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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 7590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7590 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 22.10.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 18478/2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente a [...], C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Pasquale Fuschino presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA) alla via dei Greci n. 36;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti;
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 25.07.2023 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento e di non essere stata convocata a visita dalla Commissione medica;
ha, quindi, proposto, in data CP_1 27.06.2024, ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. rubricato al n. 15049/2024 R.G., all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con condanna alle spese di lite. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa. All'odierna udienza la causa è decisa con sentenza letta pubblicamente.
* Nel merito, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe omesso di valutare gli indici di autonomia funzionale della ricorrente, sottostimando le patologie riscontrate, formulando una diagnosi lacunosa ed in contrasto con la documentazione medica in atti.
1 In particolare, l'istante ha rilevato che l'ausiliare avrebbe errato nel valutare l'incidenza che le affezioni hanno sulla propria capacità di deambulare e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Orbene, l'ausiliare nominato nella fase di ATP, dott. , sulla base Persona_1 dell'esame della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha ritenuto la ricorrente affetta da:
“● Vasculopatia cerebrale cronica su base ischemica con iniziale deterioramento cognitivo nell'area della memoria di fissazione codice 1103 delle tabelle ministeriali;
● Spondilo-poliartrosi a moderato impegno funzionale codice 7001;
● Cardiopatia ischemico-ipertensiva codice 6441;
● Arteriopatia cronica ostruttiva degli arti inferiori già trattata per via chirurgica codice 440.21.4 delle tabelle ICD9-CM;
● Depressione endoreattiva codice 2205 delle tabelle ministeriali”. In base alle patologie accertate, alla loro ricaduta funzionale e considerata l'età, l'ausiliare ha concluso ritenendo non sussistenti le condizioni per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. In particolare, dall'esame obiettivo eseguito, l'ausiliare ha verificato quanto all'apparato cardiovascolare: “Aia cardiaca nei limiti. Itto della punta non visibile né palpabile. Toni puri, soffio sistolico 2/6 al mesocardio. Non evidenza di cianosi ed edemi declivi né di dispnea. PA 140/80 mmHg. FC 80 bpm, ritmica”. Con riferimento all'apparato respiratorio è emerso: “torace tronco conico. Basi ipoespansibili. FVT normotrasmesso. Murmure vescicolare fisiologico. SO2 96% in aria ambiente”. Quanto all'apparato digerente, il CTU ha evidenziato: “Addome trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Organi ipocondriaci nei limiti”. In relazione all'apparato locomotore, il CTU ha verificato: “Tono e trofismo dei muscoli di coscia e di gamba in linea con l'età. Moderato impegno funzionale del rachide in toto;
spinalgie da digito pressione lungo l'intero rachide. Moderata limitazione funzionale delle scapolo-omerali, delle anche e delle ginocchia;
evidenti scrosci articolari ai movimenti attivi e passivi delle ginocchia. Efficace la prensione”. Quanto, infine, al sistema nervoso e alla psiche, il CTU ha rilevato: “Romberg positivo. La paziente accede con buona disponibilità al colloquio, è vigile, concentrata, discretamente orientata nello spazio;
si evidenziano lacune della memoria di fissazione. Eloquio fluente, moderato rallentamento ideo motorio. Deflesso il tono dell'umore”. Le deduzioni attoree non risultano sufficienti a contrastare le valutazioni espresse dal CTU, non avendo l'istante dimostrato la presenza di un quadro patologico tale da determinare l'impossibilità di deambulare in autonomia nonché l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Va, in particolare, osservato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità.
