Sentenza 10 luglio 2014
Massime • 1
Il delitto di atti persecutori assorbe quello di minaccia ma non quello di ingiuria, perchè, mentre gli atti intimidatori rientrano tra gli elementi qualificanti della fattispecie, le ingiurie sono a questa estranee ed incidono su un bene della vita diverso da quello tutelato dall'art. 612 bis cod. proc.
Commentario • 1
- 1. Minaccia: è assorbito nello stalking se le condotte sono commesse nel medesimo contesto fattuale (Cassazione penale n. 12730/2020)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima Il delitto di minaccia è assorbito in quello di cui all' art. 612-bis c.p. purché le minacce siano state poste in essere nel medesimo contesto temporale e fattuale integrante la condotta di atti persecutori. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 612 e 612-bis c.p. , in quanto le contestate minacce risalivano ad un periodo precedente l'inizio degli atti persecutori - Cassazione penale , sez. V , 21/01/2020 , n. 12730). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di minaccia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di minaccia? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 27.9.2018 la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2014, n. 41182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41182 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 10/07/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2349
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 38361/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.P. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 660/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 21/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
- Udito, per l'imputato, l'avv. FOCI Fabio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Mantova, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Brescia in data 21 gennaio 2013, ha condannato a pena di giustizia S.P. per atti persecutori nei confronti di M.M. e M.G. , minorenne (capo a), per minaccia aggravata continuata nei confronti M.M. , M.G. , M.D.
e R.M. (capo c), nonché per ingiuria continuata nei confronti di M.M. e M.G. (capo d), oltre al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite M.M. e M.G. .
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l'imputato, con due motivi.
Col primo lamenta la violazione dell'art. 612 bis c.p., per essere stato ritenuto sussistente l'evento del reato in assenza di prova rigorosa circa la verificazione di uno degli stati psicologici descritti dalla norma e in assenza di prova circa il mutamento delle abitudini di vita delle vittime.
Col secondo lamenta che non sia stata fornita risposta alla doglianza, formulata in appello, circa l'assorbimento dei reati di minaccia e ingiuria in quello di "atti persecutori". CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre premettere che il delitto di atti persecutori (cosiddetto "stalking":
art. 612 bis c.p.) è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo;
pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale provare che la condotta dell'imputato abbia dato origine a tutte le situazioni descritte dalla norma, ma è sufficiente la prova di uno solo degli eventi da essa contemplati (in questo senso: Cass. N. 29872 del 19/5/2011, la quale ha sottolineato che non occorre la prova del mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità). Inoltre, che la prova dell'evento del reato - allorché sia rappresentato da stati psichici rilevanti ai sensi dell'art. 612 bis c.p., - non esige necessariamente l'espletamento di indagini tecniche affidate a esperti delle discipline psicologiche o psichiatriche, ma può essere desunta dal giudice con tutti gli strumenti di indagine a sua disposizione, compreso l'esame della persona offesa;
ed è ovvio che in tale indagine assume rilievo determinante la natura e la durata delle minacce e delle molestie, che in tanto potranno essere ritenute all'origine degli stati morbosi considerati dalla norma in quanto siano realmente idonee, secondo gli ordinari criteri di causalità, a ingenerare l'ansia, la paura, il timore da essa contemplati.
Alla luce di tanto non merita alcuna censura la sentenza impugnata, che, argomentando dal tipo di minacce profferite (in un caso persino mostrando una pistola;
in altri usando una fionda;
spesso seguendo la minore o minacciando di ucciderla) e dalla reiterazione, anche quotidiana, delle stesse per un lungo arco di tempo;
dalla personalità di uno degli offesi (una ragazza minorenne); dalla personalità dell'imputato, che ha rivelato totale mancanza di pudore, continenza ed equilibrio, ha tratto la prova della causazione degli stati morbosi denunciati, trattandosi di fatti ed atti che, effettivamente, secondo il criterio di valutazione sopra enunciato, sono idonei a creare gravi e perduranti stati di ansia e di paura in persone di normale condizione psichica. Nè vale appellarsi, per escludere il rapporto di causalità tra condotta ed evento, alla patologia (attacchi di panico) da cui madre e figlia erano già in precedenza affetti, giacché, giusta il rilievo della Corte di merito, anche l'aggravamento della patologia rientra nel fuoco della norma incriminatrice.
2. È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso. Il reato di atti persecutori è integrato da "minacce" o "molestie" reiterate che determinino le conseguenze descritte dall'art. 612 bis c.p.. Le minacce rientrano, quindi, a pieno titolo, tra gli elementi qualificanti della fattispecie, sub specie di elemento materiale del reato, sicché non possono essere addebitate due volte al loro autore. Il reato di cui al capo C) resta assorbito, quindi, in quello di cui al capo A), per cui la sentenza va annullata nella parte ad esso relativa.
Non possono ritenersi comprese nel reato di atti persecutori, invece, le ingiurie, che sono estranee all'elemento materiale della fattispecie delineata dall'art. 612 bis c.p. e, per la loro incidenza su un bene della vita diverso da quello contemplato da quest'ultima norma (vale a dire, l'onore), ben possono concorrere col reato di atti persecutori.
Di conseguenza, la pena irrogata dal giudice di merito di anni uno e mesi quattro di reclusione va ridotta ad anni uno e mesi tre di reclusione, per effetto della eliminazione della pena di un mese di reclusione che è stata disposta in aumento, a titolo di continuazione, per le minacce.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di minaccia di cui al capo C) per essere il medesimo assorbito in quello di atti persecutori di cui al capo A) con eliminazione della relativa pena di mesi uno di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2014