Sentenza 3 settembre 1999
Massime • 1
Pur dovendosi riconoscere che la revocatoria ordinaria e quella fallimentare presentano identità sostanziale e funzionale, come è confermato sia dalla norma di collegamento dell'art. 2904 cod. civ. che da quella speculare dell'art. 66 primo comma della legge fallimentare, deve ritenersi che l'art. 67 di tale legge, non facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano subacquistato dal primo acquirente dal debitore fallito, è inapplicabile agli atti di acquisto di tali subacquirenti. La posizione di costoro, invece, resta regolata dalla disciplina dell'azione revocatoria ordinaria e, quindi, dalla norma dell'ultimo comma dell'art. 2901 cod. civ., che fa salvi i diritti subacquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, con la conseguenza che i subacquirenti a titolo oneroso da chi abbia acquistato dal fallito restano esposti all'esercizio da parte del curatore di detta azione ove abbiano acquistato in mala fede e subiscono l'effetto pregiudizievole dell'inefficacia dell'atto intervenuto fra il debitore fallito ed il suo avente causa diretto e loro dante causa. La relativa azione, sotto il profilo della prova della malafede del subacquirente, non trovando applicazione l'art. 67 ed in particolare la presunzione di cui al primo comma di tale norma e la correlata inversione dell'onere della prova, resta soggetta alle normali regole della revocatoria ordinaria e, pertanto, incombe al curatore (che ha l'onere di dare dimostrazione dei fatti costitutivi dell'azione, secondo la normale regola di cui all'art. 2697 cod. civ.), dare la prova della suddetta mala fede, che si individua nella consapevolezza, da parte del subacquirente, della circostanza che l'atto di acquisto intervenuto fra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1999, n. 9271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9271 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. LU MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ST AS RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. CURIONI 99, presso l'avvocato R. CELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato IANNELLA L. WALTER, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AURORA ASSICURAZIONI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOGLIANO CARLO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DI AB LU, CASOLARO ROSARIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 596/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 05/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il resistente, l'Avvocato Romanelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'assorbimento nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bari, con la sentenza 5 giugno 1997 - qui impugnata -,rigettava l'appello proposto da AS AS contro la sentenza 23 dicembre 1992 del Tribunale di Lucera che aveva accolto l'azione revocatoria proposta dal curatore del fallimento di LU Di SA con riguardo alla duplice cessione di credito (verso la debitrice s.p.a. RA AS) attuata dal Di SA - in bonis - il 22 giugno 1987 a favore di SA RO e dalla RO a favore del AS il 20 maggio 1988 (e quindi in tempo successivo al fallimento del Di SA, dichiarato il 27 gennai o 1988). La stessa Corte rigettava anche l'appello della S.p.A. RA AS - debitrice ceduta - (condannata dal Tribunale al pagamento a favore del fallimento) dedotto sul punto relativo alla disposta compensazione delle spese del giudizio nei rapporti con il curatore attore.
Rigettando il primo motivo dell'appello del AS, la Corte di merito affermava che correttamente il Tribunale aveva interpretato come domanda di revocatoria della cessione di credito intervenuta tra OS RO e il AS la pretesa formulata dal curatore del fallimento nell'atto di chiamata in causa del AS stesso, che, infatti, nella comparsa di costituzione e risposta, aveva dimostrato di interpretare in quel senso la domanda diretta contro di lui;
quanto poi al merito, giudicava ineccepibile la decisione del Tribunale che aveva esteso anche al terzo subcessionario a titolo oneroso la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza nella specie operante (a norma dell'art. 67, primo comma, n.1 l.f.) nei confronti della cessionaria SA RO (in ragione della esiguità del corrispettivo da essa versato) e affermava che l'asserzione del AS di aver pagato un congruo corrispettivo (lire 70 milioni, rispetto all'ammontare del credito ceduto - e controverso - pari a lire 100 milioni) non era idonea a vincere la presunzione della conoscenza, anche da parte sua, dello stato di insolvenza del Di SA.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione AS RT AS, deducendo tre motivi di impugnazione. La sola s.p.a. RA AS ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso il AS deduce falsa applicazione dell'art. 66, comma 2, l. f. e violazione degli artt. 67 l.f. e 2901 c.c. e denuncia l'errore della Corte di merito che ha assoggettato alle regole della revocatoria fallimentare anche il consecutivo trasferimento del credito invece disciplinato dall'art. 2901, ultimo comma, rientrando nello schema della revocatoria ordinaria la pretesa del curatore diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia (anche) del trasferimento successivo a quello eseguito dal fallito, sicché grava al riguardo sul curatore l'onere della prova del requisito soggettivo, operando l'opposto principio della presunzione della buona fede del terzo. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. per non avere i giudici di merito considerato che il curatore non aveva proposto alcuna domanda di revocatoria - ne' a norma dell'art. 67 l.f., ne' a norma dell'art.2901 c.c. -, non potendo costituire formulazione di domanda in tal senso la istanza, contenuta nell'atto di citazione - testualmente trascritto - "anche nei confronti di AS AS RT". Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata compensazione delle spese per la quale sussistevano evidenti giusti motivi.