2 Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009). Nel caso di specie, è lo stesso Ctu a precisare che, in relazione alla “Funzione motoria: per quanto rilevato dall'esame obiettivo e dalla documentazione esibita si evidenzia una conservata ancorchè limitata capacità di deambulazione, come da certificazione ortopedica del febbraio 2025”. Quanto alle “Funzioni Superiori: dalla visita medico legale emergono lacune della memoria di fissazione e rallentamento ideo motorio, da collegare con ogni probabilità allo stato di prostrazione vissuto dalla perizianda per la perdita del figlio per morte violenta. Non sono altresì allegati agli atti esame strumentali (RMN, TC) dell'encefalo che attestino una sofferenza ischemica cronica che vada oltre quanto ci si aspetterebbe per età”. A tale ultimo proposito risulta infondata l'eccezione sollevata in sede di opposizione, secondo cui il CTU avrebbe ritenuto erroneamente insussistenti agli atti esami strumentali (RMN, TC) dell'encefalo che attestino una sofferenza ischemica cronica, avendo la ricorrente depositato nel procedimento di ATP TAC encefalo del 27.10.2020 che attesta “atrofia corticosottocorticale con dilatazione degli spazi liquorali della volta cranica. Ipodensità della sostanza bianca”. In proposito, non può non rilevarsi che la diagnosi contenuta nella TAC encefalo del 27.10.2020, riportata dalla stessa opponente, attestante la presenza di atrofia cortico- sottocorticale, non è idonea di per sé sola a dimostrare, come correttamente evidenziato dal CTU, la sussistenza di una “sofferenza ischemica cronica”, sicché alcuna erronea valutazione e/o omissione può essere ascritta sul punto al consulente. Nessun rilievo assume, poi, la doglianza attorea per il mancato utilizzo a cura del C.T.U. dei tests IADL e ADL in quanto, trattandosi di strumenti di valutazione, l'omessa specificazione da parte del consulente di tali parametri non ha inficiato il contenuto della perizia, essendo il grado di autonomia della parte ricorrente ad ogni modo individuabile e descritto dall'ausiliare. È emerso, infatti, dalla perizia che il CTU ha compiutamente eseguito l'esame obiettivo della perizianda, correttamente evidenziando che, ai fini della valutazione medico legale in ordine al riconoscimento della indennità di accompagnamento, al fine di concedere il beneficio, è indispensabile che la parte ricorrente non sia in grado di deambulare autonomamente o non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ebbene, il CTU ha rilevato che la deambulazione nel soggetto in esame si compie in maniera autonoma, seppur limitata. L'ausiliario ha poi accertato in sede di esame obiettivo che la perizianda versa in “discrete le condizioni cliniche generali. La paziente mantiene la stazione eretta con appoggio, cambia postura in autonomia anche se lentamente, deambula all'interno dello studio con prudenza a piedi striscianti”. Parimenti ininfluente ai fini pretesi dalla ricorrente risulta la documentazione medica richiamata nel ricorso in opposizione e, precisamente, la certificazione geriatrica del 25.09.2023 a firma del Dott. della Asl . Persona_2 CP_2 Il CTU, infatti, come emerge dalla perizia in atti, è pervenuto in sede di operazioni peritali, anche alla luce della predetta documentazione medica esaminata, menzionata a pag. 3 della perizia, alla medesima diagnosi ivi riportata di “vasculopatia cerebrale cronica”. Non risultano, dunque, elementi per ritenere viziato il giudizio del CTU.
3 Il consulente ha, infatti, correttamente valutato il complessivo quadro clinico della ricorrente, avendo eseguito un esame clinico obiettivo e verificato tutta la documentazione sanitaria depositata: trattasi, pertanto, di indagine che si ritiene idonea ed adeguata al fine di valutare l'autonomia nella deambulazione nonché nel compimento degli atti quotidiani della vita. Invero, in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità; cfr. Cass. n. 15882/2015 per cui l'ausilio di bastoni costituisce una circostanza irrilevante, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto). Le motivazioni fornite sul punto dall'ausiliare risultano, dunque, chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici in atti e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate. Con l'opposizione, l'istante non ha evidenziato errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie. La parte ricorrente, infatti, si è limitata genericamente a rilevare una maggiore gravità delle patologie, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore incidenza sul compimento degli atti quotidiani della vita o sulla capacità di deambulare. Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
* Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
*
4 La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. prodotta a corredo del ricorso in opposizione. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' NAPOLI, 22.10.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
5
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 22.10.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 18478/2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente a [...], C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Pasquale Fuschino presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA) alla via dei Greci n. 36;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti;
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 25.07.2023 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento e di non essere stata convocata a visita dalla Commissione medica;
ha, quindi, proposto, in data CP_1 27.06.2024, ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. rubricato al n. 15049/2024 R.G., all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con condanna alle spese di lite. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa. All'odierna udienza la causa è decisa con sentenza letta pubblicamente.
