Sentenza 24 febbraio 2003
Massime • 1
Nelle controversie in materia di invalidità o inabilità, sussiste difetto di motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione, se il giudice di merito, non cogliendo il contrasto tra diverse consulenze tecniche disposte d'ufficio che abbiano preso in considerazione le stesse patologie, aderisca all'una o all'altra senza evidenziare le ragioni del privilegio così accordato, ovvero, pur confrontando le diverse conclusioni peritali e rilevandone le divergenze valutative, ne recepisca acriticamente taluna, senza esporre congruamente le ragioni di esclusione delle altre.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT AM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL MATTONATO 4, presso lo studio dell'avvocato DONATO PICCININNI, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO DE BONIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1472/99 del Tribunale di POTENZA, depositata il 08/10/99 R.G.N. 2554/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AM PI con ricorso al Pretore di Potenza chiese il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità a decorrere dal 1 luglio 1989. Il Pretore, aderendo alle conclusioni del ctu, accolse la domanda. Il Tribunale, su appello dell'istituto, disposta nuova ctu, confermò la decisione di primo grado.
Il giudice del gravame, premesso che l'istituto aveva dedotto l'erroneità della ctu sulla quale si fondava la sentenza appellata, per l'inesatto rilievo delle patologie e la non corretta valutazione del grado di invalidità, ha osservato che, per contro, gli accertamenti e la valutazioni medico legali contenuti nella relazione del primo grado erano completi, esaurienti e convincenti ed avevano coinvolto anche gli organi e gli apparati interessati alle ulteriori patologie, delle quali l'appellante aveva chiesto la valutazione, patologie che non risultava neppure allegato fossero sopravvenute nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario.
Il Tribunale ha, quindi, osservato che l'appello dell'istituto consisteva in una generica e non argomentata contestazione delle valutazioni espresse dal ctu, e dal giudice in primo grado, le quali, in realtà, non prestavano il fianco ad alcuna critica, sicché già per questo si sarebbe dovuto rigettare l'impugnazione. Il Tribunale, infine, dopo aver ricordato la propria decisione di procedere a rinnovo della ctu, con altri sanitari, ha dichiarato di non condividerne le conclusioni valutative, sfavorevoli all'assicurata.
Contro questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. La PI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 222 del 1984 nonché vizio di motivazione, il tutto in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.. Deduce che il Tribunale ha deciso, aderendo acriticamente alla consulenza di primo grado senza minimamente motivare il dissenso dalle conclusioni dei due consulenti di secondo grado. Il ricorso è fondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, ma deve sempre dare adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento (Cass. 15 marzo 2000 n. 3787; 21 gennaio 1998 n. 517; 9 maggio 1987 n. 4288). Nell'ambito di tale orientamento viene precisato ulteriormente che, quando il giudice intenda uniformarsi alla seconda consulenza, egli non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione. Quest'ultima precisazione è di rilievo specifico ai fini del decidere.
Ciò che, in definitiva, si chiede al giudice di merito, quando egli si trovi di fronte a valutazioni tecniche divergenti, è di fondare la sua decisione su di un adeguato apprezzamento delle ragioni della divergenza, apprezzamento che può, come appunto emerge dalla precisazione in parola, risultare indirettamente dalla adesione a quella indagine scientifica che, effettuata successivamente, si sia dato carico di analizzare criticamente i risultati raggiunti dalla prima.
Nel caso di specie tale possibilità è radicalmente esclusa, poiché il Tribunale si è appagato dei risultati della prima consulenza, pur di fronte ad una successiva divergente conclusione raggiunta dal consulente di secondo grado e senza in alcun modo spiegare le ragioni di tale preferenza. Quindi, non potendo l'adesione alla prima consulenza valere ovviamente quale condivisione di valutazioni critiche nei confronti di quella successiva (salvo il caso in cui tutti gli argomenti sviluppati nella seconda indagine abbiano già trovato anticipata confutazione nella prima;
ipotesi peraltro assai improbabile, e, comunque, nella specie, non evidenziata dalla sentenza), il Tribunale è incorso nel vizio di motivazione denunziato dall'INPS.
La sentenza va, quindi, cassata, con rinvio ad altro giudice, il quale, nel decidere, terrà conto innanzitutto delle due indagini peritali, dando adeguata motivazione delle ragioni della preferenza da accordare eventualmente ad una di esse.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa e rinvia alla corte d'appello di Bari anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2003