Sentenza 1 febbraio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/1999, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA DA 14-5-1981 REPUBBLICA ITALIANA ESENTE LEGGE Vikar A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2.9.19 LA CORTE SUPREMA DIC E Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:. Primo PresidenteDott. Vittorio SGROI R.G.N. 14573/94 Cron.2541 Dott. Michele CANTILLO Presidente di Sezione Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di Sezione Rep. Dott. Vincenzo CARBONE Rel. Consigliere Ud. 16/10/98 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Dott. Giovanni OLLA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Alfio FINOCCHIARO Consigliere Rilasciata copia studio Dott Giovanni PRESTIPINO Consigliere IL SOLE 24 ORE al SIC. L. 3000 Consigliere - per diriti Dott. Paolo VITTORIA 2 FEB, 1900 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE S EN TENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO C.P.R. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato LIRE 2000 CANCELLERIA in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 7, presso lo studio rappresenta dell'avvocato ENNIO MAGRI', che lo 面 AU752362 difende, giusta delega a margine del ricorso;
ANDS3131 - ricorrente 1998
contro
SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI, PRESIDENTE 557 3000 -6-494-2001 -1- DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMITATO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Richiesta copia legale C.I.P.E., SPINUSO ENRICO, SPINUSO PIERINO, SPINUSO dal Sig. MA per diritti Ľ. BI, SPINUSO UMBERTO, VE BI, VE it 23 FEB. 1999 IL CANCELLIERE PASQUALE, VE ROSA, VE MA, VE ANTONIO, VE IR, VE NN, AS US, AS NN, AS BI, AS MA PI, AS IM;
- intimati avverso la sentenza n. 35/94 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 01/07/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
udito l'Avvocato Ennio MAGRI' per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo rigetto del terzo e del quarto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il santuario di Pompei, quale proprietario dei 3/4 di un terreno sito in Napoli, località S. Pietro a Patierno, con atto di citazione convenne in giudizio davanti alla Giunta Speciale, per l'espropriazione presso la Corte d'appello di Napoli, il Consorzio C.P.R. 2 nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri. Sostenne che il proprio immobile, ai fini della realizzazione del Programma straordinario di edilizia residenziale previsto dal titolo VIII della legge 219 del 14.5.1981, è stato vincolato per l'intera superficie dal Commissario Straordinario del Governo, e successivamente, individuato ed occupato per 1350 mq. Il consorzio comunicò l'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione in lire 27.540.000, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti Tutto ciò premesso, l'attore non intendendo accettare l'indennità perché inadeguata rispetto al valore del cespite, chiese la determinazione sia dell'indennità di espropriazione dell'immobile sia dell'indennità per il periodo di occupazione temporanea, con la condanna dei convenuti al deposito presso la Cassa DD.PP. di Napoli, oltre al rimborso delle spese processuali. Instauratosi il contraddittorio, entrambi i convenuti resistevano alle domande, rilevandone la inammissibilità. Nel giudizio intervenivano volontariamente gli altri comproprietari, titolari del residuo 25% dell'immobile La Giunta per le espropriazioni, con sentenza n. 35 del 1.7.1994, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei 3 Ministri, ritenendo che dal lato passivo la legittimazione ad causam deve essere riconosciuta in via esclusiva al concessionario. Infatti, gli artt. 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981 n. 219, nonché l'ordinanza commissariale n. 45 del 16 dicembre 1981, statuiscono che, per le opere di cui al programma edilizio, affidate in concessione mediante apposite convenzioni, è demandato all'ente concessionario il compimento in nome proprio di tutte le operazioni - materiali, tecniche e giuridiche - occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorché comportanti l'esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all'espletamento delle procedure di espropriazione, l'offerta, il pagamento o il deposito delle indennità. Ne deriva che l'ente concessionario, in virtù dell'investitura dei poteri di cui sopra, assume la qualità di soggetto responsabile nei confronti dell'espropriato di tutte le obbligazioni indennitarie connesse con l'attuazione del progetto ablatorio, obbligazioni delle quali, anche se anteriormente insorte, non poteva non essere consapevole nel momento della sottoscrizione del capitolato di concessione. Passando all'esame del merito, la Giunta rilevato che il fondo de quo, nel momento in cui venne attuata l'occupazione era nella disponibilità dell'attore, ha determinato l'indennità di espropriazione in £ 87.527.900 di cui 70.022.320 dovuti al ricorrente Santuario e £. 