Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2003, n. 15260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15260 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
се 62820 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB L. B - N. 5 MATERI REPUBBLICA ITALIANA 15260/03 IN NOME DEL POROLOGÍALI R UTARIA АСС LA CORTE SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo RIGGIO - Presidente R.G.N. 3748/99 Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 3101018 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Dott. Guido RAIMONDI Consigliere Ud. 28/03/03 Dott. Maria Cristina GIANCOLA - Rel. Consigliere . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 62820 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AL TO;
intimato Commissioneavverso la sentenza n. 180/98 della tributaria regionale di MILANO, depositata il 2003 17/09/98; 922 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 28/03/03 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RO TI impugnava il silenzio rifiuto opposto dall'Intendenza di Finanza alla sua istanza di rimborso delle ritenute per IRPEF operate sull'indennità supplementare per ingiustificato licenziamento liquidatagli nel 1993, ai sensi dell'art. 19 del CCNL Dirigenti Aziende Industriali. L'adita Commissione Tributaria di primo grado di Milano respingeva il ricorso. Con sentenza del 4/VI-17/IX/1998 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l'appello del contribuente, ritenendo l'intassabilità dell'indennità in questione, in ragione della sua natura risarcitoria e non retributiva. Avverso questa sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso sulla base di un unico articolato motivo .L'TI non ha inteso resistere. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero delle Finanze censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 2° comma e 48 del TUIR n. 917/86 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria (art. 360 n. 5 c.p.c.). Più specificamente, sulla premessa che la vertenza ricade sotto la disciplina di cui al d.p.r. 22.XII. 1986 n. 917, sostiene che, alla stregua del dettato dell'art. 6, comma 2, di tale testo normativo, per il quale "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, e le indennità conseguite, **** a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti", devesi ritenere l'assoggettabilità all'IRPEF delle indennità, del genere di quella in controversia, tendenti alla "riparazione" di un pregiudizio integrante, non già danno emergente ma, lucro cessante;
puntualizza, al riguardo, che l'indennità considerata, avente "funzione eminentemente risarcitoria" del danno correlato al licenziamento ingiustificato, risulta diretta a coprire un pregiudizio che "si sostanzia pur sempre in un mancato guadagno che al licenziamento direttamente consegue", e, quindi, in un lucro cessante;
soggiunge correlarsi la tassabilità della ridetta indennità al dettato dell'art. 48 del d.p.r. n. 917 del 1986, prec. cit., per il quale integrano "reddito di lavoro dipendente a tutti gli effetti i compensi percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro". La censura è fondata. ESENTE DA REGISTRAZIONE 2 . 26/4/198601 del AI SENSI DEL D .R .P N. 131 TAB, 023 DN. 5 E MATE RIA2/T Secondo il condiviso orientamento di questa Corte ( n.17769) RIB U vigenza del 14/XI/2002;n.12798 del 3/IX/2002; n.11687 del 5/VIII/2002; n. 1467 del 2/II/2001), nella d.p.r. 22.XII.1986 n. 917, ed alla stregua del dettato dell'art. 6, comma 2, del considerato testo, le somme percepite dal contribuente a titolo di risarcimento vanno considerate reddito assoggettabile ad IRPEF soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Sulla scorta dell'esposto principio l'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato corrisposta, sulla base della contrattazione collettiva, ai dirigenti di azienda incorsi in licenziamento da ravvisarsi privo di giustificazione, in base alla normativa dianzi richiamata, in tanto può essere riscontrata tassabile, in quanto risulti accertata la relativa fattuale destinazione a coprire un danno consistito nella perdita di redditi (delle retribuzioni che sarebbero state percepite nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro), e non un pregiudizio diverso. La domanda di rimborso proposta dall'TI avrebbe potuto, quindi, essere riconosciuta fondata solo se con le somme a lui corrisposte al momento della cessazione del rapporto di lavoro si fosse compensato un pregiudizio di natura diversa da quella surrichiamata, ma al riguardo non risulta essere stata nemmeno prospettata tale evenienza. Il contribuente appare, infatti, essersi limitato a sostenere l'intassabilità della somma stessa in ragione esclusiva della sua natura risarcitoria, senza neppure addurre una causale del relativo esborso diversa da quella presumibile di ristoro della perdita delle retribuzioni, che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato. Per tali rilievi il ricorso dell'Amministrazione finanziaria deve essere accolto. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata e con decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso introduttivo del contribuente deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2003 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Cons.est. Il Presidente 3 OTT 2003 двахаCASSAZION CANCELLIERE IL CANCELLIERE C1 Dott. Luigi Riitano oggi, dott Luigi Riitano