CASS
Sentenza 26 ottobre 2023
Sentenza 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2023, n. 43334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43334 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG MARILIA DI N'ARDO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 43334 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 19/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. BE CR propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n.7565/2023 della Corte di cassazione, Sez. 4, del 25/11/2022, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla ricorrente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino del 02/03/2022, con la quale la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per il reato di guida sotto l'influenza di alcool, di cui al capo b), per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, e ha condannato la BE alla pena della reclusione di mesi sei e giorni quindici, limitatamente al delitto di cui all'art. 189, commi primo, sesto e settimo, del codice della strada D.Igs. 285/1992, per non aver ottemperato all'obbligo di dare la precedenza ai pedoni sulle strisce e di non aver prestato assistenza alla persona ferita, contestato nel capo sub a), unitamente all'art. 590 cod. pen. Quest'ultimo reato, relativo alle lesioni colpose cagionate alla persona offesa, BA ma, si era già estinto per remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado. Conseguentemente, il Tribunale di Torino aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata limitatamente al reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 cod. pen., contestato nel capo a). 2.1. La ricorrente, con il primo motivo di ricorso straordinario, evidenzia che il giudice di legittimità, nell'esporre, nella parte dedicata al ritenuto in fatto, il primo motivo di ricorso per cassazione, è incorso in un evidente errore di percezione in ordine alla analisi dei vizi dedotti, errore da cui è derivata, conseguentemente, una mancata valutazione del motivo di ricorso. La Corte§uprema ha, infatti, affermato che la ricorrente aveva lamentato una erronea ricostruzione dei fatti. Tuttavia, con il ricorso straordinario, la ricorrente evidenzia che il motivo di ricorso per cassazione non era affatto volto a lamentare una erronea ricostruzione dei fatti, ma a porre una questione di diritto, scaturita dal fatto che la Corte territoriale aveva affermato di "non poter interloquire" sui motivi di appello formulati dall'imputata, concernenti il reato di lesioni colpose, per il quale era intervenuta remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado. Erroneamente, la Corte territoriale ha affermato che, "'difettando la condizione di procedibilità", non poteva "essere chiamata ad interloquire" sul motivo di gravame. Deduce la ricorrente, tuttavia, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, le sentenze dibattimentali di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela sono appellabili ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. Di talché la Corte territoriale avrebbe ben potuto l e dovuto, interloquire sul punto, esaminando il motivo di appello concernente il mancato proscioglimento nel merito per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. Il giudice di legittimità non ha percepito che il motivo di ricorso per cassazione, lungi dal voler riproporre una diversa ricostruzione del fatto e dal riproporre le medesime deduzioni difensive contenute nell'atto di appello, intendeva invece sottoporre ai giudici di legittimità l'errore di diritto in cui è incorso il giudice di merito, concernente la suddetta questione della 1 appellabilità delle sentenze dibattimentali con cui si dichiara non doversi procedere per improcedibilità del reato;
questione che la Corte territoriale ha ritenuto di risolvere in senso negativo, affermando non di poter interloquire sul punto. La ricorrente evidenzia, quindi, che il giudice di legittimità ha totalmente omesso di vagliare il già indicato motivo di ricorso di cassazione, non essendovi alcuna traccia di una motivazione specifica, affermando erroneamente, a causa di un errore percettivo, che i motivi di ricorso riproducevano mere doglianze in fatto. La ricorrente aggiunge che la disamina da parte della Corte di cassazione, della questione giuridica della appellabilità delle sentenze dibattimentali con cui si dichiara non doversi procedere per improcedibilità del reato per remissione di querela, qualora fosse stata esaminata dai giudici di legittimità, avrebbe comportato un esito decisorio ben diverso da quello della declaratoria di inammissibilità, di rigetto o di annullamento con rinvio, con conseguente decorso del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 189 codice della strada per il quale è stata affermata la penale responsabilità. Anche la Corte territoriale, se avesse esaminato il relativo motivo di appello, avrebbe dovuto prendere in considerazione le prove a discarico indicate nell'appello in relazione al capo a) e, pertanto, giungere ad una declaratoria di innocenza della BE anche in ordine al reato di fuga e omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale ai sensi dell'art. 189 codice della strada. Si evidenzia quindi la decisività della questione sollevata con il motivo di appello innanzi alla Corte territoriale e con il primo motivo di ricorso innanzi alla Corte di eassazmne. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso straordinario, la ricorrente si duole in ordine alla errata percezione da parte del giudice di legittimità in ordine ai vizi dedotti dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso per cassazione. Evidenzia che, con il secondo motivo di ricorso per cassazione, l'imputata aveva lamentato il travisamento di una prova decisiva, sulla quale la Corte territoriale aveva fondato la decisione, e in particolare, il travisamento della testimonianza resa dal signor NE, che si trovava in auto con l'imputata durante il sinistro. Il teste NE, nella sua deposizione, ha dichiarato di aver appreso dell'incidente per averne avuto notizia dal maresciallo che glielo ha riferito e, quindi, di non essersi reso minimamente conto delle possibili cause del colpo udito mentre si trovava in auto con la BE. Il teste ha riferito di aver detto alla BE di arrestare l'auto non perché si era reso conto del sinistro stradale occorso, ma solo perché aveva notato che un individuo, che egli conosceva, stava inseguendo l'auto. Tali risultanze istruttorie non sono state valutate dalla Corte territoriale, che invece, ha affermato che la BE non si è fermata neppure quando il NE ha udito il colpo. La Corte di appello ha travisato la prova testimoniale, in quanto ha ritenuto che il fatto che il NE ha udito un colpo, corrisponda ad una piena consapevolezza che si fosse verificato un sinistro. Tale questione, sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, a causa di un errore percettivo, è stata interpretata dalla Suprema Corte come afferente al difetto Ci dolo. Tuttavia, oggetto del giudizio non era l'assenza di dolo, quanto la valutazione di una prova decisiva, che è stata travisata e non valutata, in particolare la dichiarazione con cui il teste NE ha dichiarato di 2 non essersi reso conto dell'avvenuto sinistro e di aver appreso dal maresciallo che vi era stato un incidente con un pedone. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria scritta la ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le doglianze formulate non possono trovare ingresso in questa sede. Il ricorso straordinario è infatti proponibile esclusivamente per porre rimedio ad errori percettivi che siano stati causati da una svista o da un equivoco e che abbiano esplicato influenza sul processo formativo della volontà, sì da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in mancanza dei già menzionati errori. Sono dunque estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche o l'attribuzione ad esse di un'inesatta portata (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). Così come, più in generale, si esula dall'ambito di operatività della norma in disamina laddove la decisione abbia comunque contenuto valutativo, essendo, in tale ipotesi, configurabile un errore non di fatto bensì di giudizio (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez.5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbaro, Rv. 273193). 1.1.Nel caso in disamina, in relazione alla prima doglianza, la ricorrente deduce di aver posto una questione giuridica, di natura processuale - concernente l'appellabilità della sentenza dibattimentale con cui il giudice di primo grado ha dichiarato non doversi procedere per improcedibilità del reato di cui all'art. 590 cod. pen. per remissione di querela ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. - la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla Corte di legittimità. Ebbene, il ricorrente incentra le proprie doglianze su un asserito errore percettivo che non è dato ravvisare nel tessuto argomentativo della sentenza della sezione Quarta della Corte di cassazione, in quanto, dall'apparato giustificativo della pronuncia della Corte di appello, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente in sede di ricorso per cassazione e in sede di ricorso straordinario, il giudice di merito non ha affermato il principio - certamente erroneo - secondo cui le sentenze di non doversi procedere per improcedibilità del reato per remissione di querela sono inappellabili. La Corte territoriale ha solo affermato di non poter interloquire sulla decisione concernente la responsabilità per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. essendo intervenuta la remissione di querela. Tale affermazione della Corte di appello, peraltro posta tra parentesi e incidenter tantum, non pare affatto volta ad affermare principi processuali, posto che il giudice di merito ha meramente constatato il fatto che, per il reato di lesioni personale è 3 intervenuta remissione di querela, dato oggettivo e non sindacabile. Ne segue che tale asserito profilo di censura non è stato vagliato dal giudice di legittimità, posto che la doglianza dedotta con il ricorso per cassazione, lungi dal sottoporre al giudice di legittimità una violazione di legge processuale, si sostanziava nella confutazione della valutazione delle prove così come effettuata dai giudici di merito e in una diversa ricostruzione delira dinamica dei fatti. La Corte di legittimità ha quindi ampiamente argomentato su tutte le tematiche oggetto delle censure prospettate avverso la sentenza del giudice di merito, esaminando le doglianze del ricorrente, come si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate laddove il giudice di legittimità ha ripercorso l'iter argomentativo esperito dal giudice a quo con il quale è stata confermata la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela in ordine al reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 cod. pen. Infatti, la Corte territoriale non si è affatto trincerata dietro la affermazione di "non poter interloquire" per non entrare nel merito della doglianza concernente la responsabilità per il reato di lesioni personali. Al contrario, il giudice di merito ha propriamente e adeguatamente vagliato la doglianza contenuta nei motivi di appello, senza alcuna preclusione processuale, e dichiarato che manca l'evidenza di una causa di proscioglimento (richiamando Sez. U, Tettamanzi), non riscontrando elementi che prima facie avrebbero potuto condurre ad una pronuncia assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen., e non accogliendo l'ipotesi interpretativa alternativa delle risultanze probatorie, proposta dalla difesa nei motivi di appello. La Sezione Quarta della Corte di cassazione ha, pertanto, ritenuto manifestamente infondata la doglianza dedotta in cassazione, concernente l'omessa valutazione del motivo di appello in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di lesioni colpose e la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In proposito, il giudice di legittimità ha richiamato quanto riferito dal giudice di merito in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai testi NE e BA, in ordine alla circostanza che la BE fosse positiva all'alcool test, considerati i due prelievi e gli esiti dell'etilometro, verificata la funzionalità dell'apparecchio che era stato revisionato nell'anno in cui è avvenuto l'incidente, e considerate le dichiarazioni rese dall'agente accertatore Marletto, il quale ha affermato che la donna presentava tutti sintomi da stato di ebbrezza, ovvero alito alcolico ed eloquio sconnesso. La Corte territoriale ha ritenuto che la versione dei fatti resa dall'imputata fosse distonica rispetto a quella resa dai testimoni, di cui ha affermato l'assoluta genuinità e che risulta riscontrata anche dai certificati medici, posto che la persona offesa si era recata nell'immediatezza in pronto soccorso, dichiarando di essere stata investita da un'auto. Risulta quindi palese che la ricorrente, lungi dal dedurre la sussistenza di un errore percettivo da parte del giudice di legittimità, sollecita una rinnovata valutazione, in questa sede, delle problematiche oggetto del ricorso originario: ciò che esula dall'ambito della cognizione di questa Corte, in sede di ricorso straordinariokgakt G,Y5- (no c,cit . 1,20c, reve 1.2. Anche la seconda doglianza è estranea alla ratio del ricorso straordinario, proponibile esclusivamente per porre rimedio ad errori percettivi che siano stati causati da una svista o da 4 Il consigliere estensore un equivoco, non trattandosi di errore percettivo, ma :semmai, di errore valutativo. La questione sottoposta alla Corte, come si legge agevolmente dal titolo del secondo motivo di ricorso per cassazione, verte sull'accertamento del dolo del reato di cui all'art. 189 cod. pen. e sul manifesto travisamento delle prove in ordine alla percezione dell'accadimento. In proposito, il giudice di legittimità, nell'affermare la congruità e logicità della motivazione e ribadire il consolidato principio secondo il quale la Corte di cassazione non può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, prerogativa di spettanza del solo giudice di merito, ha richiamato quanto affermato dal giudice a quo in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese da BA HA e da NE NO. Il primo teste ha dichiarato di aver inseguito l'auto dopo l'investimento della sorella e di essere riuscito a raggiungerla. Il secondo teste ha dichiarato di aver udito un colpo ma di non aver notato nulla e di essere stato affiancato da un ragazzo che conosceva e che solo allora aveva detto alla BE di fermarsi, la quale tuttavia, dopo che le venne rappresentato l'incidente, aveva proseguito nella fuga. Risulta pertanto evidente che anche con il secondo motivo di ricorso straordinario la ricorrente sollecita una rinnovata valutazione delle problematiche oggetto del ricorso originario. 3.11 ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2023
lette le conclusioni del PG MARILIA DI N'ARDO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 43334 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 19/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. BE CR propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n.7565/2023 della Corte di cassazione, Sez. 4, del 25/11/2022, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla ricorrente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino del 02/03/2022, con la quale la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per il reato di guida sotto l'influenza di alcool, di cui al capo b), per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, e ha condannato la BE alla pena della reclusione di mesi sei e giorni quindici, limitatamente al delitto di cui all'art. 189, commi primo, sesto e settimo, del codice della strada D.Igs. 285/1992, per non aver ottemperato all'obbligo di dare la precedenza ai pedoni sulle strisce e di non aver prestato assistenza alla persona ferita, contestato nel capo sub a), unitamente all'art. 590 cod. pen. Quest'ultimo reato, relativo alle lesioni colpose cagionate alla persona offesa, BA ma, si era già estinto per remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado. Conseguentemente, il Tribunale di Torino aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata limitatamente al reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 cod. pen., contestato nel capo a). 2.1. La ricorrente, con il primo motivo di ricorso straordinario, evidenzia che il giudice di legittimità, nell'esporre, nella parte dedicata al ritenuto in fatto, il primo motivo di ricorso per cassazione, è incorso in un evidente errore di percezione in ordine alla analisi dei vizi dedotti, errore da cui è derivata, conseguentemente, una mancata valutazione del motivo di ricorso. La Corte§uprema ha, infatti, affermato che la ricorrente aveva lamentato una erronea ricostruzione dei fatti. Tuttavia, con il ricorso straordinario, la ricorrente evidenzia che il motivo di ricorso per cassazione non era affatto volto a lamentare una erronea ricostruzione dei fatti, ma a porre una questione di diritto, scaturita dal fatto che la Corte territoriale aveva affermato di "non poter interloquire" sui motivi di appello formulati dall'imputata, concernenti il reato di lesioni colpose, per il quale era intervenuta remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado. Erroneamente, la Corte territoriale ha affermato che, "'difettando la condizione di procedibilità", non poteva "essere chiamata ad interloquire" sul motivo di gravame. Deduce la ricorrente, tuttavia, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, le sentenze dibattimentali di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela sono appellabili ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. Di talché la Corte territoriale avrebbe ben potuto l e dovuto, interloquire sul punto, esaminando il motivo di appello concernente il mancato proscioglimento nel merito per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. Il giudice di legittimità non ha percepito che il motivo di ricorso per cassazione, lungi dal voler riproporre una diversa ricostruzione del fatto e dal riproporre le medesime deduzioni difensive contenute nell'atto di appello, intendeva invece sottoporre ai giudici di legittimità l'errore di diritto in cui è incorso il giudice di merito, concernente la suddetta questione della 1 appellabilità delle sentenze dibattimentali con cui si dichiara non doversi procedere per improcedibilità del reato;
questione che la Corte territoriale ha ritenuto di risolvere in senso negativo, affermando non di poter interloquire sul punto. La ricorrente evidenzia, quindi, che il giudice di legittimità ha totalmente omesso di vagliare il già indicato motivo di ricorso di cassazione, non essendovi alcuna traccia di una motivazione specifica, affermando erroneamente, a causa di un errore percettivo, che i motivi di ricorso riproducevano mere doglianze in fatto. La ricorrente aggiunge che la disamina da parte della Corte di cassazione, della questione giuridica della appellabilità delle sentenze dibattimentali con cui si dichiara non doversi procedere per improcedibilità del reato per remissione di querela, qualora fosse stata esaminata dai giudici di legittimità, avrebbe comportato un esito decisorio ben diverso da quello della declaratoria di inammissibilità, di rigetto o di annullamento con rinvio, con conseguente decorso del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 189 codice della strada per il quale è stata affermata la penale responsabilità. Anche la Corte territoriale, se avesse esaminato il relativo motivo di appello, avrebbe dovuto prendere in considerazione le prove a discarico indicate nell'appello in relazione al capo a) e, pertanto, giungere ad una declaratoria di innocenza della BE anche in ordine al reato di fuga e omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale ai sensi dell'art. 189 codice della strada. Si evidenzia quindi la decisività della questione sollevata con il motivo di appello innanzi alla Corte territoriale e con il primo motivo di ricorso innanzi alla Corte di eassazmne. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso straordinario, la ricorrente si duole in ordine alla errata percezione da parte del giudice di legittimità in ordine ai vizi dedotti dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso per cassazione. Evidenzia che, con il secondo motivo di ricorso per cassazione, l'imputata aveva lamentato il travisamento di una prova decisiva, sulla quale la Corte territoriale aveva fondato la decisione, e in particolare, il travisamento della testimonianza resa dal signor NE, che si trovava in auto con l'imputata durante il sinistro. Il teste NE, nella sua deposizione, ha dichiarato di aver appreso dell'incidente per averne avuto notizia dal maresciallo che glielo ha riferito e, quindi, di non essersi reso minimamente conto delle possibili cause del colpo udito mentre si trovava in auto con la BE. Il teste ha riferito di aver detto alla BE di arrestare l'auto non perché si era reso conto del sinistro stradale occorso, ma solo perché aveva notato che un individuo, che egli conosceva, stava inseguendo l'auto. Tali risultanze istruttorie non sono state valutate dalla Corte territoriale, che invece, ha affermato che la BE non si è fermata neppure quando il NE ha udito il colpo. La Corte di appello ha travisato la prova testimoniale, in quanto ha ritenuto che il fatto che il NE ha udito un colpo, corrisponda ad una piena consapevolezza che si fosse verificato un sinistro. Tale questione, sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, a causa di un errore percettivo, è stata interpretata dalla Suprema Corte come afferente al difetto Ci dolo. Tuttavia, oggetto del giudizio non era l'assenza di dolo, quanto la valutazione di una prova decisiva, che è stata travisata e non valutata, in particolare la dichiarazione con cui il teste NE ha dichiarato di 2 non essersi reso conto dell'avvenuto sinistro e di aver appreso dal maresciallo che vi era stato un incidente con un pedone. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria scritta la ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le doglianze formulate non possono trovare ingresso in questa sede. Il ricorso straordinario è infatti proponibile esclusivamente per porre rimedio ad errori percettivi che siano stati causati da una svista o da un equivoco e che abbiano esplicato influenza sul processo formativo della volontà, sì da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in mancanza dei già menzionati errori. Sono dunque estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche o l'attribuzione ad esse di un'inesatta portata (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). Così come, più in generale, si esula dall'ambito di operatività della norma in disamina laddove la decisione abbia comunque contenuto valutativo, essendo, in tale ipotesi, configurabile un errore non di fatto bensì di giudizio (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez.5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbaro, Rv. 273193). 1.1.Nel caso in disamina, in relazione alla prima doglianza, la ricorrente deduce di aver posto una questione giuridica, di natura processuale - concernente l'appellabilità della sentenza dibattimentale con cui il giudice di primo grado ha dichiarato non doversi procedere per improcedibilità del reato di cui all'art. 590 cod. pen. per remissione di querela ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. - la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla Corte di legittimità. Ebbene, il ricorrente incentra le proprie doglianze su un asserito errore percettivo che non è dato ravvisare nel tessuto argomentativo della sentenza della sezione Quarta della Corte di cassazione, in quanto, dall'apparato giustificativo della pronuncia della Corte di appello, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente in sede di ricorso per cassazione e in sede di ricorso straordinario, il giudice di merito non ha affermato il principio - certamente erroneo - secondo cui le sentenze di non doversi procedere per improcedibilità del reato per remissione di querela sono inappellabili. La Corte territoriale ha solo affermato di non poter interloquire sulla decisione concernente la responsabilità per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. essendo intervenuta la remissione di querela. Tale affermazione della Corte di appello, peraltro posta tra parentesi e incidenter tantum, non pare affatto volta ad affermare principi processuali, posto che il giudice di merito ha meramente constatato il fatto che, per il reato di lesioni personale è 3 intervenuta remissione di querela, dato oggettivo e non sindacabile. Ne