Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2006, n. 37575
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Sentenza 18 ottobre 2006

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Nell'ipotesi che un opificio per il trattamento di latticini scarichi reflui aziendali e abbandoni liquidi speciali non pericolosi in un corso d'acqua superficiale, occorre fare riferimento alla nozione di scarico introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 1999, con conseguente distinzione da quella di rifiuto, così che deve ritenersi sussistente la violazione prevista dall'art. 59, comma decimo del citato decreto e non anche quella prevista dall'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997.

In caso di scarico diretto di reflui aziendali e di abbandono in corso d'acqua di liquidi speciali non pericolosi, la natura di questi può essere accertata dal giudice anche in assenza di prelevamento e analisi di campioni quando fornisca motivazione congrua, giuridicamente corretta e logica circa il significato concludente degli altri elementi probatori acquisiti. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto non censurabile la motivazione del giudice di merito nel ritenere sufficienti e univocamente significanti le dichiarazioni dei verbalizzanti in ordine alla provenienza dei reflui e dei liquidi dall'opificio, in ordine alle loro caratteristiche ed alla loro chiara relazione con le attività produttive dell'opificio stesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2006, n. 37575
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37575
    Data del deposito : 18 ottobre 2006

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