Sentenza 2 aprile 2009
Massime • 1
Il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni ostativi alla sospensione condizionata dell'esecuzione della pena non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, la concessione del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2009, n. 15988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15988 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 02/04/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1278
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 043739/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IA MA N. IL 13/04/1955;
avverso ORDINANZA del 06/11/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Salzano che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 06.11.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo proposto da IA CO avverso il provvedimento 10.07.2008 con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia aveva respinto la sua istanza di applicazione del cd. "indultino" di cui alla L. n. 207 del 2003. Rilevava invero detto Tribunale come l'anzidetto detenuto scontasse pena anche per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., e come risultassero a suo carico elementi di anche di attuale pericolosità (collegamenti con organizzazioni camorristiche).
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto detenuto che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: - doveva essere sciolto il cumulo per differenziare i reati ostativi da quelli che non lo erano;
- vi era erronea motivazione in ordine ai reati in esecuzione;
- le informative circa la pericolosità attuale non erano state sottoposte al dovuto vaglio critico.
3. Il Procuratore generale presso questa corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato.
Deve invero essere rilevato, anzitutto, come questa Corte abbia già affermato come, in materia di sospensione condizionata ex L. n. 207 del 2003, non sia operabile lo scioglimento del cumulo (cfr. Cass.
Pen. Sez. 1, n. 47005 in data 28.10.2008, Rv. 242056, Esposito;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 253 in data 21.11.2007, Rv. 238843, Fichera, ecc.) prevalendo l'unitarietà dell'esecuzione, in presenza di titoli ostativi (nella presente fattispecie condanna per reato ex art. 416 bis c.p. incluso nell'art. 4 bis O.P.). In tal senso, del tutto specifico, cfr. anche Cass. Pen. Sez. 1, n. 17810 in data 08.04.2008, Amante. Risulta ineccepibile, comunque, anche la motivazione in punto pericolosità attuale del detenuto istante, profilo su cui il gravame risulta quanto mai generico. Restano assorbite le altre doglianze. In definitiva il ricorso, infondato, deve essere rigettato. Alla completa reiezione del gravame consegue, ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente IA CO al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009