Sentenza 3 dicembre 2001
Massime • 1
In tema di estradizione, la presenza nel territorio italiano della persona della quale si richiede l'estradizione, è il presupposto essenziale che legittima la domanda dello Stato estero e configura l'obbligo per lo Stato italiano di consegnare la persona richiesta.Ne consegue che, qualora l'estradando non si trovi più nel territorio della Repubblica italiana, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione di estradabilità e deve dichiararsi non luogo a procedere.
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- 1. Estradizione: ammissibile incidente di esecuzione per fatti favorevoli sopravvenuti (Cass. 28460/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2025
Motivi della decisione 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi che seguono. Va premesso che l'istanza di A.A. era stata proposta il 6 febbraio 2022 e che la Corte di appello l'ha respinta con ordinanza del 13 maggio 2023 - depositata il 17 luglio 2023 - e, contro tale provvedimento, è stato tempestivamente proposto l'odierno ricorso. Risulta, altresì, che con l'istanza originaria l'estradando aveva eletto domicilio presso il difensore ed è in atti la nota, del febbraio 2023, con la quale la cancelleria della Corte di appello aveva chiesto notizie al Ministero in merito ad alcune estradizioni pendenti, fra le quali quella del ricorrente e che il Ministero aveva risposto che "si tratta di …
Leggi di più… - 2. Assenza temporanea dal territorio nazionale e procedimento estradizionale (Cass. 21319/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 giugno 2025
La accertata assenza dal territorio italiano non comporta l'estinzione del procedimento estradizionale qualora sia temporaneo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE (data ud. 28/04/2025) 06/06/2025, n. 21319 Dott. DE AMICIS Gaetano - Presidente Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere Dott. IANNICIELLO Mariella - Relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A., n. N (Svizzera) il (omissis); avverso la sentenza n. 50004/25 della Corte di appello di Torino del 23/01/2025; letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marco …
Leggi di più… - 3. Senza presenza fisica nessuna estradizione (Cass. 30726/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 novembre 2022
L'estradizione è istituto preordinato ad un unico scopo: la consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta. La fisica disponibilità dell'estradando da parte dello Stato richiesto è dunque il primo ed essenziale presupposto dell'estradizione, in difetto del quale il procedimento sarebbe privo del suo oggetto tipico e la relativa decisione inutiliter data. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sent., (data ud. 24/06/2016) 19/07/2016, n. 30726 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere - Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - Dott. CALVANESE Ersilia - rel. …
Leggi di più… - 4. Estradizione impossibile senza presenza fisica in Italia (Cass.9382/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 aprile 2021
Estradizione passiva impossibile senza presenza dell'estradando in Italia: la fisica disponibilità dell'estradando da parte dello Stato richiesto è infatti il primo ed essenziale presupposto dell'estradizione, in difetto del quale il procedimento sarebbe privo del suo oggetto tipico e la relativa decisione inutiliter data. Non è di ostacolo ad una decisione favorevole di estradabilità la circostanza che l'estradando si sia reso latitante nel corso del procedimento, laddove non vi sia la prova che egli non si trovi più nel territorio italiano: ma se è dimostrato con certezza che l'estradando non si trova più nel territorio italiano, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione …
Leggi di più… - 5. No estradizione verso UAE senza presenza fisica (Cass. 30726/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2001, n. 44465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44465 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 03/12/2001
Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - N. 3595
Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO IPPOLITO - rel. Consigliere - N. N. 14592/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA ST AL, n. a Baicoi (Romania) il 20/10/1980 avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, emessa in data 1.3.2001;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale Dott. G. Viglietta, che ha concluso per l'inammissibilità sopravvenuta della richiesta di estradizione;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. ST AL AN - cittadino rumeno, arrestato a Roma il 3.7.2000 a fini estradizionali, in quanto colpito da mandato di cattura internazionale emesso dall'autorità giudiziaria rumena a seguito di condanna irrevocabile alla pena di anni uno e mesi nove per il delitto di furto aggravato commesso nel febbraio-marzo 1998 - ricorre ex art. 706 c.p.p. avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma dichiara la sussistenza delle condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata nei suoi confronti dall'autorità rumena.
Il ricorrente - premesso di essere stato condannato in contumacia per fatti commessi quando era minorenne, senza aver goduto di alcuno dei benefici che la legge italiana riconosce agli imputati di minore età - censura l'impugnata sentenza per aver trascurato ogni considerazione sul trattamento cui va incontro in caso di estradizione in paese che "non assicura il rispetto dei diritti fondamentali del cittadino" a causa della perdurante fase di transizione politica che sta vivendo la Romania.
2. L'estradizione è uno strumento di cooperazione internazionale preordinato alla consegna di una persona da parte dello Stato in cui questa si trova ad un altro Stato che ne fa richiesta alfine di sottoporla a giudizio o di dare esecuzione ad una condanna già pronunciata.
La presenza della persona, di cui viene richiesta l'estradizione, nello Stato richiesto è presupposto essenziale per l'applicazione dell'istituto: se essa non si trova più nel territorio della Repubblica italiana, viene a mancare l'essenziale presupposto di fatto che, per un verso, legittima la domanda dello Stato estero e, per l'altro, determina la situazione che obbliga lo Stato italiano, sussistendone le condizioni di legge, a consegnare la persona allo Stato richiedente.
In tal caso il procedimento giurisdizionale di estradizione deve concludersi con sentenza di non luogo a procedere per sopravvenuta mancanza di oggetto.
Nel caso in esame, dalla nota del Ministero dell'Interno - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia datata 2.11.2001, il DU risulta detenuto in Svizzera, presso il penitenziario di Lugano.
Deve, pertanto, farsi luogo a sentenza di non luogo a procedere sulla richiesta di estradizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2001