CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7246 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: IC IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LU OM che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. lette le conclusioni scritte del difensore, avv. TIZIANA D'AGUANNO, che ha chiesto rigettare il motivo n. 2 del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7246 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/11/2022 . RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il 24/6/2021 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bergamo, riconosciuta la penale responsabilità di NE CU in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., "concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante", lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, pena che il ricorrente ha definito illegale sotto due profili, ciascuno affidato ad un motivo di impugnazione: 1.1. Violazione dell'art. 628 comma 3 cod. pen., per avere il giudice determinato la base in anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, a fronte di una pena minima di anni cinque ed euro 1.290 di multa, secondo la normativa in vigore all'epoca dei fatti. 1.2. Violazione di legge, in particolare dell'art. 69 comma 4 cod. pen., per avere il giudice di primo grado proceduto al giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche, ritenute concedibili all'imputato, e le aggravanti, ritenute subvalenti, di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen. per essere stata la rapina commessa con il volto travisato e da più persone riunite., in violazione dell'art. 69 n. 4 cod. pen., che prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/20 e, mentre il P.G. ha insistito per l'accoglimento del ricorso, il difensore del NE ha depositato conclusioni scritte con le quali si è limitato a chiedere il rigetto del secondo motivo di ricorso. 3. Il ricorso è fondato e meritevole di integrale accoglimento. 3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è fondato in considerazione del momento in cui è stato consumato il reato, il 20/1/2019, quando era già entrata in vigore la modifica dell'art. 628 cod. pen. disposta dall'art. 1 comma 8 lett. b) della legge 23/6/2017 n. 103, entrata in vigore il 3/8/2017, che modificava la pena minima per il reato di cui all'art. 628 comma 3 cod. pen. in anni cinque di reclusione ed euro 1.290,00 di multa, superiore alla pena base indicata nella sentenza impugnata. 3.2. E' fondato anche il secondo motivo di ricorso, non potendosi condividere l'assunto difensivo secondo cui, avendo stabilito l'art. 628 comma 5 cod. pen. il divieto di prevalenza o equivalenza delle attenuanti diverse da quella prevista dall'art. 98 cod. pen., rispetto alle aggravanti di cui all'art. 628 comma 3 nn. 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater cod. pen., resterebbe fuori dal divieto l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., con conseguente inapplicabilità dell'art. 69 comma 4 cod. pen.: si tratta, infatti, di prospettazione che non considera il carattere generale di quest'ultima norma, che vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ad effetto speciale, regola generale che non viene in alcun modo contraddetta dall'ultimo comma dell'art. 628 cod. pen., che pone, invece, una regola speciale per alcuni casi (aggravanti di cui all'art. 628 comma 3 nn. 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater cod. pen.), in relazione ai quali vieta non solo il giudizio di prevalenza, ma anche quello di equivalenza delle attenuanti. 1 La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al trattamento Sanzionatorio con rinvio alla sezione GUP del Tribunale di Bergamo, in diversa composizione fisica, perché provveda alla rideterminazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Bergamo sezione GUP in diversa composizione fisica. Così deciso il 4 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LU OM che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. lette le conclusioni scritte del difensore, avv. TIZIANA D'AGUANNO, che ha chiesto rigettare il motivo n. 2 del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7246 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/11/2022 . RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il 24/6/2021 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bergamo, riconosciuta la penale responsabilità di NE CU in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., "concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante", lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, pena che il ricorrente ha definito illegale sotto due profili, ciascuno affidato ad un motivo di impugnazione: 1.1. Violazione dell'art. 628 comma 3 cod. pen., per avere il giudice determinato la base in anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, a fronte di una pena minima di anni cinque ed euro 1.290 di multa, secondo la normativa in vigore all'epoca dei fatti. 1.2. Violazione di legge, in particolare dell'art. 69 comma 4 cod. pen., per avere il giudice di primo grado proceduto al giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche, ritenute concedibili all'imputato, e le aggravanti, ritenute subvalenti, di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen. per essere stata la rapina commessa con il volto travisato e da più persone riunite., in violazione dell'art. 69 n. 4 cod. pen., che prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/20 e, mentre il P.G. ha insistito per l'accoglimento del ricorso, il difensore del NE ha depositato conclusioni scritte con le quali si è limitato a chiedere il rigetto del secondo motivo di ricorso. 3. Il ricorso è fondato e meritevole di integrale accoglimento. 3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è fondato in considerazione del momento in cui è stato consumato il reato, il 20/1/2019, quando era già entrata in vigore la modifica dell'art. 628 cod. pen. disposta dall'art. 1 comma 8 lett. b) della legge 23/6/2017 n. 103, entrata in vigore il 3/8/2017, che modificava la pena minima per il reato di cui all'art. 628 comma 3 cod. pen. in anni cinque di reclusione ed euro 1.290,00 di multa, superiore alla pena base indicata nella sentenza impugnata. 3.2. E' fondato anche il secondo motivo di ricorso, non potendosi condividere l'assunto difensivo secondo cui, avendo stabilito l'art. 628 comma 5 cod. pen. il divieto di prevalenza o equivalenza delle attenuanti diverse da quella prevista dall'art. 98 cod. pen., rispetto alle aggravanti di cui all'art. 628 comma 3 nn. 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater cod. pen., resterebbe fuori dal divieto l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., con conseguente inapplicabilità dell'art. 69 comma 4 cod. pen.: si tratta, infatti, di prospettazione che non considera il carattere generale di quest'ultima norma, che vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ad effetto speciale, regola generale che non viene in alcun modo contraddetta dall'ultimo comma dell'art. 628 cod. pen., che pone, invece, una regola speciale per alcuni casi (aggravanti di cui all'art. 628 comma 3 nn. 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater cod. pen.), in relazione ai quali vieta non solo il giudizio di prevalenza, ma anche quello di equivalenza delle attenuanti. 1 La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al trattamento Sanzionatorio con rinvio alla sezione GUP del Tribunale di Bergamo, in diversa composizione fisica, perché provveda alla rideterminazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Bergamo sezione GUP in diversa composizione fisica. Così deciso il 4 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente