 1, lett. b), c.d. legge Bossi - Fini), che prevede la sottoposizione dello straniero a rilievi fotodattiloscopici e segnalatici quando vi sia motivo di dubitare della sua identità personale. L'attività di fermo per accompagnamento è prevista, oltre che dall'art. 349 c.p.p., comma 4, nei casi ivi specificamente previsti (la persona indagata o informata dei fatti rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità e documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità), anche da altre disposizioni normative che prevedono forme di identificazione diverse da quella c.d. giudiziaria, rientrando più propriamente in attività di accertamenti di polizia, sicuramente non computabili ai fini della decorrenza delle misure ed precautelari (arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto).
La giurisprudenza di legittimità è esplicita al riguardo. Proprio con riferimento al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, che ha portato all'instaurazione del giudizio direttissimo nei confronti del TURÈ, la corte di cassazione ha espressamente affermato che "non può computarsi nei termini prescritti per la convalida il periodo trascorso per l'accertamento dell'identità dello straniero mediante rilievi fotodattiloscopici ai sensi dell'ari 6 del citato decreto legislativo" (Cass. Sez. 1, 30 marzo 2005, n. 16474, Alarbì; Id., Sez. 1, 23 gennaio 2007, n. 4900, Singh;
Id., Sez. 1, 24 gennaio 2007, n. 7360, Popovici;
). Ne deriva che deve considerarsi errato il presupposto dal quale muove l'ordinanza impugnata, che fa decorrere dal giorno 23 aprile 2007, ore 20,30, l'esecuzione dell'arresto dello straniero. Alla data indicata si è verificato il fermo per identificazione del TURE, che pertanto deve ritenersi essere stato arrestato il 24 aprile 2007, alle ore 11,40, mentre la convalida è avvenuta il 26 aprile 2007, alle ore 10,05.
L'ordinanza impugnata va dunque annullata. Al tribunale spetterà di verificare se la convalida sia stata effettuata nei termini di legge e, in particolare, se sia stato rispettato il disposto dell'art. 349 c.p.p., comma 4, secondo il quale, quando la polizia accompagna la persona da identificare nei propri uffici, la può trattenere per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore, ovvero, nel caso in cui l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, sia stato dato avviso orale al pubblico ministero.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p.. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007