CASS
Sentenza 24 gennaio 2023
Sentenza 24 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RO LV, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/03/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avvocato Cesare Placanica, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3039 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 13/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata dal locale G.i.p. a carico di LV RO, in relazione all'imputazione di riciclaggio, formulata al capo 45) della provvisoria rubrica. 2. La condotta ascritta all'indagato era emersa nell'ambito delle investigazioni relative ai sodalizi criminosi contestati nei capi 1) e 35), aventi a capo BR AC, ossia relative alla locale di ‘ndrangheta, stanziata nel territorio di Anzio e Nettuno, e alla collegata organizzazione di narcotraffico, operante sul medesimo territorio. 2.1. AC, per riciclare il denaro provento dell'attività di narcotraffico, si sarebbe avvalso, tra gli altri, di LV RO, titolare di un'agenzia di scommesse sportive. Dalle intercettazioni, citate in ordinanza, e dall'analisi dei flussi finanziari, sarebbe emerso che l'indagato ricaricava il conto di gioco on line di AC (o versava somme su altri conti o carte di pagamento, anche intestati alla moglie di lui), sapendo perfettamente che i relativi importi non erano destinati alle scommesse, ma erano accreditati solo per consentire a AC di ritirare il denaro, rimpiazzato, anticipatamente o successivamente, con somme provento di reato, in funzione dunque della loro "ripulitura". RO si mostrava peraltro estremamente accomodante sui tempi di ripianamento dell'eventuale debito. 2.2. Le esigenze cautelari erano individuate nel concreto e attuale pericolo di recidiva di condotte dello stesso segno. 3. Avverso l'ordinanza resa in sede di riesame, LV RO ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo. Il ricorso è articolato in tre motivi. 3.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. Le condotte addebitate risulterebbero dalla captazione di due conversazioni, cui l'indagato sarebbe rimasto estraneo e che apparirebbero prive di concludenza indiziaria. Nessun elemento esisterebbe poi, a proposito della seconda conversazione, a conferma dell'effettiva previa dazione del denaro da parte di AC. Ai fini dell'integrazione del delitto di riciclaggio, non sarebbe sufficiente la ricezione delle somme, ma occorrerebbe che su di esse siano compiute operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Operazioni 2 UI siffatte non sarebbero state in astratto ipotizzabili, sia perché la normativa sul gioco on line vincolerebbe al relativo impiego le somme caricate sull'omonimo conto, sia perché il carattere nominale di esso renderebbe tracciabili le somme stesse, minando in radice l'idoneità dissimulatoria del meccanismo. L'assunto dell'intervenuto riciclaggio sarebbe smentito dalla stessa delimitazione temporale della contestazione e dalla modesta entità dell'importo in essa, sia pure esemplificativamente, indicato. L'elemento soggettivo del reato resterebbe indimostrato. La replica dei giudici del riesame alle confutazioni difensive sarebbe, al riguardo, meramente apparente;
in particolare, in relazione alla consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro sborsato da AC a ripianamento del fido concesso a lui, al pari di ogni altro cliente abituale. 3.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al rilievo delle esigenze cautelari. Gli indici del pericolo di recidiva, descritti in ordinanza, sarebbero insussistenti. La pretesa sistematicità dell'attività di riciclaggio sarebbe in contrasto con il carattere temporalmente circoscritto, oltre che risalente, della contestazione. RO sarebbe estraneo alla consorteria criminale cui aderirebbe AC, peraltro ad oggi incarcerato. Il riferimento alla personalità dell'indagato sarebbe evanescente. 3.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di adeguatezza della misura applicata, alla luce del principio del minor sacrificio della libertà personale, che dovrebbe guidare la relativa scelta, e tenuto conto dell'intervenuta revoca della licenza amministrativa della sala giochi già intestata all'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La gravità indiziaria si basa sul contenuto di intercettazioni telefoniche, non illogicamente valutate, e come tali sottratte nel loro apprezzamento al sindacato di questa Corte (da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337- 01); il fatto che RO non figuri tra i conversanti non sottrae forza probante al contenuto stesso, inteso dal giudice territoriale come chiaro, genuino, seriamente riferibile all'indagato e agli affari che lo vedono coinvolto (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509-01). Il tenore dei dialoghi, come dunque ricostruito dal medesimo giudice anche alla luce delle movimentazioni finanziarie di riscontro, è stato ritenuto adeguatamente evocativo di una sistematica attività di rimpiazzo di somme di 3 denaro, provenienti dal narcotraffico e dalle altre illecite attività dei sodalizi facenti capo a BR AC, realizzata attraverso la gestione delle sale gioco e del gioco on-line, con il contributo attivo e determinante dell'indagato, protrattasi per tempo apprezzabile. L'ordinanza impugnata illustra, in dettaglio, il meccanismo di "ripulitura" congegnato, e, in base agli elementi emersi, con RO concordato, nella piena consapevolezza, in capo a lui, della