Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2010, n. 40094
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Sentenza 14 ottobre 2010

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Non configura un danno biologico, autonomamente valutabile rispetto a quello derivante dallo stato di illegittima privazione della libertà personale, né il danno conseguente alla presunta equiparazione del periodo di detenzione ad uno stato di invalidità temporanea di pari durata, né quello derivante dall'impossibilità del condannato di esprimere la propria sessualità durante il medesimo periodo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2010, n. 40094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40094
    Data del deposito : 14 ottobre 2010

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