Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
0 1 4 1 8 /02 AULA "A" 453 oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILE O Presidente Consigliere R.G.N. 08187/99 Dott. Alberto SPANO' Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron.3739 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.23.10.2001 da DELL' INTERNO MINISTERO MINI STERO DEL TE SORO in persona del rispettivo Ministro p.t., ex lege rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa dom. ti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, идаг
- ricorrenti -
contro
PARD IN I GIUSEPPE 1 presso il quale rapp.to e difeso dall'avv. Emiliano Amato, 09, giusta elett.te domicilia in Roma, via Crescenzio, n. procura speciale a margine del controricorso, controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 00414/99 del 16.12.1998/20.01.1999, R.G. n. 00060/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Emiliano Amato per RD GI;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 00071/97 resa il 27 febbraio 1997 il Pretore di Como, rigettava la domanda proposta da GI RD contro il Ministero dell'Interno e/o il Ministero del Tesoro, diretta al riconoscimento dell'indennità di I ° dicembre 1994.. Aveva accompagnamento con. decorrenza ritenuto il Pretore la insussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta. Il Tribunale di Milano, disposta nuova consulenza in accoglimento dell'appello delmedico-legale, RD, condannava il Ministero dell'Interno a corrispondergli la indennità di accompagnamento dal 1° dicembre 1994, oltre interessi, e lo stesso Ministero 2 2 e il Ministero del Tesoro alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e a quelle di consulenza tecnica di primo grado;
le spese della consulenza tecnica di secondo grado a carico esclusivo del Ministero del Tesoro. Osservava il Tribunale: il nuovo consulente tecnico aveva confermato l'affezione di paraplegia agli arti inferiori del RD, con grave paralisi flaccida bilaterale, equinismo bilaterale ai piedi;
tale stato comportava l'uso continuo di difficoltà di sollevamento in piedi con sedia a rotelle, congegni ad entrambi gli arti, possibilità di sollevamento dei piedi per brevissimi tratti in piano e pericolo di caduta;
tale stato denunziava la impossibilità di deambulazione e di compiere gli atti quotidiani di vita senza l'aiuto di terzi, e tale era il requisito per la prestazione richiesta;
le spese della * consulenza di secondo grado erano a carico del Ministero del Tesoro, unico legittimato per il requisito sanitario. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i due Ministeri con due motivi di censura. Il RD si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso i due Ministeri denunziano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18/80, nonché motivazione omessa e/o e/oinsufficiente 3 contraddittoria su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.: il Tribunale, dichiarando di recepire le conclusioni del consulente di secondo grado, aveva sostanzialmente, omesso di motivare, o quanto meno adeguatamente, sul contrasto fra le diverse conclusioni delle due relazioni agli atti e sulle ragioni della propria scelta;
d'altronde la decisione si basava soltanto sul dato diagnostico quale esito di poliomelite contratta nel primo anno di vita, ed era quindi immotivata l'asserita impossibilità della deambulazione per la "paresi flaccida" rilevata dal consulente di secondo grado contro sussistenza di "ipotonotrofia" del precedente consulente;
la stessa affermazione del continuo uso di sedia a o conferma rotella non trovava riscontri clinico-strumentali in una qualche prescrizione medica. Il motivo è infondato. La critica rivolta alla sentenza impugnata per omessa motivazione, o, quanto meno, per insufficiente motivazione sul 4 contrasto tra le conclusioni delle consulenze medico-legali effettuate in primo e secondo grado, e sulla scelta effettuata dal giudice di merito, risulta contraddetta nello stesso motivo di censura allorché si addebitano ulteriori censure sia alla scelta del giudice del merito sia ai motivi della scelta stessa. In realtà, nella sentenza si analizzano gli accertamenti effettuati e le (pacifiche e conformi) 4 q conclusioni diagnostiche;
si prospetta solo, quale valutazione di merito del giudice di appello, in conformità alle conclusioni del consulente di secondo grado (ed evidentemente in difformità da quelle del consulente di primo grado, fatte proprie poi dalla sentenza appellata), che nella ipotesi si ritiene integrata "in modo paradigmatica la impossibilità di deambulazione prevista dalla legge come requisito del diritto vantato" o quanto meno la impossibilità, senza accompagnatore, del compimento degli atti quotidiani della vita. Su tale ultimo punto non si sollevano da parte ricorrente in questa sede questioni relative alla interpretazione e/o applicazione dell'art. 1 legge n. 18 del 1980, la cui violazione e falsa applicazione resta, pertanto, solo in titolazione, ma solo assunti vizi di motivazione. