Sentenza 15 febbraio 2000
Massime • 1
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 n. 1 cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura.
Commentario • 1
- 1. Revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, n. 1 c.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 novembre 2023
1. La questione Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma revocava – su richiesta della locale Procura della Repubblica – la sospensione condizionale della pena concessa ad un condannato, con sentenza divenuta irrevocabile nel 2008, per avere commesso nel quinquennio rilevante un ulteriore reato ai sensi dell'art. 168, co. 1, n. l, cod. pen.. Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa che, tra i motivi ivi addotti, deduceva erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 168, co. 1, n. 1, cod. pen. ed apparenza della relativa motivazione, in quanto, a suo avviso, era stata disposta la revoca della sospensione condizionale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2000, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 15/02/2000
1.Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N. 1058
3.Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 40269/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO di NAPOLInei confronti di:
NO BE N. IL 15.07.1974
avverso ordinanza del 29.06.1999 CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Fatto e diritto
Con ordinanza del 29 giugno 1999 la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del P.G. di revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di LI ER per effetto di successiva condanna, sul rilievo che i reati di cui alle sentenze menzionate dall'Ufficio richiedente non erano della stessa indole.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, denunciando erronea applicazione della legge penale, in quanto il requisito della "stessa indole" dei reati, stabilito dall'art.168 c.p. ai fini della revoca del suddetto beneficio va riferito soltanto alle contravvenzioni, mentre nella specie le condanne riguardavano delitti (rapina e spaccio di stupefacenti).
Il ricorso è fondato.
Nell'espressione "delitto ovvero contravvenzione della stessa indole", contenuta nell'art.168 primo comma c.p., la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia "della stessa indole" di quella in relazione alla quale era stata applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca sempre, quale che ne sia la natura.
Pertanto, l'ordinanza gravata, fondata su una erronea interpretazione del presupposto normativo, va annullata, con rinvio al Giudice "a quo" per nuovo esame.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2000