natura dissimulatrice dell'operazione, astrattamente riconducibile al contestato modello di incriminazione di cui all'art. 648-bis cod. pen. Su quest'ultimo aspetto, occorre rilevare che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere più difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente, anche bancario o tracciato, che ne schermi comunque la fonte (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Venuti, Rv. 271530- 01). Quanto al fatto, in presenza di una coerente ed esaustiva motivazione al riguardo le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitarne la rilettura, e con essa una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01). Alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni, in cui tale giudizio si riflette, sono mosse obiezioni di merito, in larga parte già preventivamente confutate dai giudici del riesame, estranee all'ambito della cognizione che può esercitarsi in questa sede;
impregiudicato l'accertamento definitivo riservato, con le garanzie del contraddittorio sulla formazione della prova, alla fase del giudizio. 2. I motivi secondo e terzo, connessi e congiuntamente esaminabili, sono parimenti infondati. L'art. 274, comma 1, cod. proc. pen. prevede, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, e questa Corte ha più volte evidenziato (Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902-01) la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura (o da quello che ne disponga la conferma). Il requisito dell'attualità del pericolo non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto 4 socio-ambientale in cui si inserisce, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891- 01). La motivazione dell'ordinanza impugnata risponde ai canoni, essendo stati da essa ben evidenziati l'inserimento dell'indagato nell'ambiente criminale in cui il reato è maturato, l'intensità dei rapporti con il capoclan (ancorché interinalmente detenuto), il ruolo strategico dall'indagato rivestito e che ragionevolmente, in difetto di cautela, potrebbe essere chiamato a rivestire di nuovo, a distanza peraltro non remota dai fatti contestati. In punto di adeguatezza, è ragionevole il convincimento del giudice del riesame, secondo cui presidi non custodiali, restituendo l'indagato ad una sostanziale libertà di movimento, non sarebbero in grado di fronteggiare efficacemente il pericolo di recidiva paventato. La revoca della licenza amministrativa all'esercizio dell'agenzia di scommesse è intervenuta, come riconosce il ricorrente, in epoca successiva all'adozione dell'ordinanza impugnata e potrà essere dedotta, se del caso, a sostegno di un'istanza di sostituzione o revoca di misura. 3. Segue la reiezione del ricorso. Spese secondo soccombenza, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/10/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avvocato Cesare Placanica, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3039 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 13/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata dal locale G.i.p. a carico di LV RO, in relazione all'imputazione di riciclaggio, formulata al capo 45) della provvisoria rubrica. 2. La condotta ascritta all'indagato era emersa nell'ambito delle investigazioni relative ai sodalizi criminosi contestati nei capi 1) e 35), aventi a capo BR AC, ossia relative alla locale di ‘ndrangheta, stanziata nel territorio di Anzio e Nettuno, e alla collegata organizzazione di narcotraffico, operante sul medesimo territorio. 2.1. AC, per riciclare il denaro provento dell'attività di narcotraffico, si sarebbe avvalso, tra gli altri, di LV RO, titolare di un'agenzia di scommesse sportive. Dalle intercettazioni, citate in ordinanza, e dall'analisi dei flussi finanziari, sarebbe emerso che l'indagato ricaricava il conto di gioco on line di AC (o versava somme su altri conti o carte di pagamento, anche intestati alla moglie di lui), sapendo perfettamente che i relativi importi non erano destinati alle scommesse, ma erano accreditati solo per consentire a AC di ritirare il denaro, rimpiazzato, anticipatamente o successivamente, con somme provento di reato, in funzione dunque della loro "ripulitura". RO si mostrava peraltro estremamente accomodante sui tempi di ripianamento dell'eventuale debito. 2.2. Le esigenze cautelari erano individuate nel concreto e attuale pericolo di recidiva di condotte dello stesso segno. 3. Avverso l'ordinanza resa in sede di riesame, LV RO ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo. Il ricorso è articolato in tre motivi. 3.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. Le condotte addebitate risulterebbero dalla captazione di due conversazioni, cui l'indagato sarebbe rimasto estraneo e che apparirebbero prive di concludenza indiziaria. Nessun elemento esisterebbe poi, a proposito della seconda conversazione, a conferma dell'effettiva previa dazione del denaro da parte di AC. Ai fini dell'integrazione del delitto di riciclaggio, non sarebbe sufficiente la ricezione delle somme, ma occorrerebbe che su di esse siano compiute operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Operazioni 2 UI siffatte non sarebbero state in astratto ipotizzabili, sia perché la normativa sul gioco on line vincolerebbe al relativo impiego le somme caricate sull'omonimo conto, sia perché il carattere nominale di esso renderebbe tracciabili le somme stesse, minando in radice l'idoneità dissimulatoria del meccanismo. L'assunto dell'intervenuto riciclaggio sarebbe smentito dalla stessa delimitazione temporale della contestazione e dalla modesta entità dell'importo in essa, sia pure esemplificativamente, indicato. L'elemento soggettivo del reato resterebbe indimostrato. La replica dei giudici del riesame alle confutazioni difensive sarebbe, al riguardo, meramente apparente;