2. Il secondo motivo, che deduce un vizio di extrapetizione (per avere la Corte di merito, confermando sul punto la decisione del Tribunale, revocato anche il consecutivo atto di cessione del credito intervenuto tra RO SA e AS AS RT, benché il curatore non avesse proposto una esplicita domanda in tal senso) assume rilievo pregiudiziale rispetto al primo motivo attinente alla decisione di merito e deve perciò essere innanzitutto esaminato. La censura., prospettata come violazione del principio fondamentale di cui all'art. 112 c.p.c., è infondata. Come i giudici di appello hanno rilevato, il curatore del fallimento che aveva proposto l'azione revocatoria ex art. 67, n. 1,l.f. nei confronti di SA RO, cessionaria del credito, e che si era visto eccepire così dalla RO come dalla debitrice ceduta l'avvenuta consecutiva subcessione dello stesso credito dalla RO a AS RT AS, chiamò in causa quest'ultimo, esplicitamente chiedendo che le conclusioni Mesposte" nell'atto di citazione fossero "accolte" anche nei confronti del chiamato. E poiché tali conclusioni comprendevano la condanna della debitrice ceduta s.p.a RA AS a versare al curatore del fallimento l'importo del credito ceduto, con piena ragione i giudici di merito interpretarono la pretesa fatta valere dal curatore con l'atto di chiamata come diretta alla dichiarazione di inefficacia pure del secondo atto di cessione del credito a favore del chiamato AS. Il quale, costituendosi in giudizio, in tal senso - e bene - intese la pretesa del curatore, si difese nel merito, in particolare eccepì la propria buona fede (così come la buona fede della cedente RO) e concluse per il rigetto della domanda e per la condanna - in via riconvenzionale - della s.p.a RA AS al pagamento dell'importo del credito a favore di esso AS, subcessionario del credito stesso. E la trattazione del giudizio di primo grado si svolse sul duplice oggetto dell'una e dell'altra - consecutiva - cessione di credito, contrapponendosi (a seguito della domanda riconvenzionale proposta dal chiamato) le due - alternative - pretese di condanna nei confronti della obbligata debitrice ceduta. Ineccepibile dunque la decisione del Tribunale - confermata dalla Corte d'appello - che considerò oggetto della controversia, così la domanda di revocatoria nei confronti della RO con riguardo all'atto di cessione 22 - 23 giugno 1987, come la domanda nei confronti di subcessionario AS con riguardo al consecutivo atto 12 maggio 1988, sicché la decisione nel merito in ordine ad entrambe le domande si sottrae al rilievo di extrapetizione dedotto con il secondo motivo del ricorso.
3. Fondato è, invece, il primo motivo del ricorso che critica la decisione di merito per avere la sentenza impugnata - confermando quella di primo grado - accolto sul fondamento dell'art. 67, n. 1, l.f. la domanda del curatore proposta nei confronti del terzo subcessionario AS quando, invece, la domanda stessa doveva essere qualificata come revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e decisa con riguardo al diverso regime della prova in ordine alla malafede del terzo, non essendo a lui estensibile la presunzione di cui all'art. 67, primo comma, l.f. e spettando, invece, al curatore provare la consapevolezza del terzo stesso quanto alla revocabilità del primo atto di cessione, fatta dunque applicazione del disposto di cui all'art. 2901, ultimo comma , c.c.. La Corte di merito ha, infatti, esplicitamente confermato la decisione di primo grado nel punto in cui il Tribunale aveva applicato la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza di cui all'art. 67, C. 1, l.f., ne ha condiviso l'affermazione secondo cui "la presunzione stabilita da tale disposizione vale anche nei confronti del subacquirente che - come nella specie - ha acquistato a titolo oneroso dal terzo, a sua volta acquirente a titolo oneroso dal fallito" e ha giudicato infine che il AS non avesse vinto la presunzione, limitandosi ad addurre di avere pagato un corrispettivo - pari a lire 70 milioni - adeguato all'effettivo valore del credito ceduto.
Palese è, dunque, l'errore dei giudici di appello che hanno fatto applicazione analogica del disposto eccezionale di cui all'art. 67, primo comma, l.f. (che, contro il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., pone a carico dell'"altra parte" - diretto avente causa dal fallito - la prova della ignoranza dello stato di insolvenza di questo) , estendendo la presunzione anche a carico del terzo avente causa dal contraente immediato del fallito. Sulla questione già si è espressa questa Corte con la sentenza n. 1066 del 1976 e con la più recente n. 2423 del 1996, riconoscendo che, se è vero che la revocatoria ordinaria e quella fallimentare presentano identità sostanziale e funzionale (come è confermato dalla norma di collegamento di cui all'art. 2904 c.c. che opera il rinvio alle disposizioni sulla revocatoria in materia fallimentare e dalla norma speculare di cui all'art. 66 l. f.) , è pur vero che l'art. 67 l. f. non coinvolge direttamente nessun altro soggetto che non sia il destinatario di un atto del fallito o il partecipe del negozio intervenuto con il debitore insolvente. Sicché, nel silenzio della norma speciale in ordine alla sorte dei diritti dei subacquirenti, soccorre la disciplina generale in materia di revocatoria ordinaria che all'art. 2901, ultimo comma, c.c. fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede. Con la conseguenza che al curatore è data l'azione revocatoria verso i terzi subacquirenti (sul necessario presupposto della revocabilità- inefficacia dell'atto posto in essere dal debitore insolvente), ma le condizioni di tale azione non sono poste dall'art. 67 l.f., bensì dall'ultimo comma dell'art. 2901 c.c.. E poiché da questa norma si ricava, con argomento a contrario, che i terzi di mala fede subiscono l'effetto pregiudizievole della inefficacia dell'atto intervenuto tra il debitore e il suo avente causa diretto;
e poiché la malafede del terzo consiste nella consapevolezza dei vizi di revocabilità dell'atto originario, ne discende che quando l'atto originario sia revocato ex art. 67 l.f. la mala fede deve individuarsi nella consapevolezza delle circostanze che, ai sensi della legge fallimentare, rendevano revocabile l'atto compiuto dal fallito. Posta, dunque, la netta distinzione tra il presupposto soggettivo della revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, l.f. - limitata all'atto compiuto dal debitore insolvente- e quello della revocatoria degli atti consecutivi sul fondamento dell'art. 2901, ultimo comma, C.C., la presunzione introdotta dall'art. 67, primo comma, non si estende ai sub-acquirenti e la dimostrazione della consapevolezza da parte del terzo della revocabilità del primo atto (la mala fede) costituisce onere probatorio del curatore secondo la regola generale dettata dall'art. 2697 c.c. (dovendo l'attore provare tutti i requisiti pure soggettivi, della sua pretesa) cui non introduce eccezione il disposto di cui all'art. 2901 c.c.. Accolto il primo motivo del ricorso (e rimasto assorbito il terzo relativo al regolamento delle spese del giudizio), la sentenza impugnata è, conseguentemente, sul punto cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari che riesaminerà il merito della controversia adeguandosi al principio qui sopra enunciato (nel senso, cioè, che grava sul curatore l'onere della prova in ordine alla mala fede del terzo subacquirente dall'immediato avente causa del debitore insolvente, consistendo la mala fede nella consapevolezza dei vizi di revocabilità ex art. 67 l.f. dell'atto originario).
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 1999