* Nel merito, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe omesso di valutare gli indici di autonomia funzionale della ricorrente, sottostimando le patologie riscontrate, formulando una diagnosi lacunosa ed in contrasto con la documentazione medica in atti.
1 In particolare, l'istante ha rilevato che l'ausiliare avrebbe errato nel valutare l'incidenza che le affezioni hanno sulla propria capacità di deambulare e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Orbene, l'ausiliare nominato nella fase di ATP, dott. , sulla base Persona_1 dell'esame della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha ritenuto la ricorrente affetta da:
“● Vasculopatia cerebrale cronica su base ischemica con iniziale deterioramento cognitivo nell'area della memoria di fissazione codice 1103 delle tabelle ministeriali;
● Spondilo-poliartrosi a moderato impegno funzionale codice 7001;
● Cardiopatia ischemico-ipertensiva codice 6441;
● Arteriopatia cronica ostruttiva degli arti inferiori già trattata per via chirurgica codice 440.21.4 delle tabelle ICD9-CM;
● Depressione endoreattiva codice 2205 delle tabelle ministeriali”. In base alle patologie accertate, alla loro ricaduta funzionale e considerata l'età, l'ausiliare ha concluso ritenendo non sussistenti le condizioni per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. In particolare, dall'esame obiettivo eseguito, l'ausiliare ha verificato quanto all'apparato cardiovascolare: “Aia cardiaca nei limiti. Itto della punta non visibile né palpabile. Toni puri, soffio sistolico 2/6 al mesocardio. Non evidenza di cianosi ed edemi declivi né di dispnea. PA 140/80 mmHg. FC 80 bpm, ritmica”. Con riferimento all'apparato respiratorio è emerso: “torace tronco conico. Basi ipoespansibili. FVT normotrasmesso. Murmure vescicolare fisiologico. SO2 96% in aria ambiente”. Quanto all'apparato digerente, il CTU ha evidenziato: “Addome trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Organi ipocondriaci nei limiti”. In relazione all'apparato locomotore, il CTU ha verificato: “Tono e trofismo dei muscoli di coscia e di gamba in linea con l'età. Moderato impegno funzionale del rachide in toto;
spinalgie da digito pressione lungo l'intero rachide. Moderata limitazione funzionale delle scapolo-omerali, delle anche e delle ginocchia;
evidenti scrosci articolari ai movimenti attivi e passivi delle ginocchia. Efficace la prensione”. Quanto, infine, al sistema nervoso e alla psiche, il CTU ha rilevato: “Romberg positivo. La paziente accede con buona disponibilità al colloquio, è vigile, concentrata, discretamente orientata nello spazio;
si evidenziano lacune della memoria di fissazione. Eloquio fluente, moderato rallentamento ideo motorio. Deflesso il tono dell'umore”. Le deduzioni attoree non risultano sufficienti a contrastare le valutazioni espresse dal CTU, non avendo l'istante dimostrato la presenza di un quadro patologico tale da determinare l'impossibilità di deambulare in autonomia nonché l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Va, in particolare, osservato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità.