17.505.580, da ripartirsi tra gli interventori, condannando il Consorzio a depositare presso la Sezione di Napoli della Cassa Depositi e Prestiti la somma pari alla differenza tra l'importo giudizialmente determinato e quello già depositato, oltre agli interessi legali dal 1° luglio 1989. Al predetto suolo viene riconosciuta natura edificatoria perché circondato da numerosi fabbricati e quindi integrato in un comparto completamente urbanizzato con un valore totale di £ 174.452.000. Ai fini del meccanismo con cui si determina l'indennità di esproprio secondo il metodo della semisomma tra valore venale e fitti coacervati in mancanza della prova di fitti certi, ai fini della media aritmetica, al valore venale occorre sommare il coacervo decennale della rendita catastale rivalutata mediante i coefficienti di aggiornamento, coacervo nella specie pari a £ 603.000. Sicché, operando la media aritmetica tra il valore di mercato e il coacervo, si ottiene un'indennità di espropriazione pari a £ 87.527.000. In accoglimento della domanda, la decisione impugnata ha condannato, infine, il Consorzio C.P.R.2 a pagare in favore dell'attore l'indennità di occupazione legittima nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sull'importo di £ 174.452.880, con decorrenza dalla data della perdita del possesso dell'immobile fino alla data dell'effettivo pagamento. In altri termini, l'indennità di occupazione è stata calcolata sul solo valore venale dell'immobile, e ne è stato disposto il pagamento diretto anziché il deposito della differenza presso la Cassa depositi e prestiti . Avverso la sentenza emessa dalla Giunta espropri ha proposto ricorso per Cassazione il Consorzio CPR2, sulla base di quattro motivi. Non risultano costituiti gli altri intimati. Il Consorzio ha depositato memoria. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due primi motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, si censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto delle L. 219/81 e 359/92 art.5 bis. Assume il ricorrente che erroneamente la Giunta ha condannato il Consorzio al pagamento dell'indennità di occupazione che non solo non è dovuta, perché non prevista dalla L. 219/81 ma, anche se spettante, la si sarebbe dovuta calcolare con il criterio degli interessi legali non sul valore del bene espropriato, ma sull'ammontare dell'indennizzo espropriativo per la cui liquidazione si sarebbe dovuto, comunque, applicare la disposizione contenuta nell'art. 5 bis L. 359/92, con la conseguenza che l'indennità di occupazione, in definitiva, andava calcolata con il criterio degli interessi legali sulla media tra il valore venale del bene ed il reddito catastale dello stesso moltiplicato per 10 anni. La censura è fondata. Come queste sezioni unite hanno deciso, risolvendo il conflitto giurisprudenziale a partire da Cass. 20.1.1998 n.493, essendo il procedimento per l'occupazione legittima divenuto da autonomo e meramente collegato a fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo, la determinazione dell'indennità di occupazione legittima va effettuata in base allo stesso valore utilizzato per la determinazione dell'indennità di esproprio. Con la conseguenza che se 6 alla fattispecie espropriativa sia applicabile la determinazione dell'indennità secondo i criteri della legge su Napoli o in base all'art. 5 bis della legge 359 del 1992, l'indennità di occupazione legittima va determinata nella misura degli interessi legali, non sul valore venale del bene, ma sull'ammontare dell'indennità di esproprio in concreto liquidata (Cass., sez. un. 10.3.1998 n. 2644; Cass., 5.5.1998 n. 4498; Cass., sez. un. 13.5.1998 n. 4821). Con il terzo motivo, relativo all'indennità di esproprio, si censura la sentenza di merito sotto il profilo del criterio normativo adottato per la quantificazione dell'indennità di esproprio. Assume il ricorrente che nella fattispecie andavano applicati i criteri di cui all'art. 5 bis L. 359/92 per la quantificazione dell'indennità di esproprio. La censura è infondata per difetto di interesse, in quanto la sentenza ha applicato i criteri determinativi dell'esproprio della legge su Napoli 15 gennaio 1885 n. 2892 che legittimavano tra l'altro la stessa competenza della Giunta speciale - del tutto analoghi a quelli introdotti dall'art.
5-bis 1. 359/1992. Con il quarto ed ultimo motivo, si censura la sentenza per violazione di legge in relazione alla dichiarata legittimazione passiva del Consorzio ricorrente ed al dichiarato difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In altri termini, il ricorrente principale si duole dell'affermazione della sola legittimazione passiva del 7 Consorzio ricorrente e non anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Anche questa censura, non è fondata, in quanto la giurisprudenza di queste sezioni unite, applicando la legislazione speciale, è concorde nel ritenere che ai sensi degli art. 80, 81 e 84 1. 14 maggio. 1981 n. 219, quando le opere attivate di un piano di edilizia residenziale sono state oggetto di concessione c.d. traslativa, con conseguente attribuzione all'ente concessionario di poteri pubblicistici, compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, il concessionario medesimo, quale soggetto attivo del rapporto espropriativo, diviene altresì titolare di tutte le obbligazioni indennitarie che ad esso si ricollegano. In applicazione dell'enunciato principio di diritto, questa Corte ha escluso che l'espropriato potesse far valere nei confronti del funzionario designato dal Cipe, subentrato al sindaco di Napoli, un'obbligazione di pagamento alternativa o solidale con quella presa a proprio carico del consorzio concessionario delle opere di edilizia residenziale (Cass. sez.un. 10.3.1998 n. 2644; Cass. sez. un. 13.5.1998 n. 4821; Cass., sez. un., 25.5.1995 n. 5804; Cass., sez. un., 24.6.1994 n.6083). Vanno pertanto rigettati i motivi terzo e quarto. L'accoglimento dei primi due motivi relativi alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Giunta speciale per le espropriazioni. 8 Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese, relative a questa fase di legittimità, tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai mezzi accolti e rinvia le parti innanzi alla Giunta speciale per le espropriazioni. Compensa le spese di questa fase di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle sezione unite civili della Corte di cassazione, addì 16.10.1998. Il Cons. rel. est. Il Primo Presidente 11 Collaboratore di Cancelleria Quie Depositato in Cancelleria 1 FEB. 1999 Roga, 1) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D Querie ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA LEGGE 14-5-1981 N. 219 9