Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2004, n. 25463
CASS
Sentenza 15 aprile 2004

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Massime1

In tema di smaltimento dei rifiuti, l'abbandono di rifiuti effettuato dal titolare di una impresa configura il reato di cui all'art. 51, comma secondo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 anche se effettuato occasionalmente ed in misura limitata, atteso che l'assenza di caratteristiche quantitative e di sistematicità costituisce esclusivamente elemento di differenziazione del reato de quo da quello di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata previsto dal comma terzo del citato articolo 51.

Commentario1

  • 1Rifiuti: reato di abbandono, presupposti per la configurabilità.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    RIFIUTI – Reato di abbandono di rifiuti – Presupposti per la configurabilità – Incidenza della condotta sull'integrità dell'ambiente – Necessità – Esclusione – Fattispecie: immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee – Artt. 192 c.1 e 2, e 256, c.2 d.lgs. n.152/2006. Per la configurabilità del reato di abbandono di rifiuti da parte dei titolari di imprese e responsabili di enti, art. 256, comma 2 d.lgs. n.152/06, non è necessaria alcuna incidenza della condotta sulla integrità dell'ambiente, in quanto la condotta viene sanzionata perché posta in essere in violazione del divieto di cui all'art. 192 commi 1 e 2 d.lgs. n.152/06. Detta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2004, n. 25463
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25463
Data del deposito : 15 aprile 2004

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