2 Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009). Nel caso di specie, è lo stesso Ctu a precisare che, in relazione alla “Funzione motoria: per quanto rilevato dall'esame obiettivo e dalla documentazione esibita si evidenzia una conservata ancorchè limitata capacità di deambulazione, come da certificazione ortopedica del febbraio 2025”. Quanto alle “Funzioni Superiori: dalla visita medico legale emergono lacune della memoria di fissazione e rallentamento ideo motorio, da collegare con ogni probabilità allo stato di prostrazione vissuto dalla perizianda per la perdita del figlio per morte violenta. Non sono altresì allegati agli atti esame strumentali (RMN, TC) dell'encefalo che attestino una sofferenza ischemica cronica che vada oltre quanto ci si aspetterebbe per età”. A tale ultimo proposito risulta infondata l'eccezione sollevata in sede di opposizione, secondo cui il CTU avrebbe ritenuto erroneamente insussistenti agli atti esami strumentali (RMN, TC) dell'encefalo che attestino una sofferenza ischemica cronica, avendo la ricorrente depositato nel procedimento di ATP TAC encefalo del 27.10.2020 che attesta “atrofia corticosottocorticale con dilatazione degli spazi liquorali della volta cranica. Ipodensità della sostanza bianca”. In proposito, non può non rilevarsi che la diagnosi contenuta nella TAC encefalo del 27.10.2020, riportata dalla stessa opponente, attestante la presenza di atrofia cortico- sottocorticale, non è idonea di per sé sola a dimostrare, come correttamente evidenziato dal CTU, la sussistenza di una “sofferenza ischemica cronica”, sicché alcuna erronea valutazione e/o omissione può essere ascritta sul punto al consulente. Nessun rilievo assume, poi, la doglianza attorea per il mancato utilizzo a cura del C.T.U. dei tests IADL e ADL in quanto, trattandosi di strumenti di valutazione, l'omessa specificazione da parte del consulente di tali parametri non ha inficiato il contenuto della perizia, essendo il grado di autonomia della parte ricorrente ad ogni modo individuabile e descritto dall'ausiliare. È emerso, infatti, dalla perizia che il CTU ha compiutamente eseguito l'esame obiettivo della perizianda, correttamente evidenziando che, ai fini della valutazione medico legale in ordine al riconoscimento della indennità di accompagnamento, al fine di concedere il beneficio, è indispensabile che la parte ricorrente non sia in grado di deambulare autonomamente o non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ebbene, il CTU ha rilevato che la deambulazione nel soggetto in esame si compie in maniera autonoma, seppur limitata. L'ausiliario ha poi accertato in sede di esame obiettivo che la perizianda versa in “discrete le condizioni cliniche generali. La paziente mantiene la stazione eretta con appoggio, cambia postura in autonomia anche se lentamente, deambula all'interno dello studio con prudenza a piedi striscianti”. Parimenti ininfluente ai fini pretesi dalla ricorrente risulta la documentazione medica richiamata nel ricorso in opposizione e, precisamente, la certificazione geriatrica del 25.09.2023 a firma del Dott. della Asl . Persona_2 CP_2 Il CTU, infatti, come emerge dalla perizia in atti, è pervenuto in sede di operazioni peritali, anche alla luce della predetta documentazione medica esaminata, menzionata a pag. 3 della perizia, alla medesima diagnosi ivi riportata di “vasculopatia cerebrale cronica”. Non risultano, dunque, elementi per ritenere viziato il giudizio del CTU.
3 Il consulente ha, infatti, correttamente valutato il complessivo quadro clinico della ricorrente, avendo eseguito un esame clinico obiettivo e verificato tutta la documentazione sanitaria depositata: trattasi, pertanto, di indagine che si ritiene idonea ed adeguata al fine di valutare l'autonomia nella deambulazione nonché nel compimento degli atti quotidiani della vita. Invero, in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità; cfr. Cass. n. 15882/2015 per cui l'ausilio di bastoni costituisce una circostanza irrilevante, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto). Le motivazioni fornite sul punto dall'ausiliare risultano, dunque, chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici in atti e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate. Con l'opposizione, l'istante non ha evidenziato errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie. La parte ricorrente, infatti, si è limitata genericamente a rilevare una maggiore gravità delle patologie, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore incidenza sul compimento degli atti quotidiani della vita o sulla capacità di deambulare. Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
* Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
*
4 La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. prodotta a corredo del ricorso in opposizione. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' NAPOLI, 22.10.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
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