in particolare, in relazione alla consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro sborsato da AC a ripianamento del fido concesso a lui, al pari di ogni altro cliente abituale. 3.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al rilievo delle esigenze cautelari. Gli indici del pericolo di recidiva, descritti in ordinanza, sarebbero insussistenti. La pretesa sistematicità dell'attività di riciclaggio sarebbe in contrasto con il carattere temporalmente circoscritto, oltre che risalente, della contestazione. RO sarebbe estraneo alla consorteria criminale cui aderirebbe AC, peraltro ad oggi incarcerato. Il riferimento alla personalità dell'indagato sarebbe evanescente. 3.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di adeguatezza della misura applicata, alla luce del principio del minor sacrificio della libertà personale, che dovrebbe guidare la relativa scelta, e tenuto conto dell'intervenuta revoca della licenza amministrativa della sala giochi già intestata all'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La gravità indiziaria si basa sul contenuto di intercettazioni telefoniche, non illogicamente valutate, e come tali sottratte nel loro apprezzamento al sindacato di questa Corte (da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337- 01); il fatto che RO non figuri tra i conversanti non sottrae forza probante al contenuto stesso, inteso dal giudice territoriale come chiaro, genuino, seriamente riferibile all'indagato e agli affari che lo vedono coinvolto (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509-01). Il tenore dei dialoghi, come dunque ricostruito dal medesimo giudice anche alla luce delle movimentazioni finanziarie di riscontro, è stato ritenuto adeguatamente evocativo di una sistematica attività di rimpiazzo di somme di 3 denaro, provenienti dal narcotraffico e dalle altre illecite attività dei sodalizi facenti capo a BR AC, realizzata attraverso la gestione delle sale gioco e del gioco on-line, con il contributo attivo e determinante dell'indagato, protrattasi per tempo apprezzabile. L'ordinanza impugnata illustra, in dettaglio, il meccanismo di "ripulitura" congegnato, e, in base agli elementi emersi, con RO concordato, nella piena consapevolezza, in capo a lui, della natura dissimulatrice dell'operazione, astrattamente riconducibile al contestato modello di incriminazione di cui all'art. 648-bis cod. pen. Su quest'ultimo aspetto, occorre rilevare che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere più difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente, anche bancario o tracciato, che ne schermi comunque la fonte (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Venuti, Rv. 271530- 01). Quanto al fatto, in presenza di una coerente ed esaustiva motivazione al riguardo le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitarne la rilettura, e con essa una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01). Alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni, in cui tale giudizio si riflette, sono mosse obiezioni di merito, in larga parte già preventivamente confutate dai giudici del riesame, estranee all'ambito della cognizione che può esercitarsi in questa sede;
impregiudicato l'accertamento definitivo riservato, con le garanzie del contraddittorio sulla formazione della prova, alla fase del giudizio. 2. I motivi secondo e terzo, connessi e congiuntamente esaminabili, sono parimenti infondati. L'art. 274, comma 1, cod. proc. pen. prevede, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, e questa Corte ha più volte evidenziato (Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902-01) la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura (o da quello che ne disponga la conferma). Il requisito dell'attualità del pericolo non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto 4 socio-ambientale in cui si inserisce, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891- 01). La motivazione dell'ordinanza impugnata risponde ai canoni, essendo stati da essa ben evidenziati l'inserimento dell'indagato nell'ambiente criminale in cui il reato è maturato, l'intensità dei rapporti con il capoclan (ancorché interinalmente detenuto), il ruolo strategico dall'indagato rivestito e che ragionevolmente, in difetto di cautela, potrebbe essere chiamato a rivestire di nuovo, a distanza peraltro non remota dai fatti contestati. In punto di adeguatezza, è ragionevole il convincimento del giudice del riesame, secondo cui presidi non custodiali, restituendo l'indagato ad una sostanziale libertà di movimento, non sarebbero in grado di fronteggiare efficacemente il pericolo di recidiva paventato. La revoca della licenza amministrativa all'esercizio dell'agenzia di scommesse è intervenuta, come riconosce il ricorrente, in epoca successiva all'adozione dell'ordinanza impugnata e potrà essere dedotta, se del caso, a sostegno di un'istanza di sostituzione o revoca di misura. 3. Segue la reiezione del ricorso. Spese secondo soccombenza, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/10/2022