segue che tale asserito profilo di censura non è stato vagliato dal giudice di legittimità, posto che la doglianza dedotta con il ricorso per cassazione, lungi dal sottoporre al giudice di legittimità una violazione di legge processuale, si sostanziava nella confutazione della valutazione delle prove così come effettuata dai giudici di merito e in una diversa ricostruzione delira dinamica dei fatti. La Corte di legittimità ha quindi ampiamente argomentato su tutte le tematiche oggetto delle censure prospettate avverso la sentenza del giudice di merito, esaminando le doglianze del ricorrente, come si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate laddove il giudice di legittimità ha ripercorso l'iter argomentativo esperito dal giudice a quo con il quale è stata confermata la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela in ordine al reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 cod. pen. Infatti, la Corte territoriale non si è affatto trincerata dietro la affermazione di "non poter interloquire" per non entrare nel merito della doglianza concernente la responsabilità per il reato di lesioni personali. Al contrario, il giudice di merito ha propriamente e adeguatamente vagliato la doglianza contenuta nei motivi di appello, senza alcuna preclusione processuale, e dichiarato che manca l'evidenza di una causa di proscioglimento (richiamando Sez. U, Tettamanzi), non riscontrando elementi che prima facie avrebbero potuto condurre ad una pronuncia assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen., e non accogliendo l'ipotesi interpretativa alternativa delle risultanze probatorie, proposta dalla difesa nei motivi di appello. La Sezione Quarta della Corte di cassazione ha, pertanto, ritenuto manifestamente infondata la doglianza dedotta in cassazione, concernente l'omessa valutazione del motivo di appello in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di lesioni colpose e la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In proposito, il giudice di legittimità ha richiamato quanto riferito dal giudice di merito in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai testi NE e BA, in ordine alla circostanza che la BE fosse positiva all'alcool test, considerati i due prelievi e gli esiti dell'etilometro, verificata la funzionalità dell'apparecchio che era stato revisionato nell'anno in cui è avvenuto l'incidente, e considerate le dichiarazioni rese dall'agente accertatore Marletto, il quale ha affermato che la donna presentava tutti sintomi da stato di ebbrezza, ovvero alito alcolico ed eloquio sconnesso. La Corte territoriale ha ritenuto che la versione dei fatti resa dall'imputata fosse distonica rispetto a quella resa dai testimoni, di cui ha affermato l'assoluta genuinità e che risulta riscontrata anche dai certificati medici, posto che la persona offesa si era recata nell'immediatezza in pronto soccorso, dichiarando di essere stata investita da un'auto. Risulta quindi palese che la ricorrente, lungi dal dedurre la sussistenza di un errore percettivo da parte del giudice di legittimità, sollecita una rinnovata valutazione, in questa sede, delle problematiche oggetto del ricorso originario: ciò che esula dall'ambito della cognizione di questa Corte, in sede di ricorso straordinariokgakt G,Y5- (no c,cit . 1,20c, reve 1.2. Anche la seconda doglianza è estranea alla ratio del ricorso straordinario, proponibile esclusivamente per porre rimedio ad errori percettivi che siano stati causati da una svista o da 4 Il consigliere estensore un equivoco, non trattandosi di errore percettivo, ma :semmai, di errore valutativo. La questione sottoposta alla Corte, come si legge agevolmente dal titolo del secondo motivo di ricorso per cassazione, verte sull'accertamento del dolo del reato di cui all'art. 189 cod. pen. e sul manifesto travisamento delle prove in ordine alla percezione dell'accadimento. In proposito, il giudice di legittimità, nell'affermare la congruità e logicità della motivazione e ribadire il consolidato principio secondo il quale la Corte di cassazione non può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, prerogativa di spettanza del solo giudice di merito, ha richiamato quanto affermato dal giudice a quo in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese da BA HA e da NE NO. Il primo teste ha dichiarato di aver inseguito l'auto dopo l'investimento della sorella e di essere riuscito a raggiungerla. Il secondo teste ha dichiarato di aver udito un colpo ma di non aver notato nulla e di essere stato affiancato da un ragazzo che conosceva e che solo allora aveva detto alla BE di fermarsi, la quale tuttavia, dopo che le venne rappresentato l'incidente, aveva proseguito nella fuga. Risulta pertanto evidente che anche con il secondo motivo di ricorso straordinario la ricorrente sollecita una rinnovata valutazione delle problematiche oggetto del ricorso originario. 3.11 ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2023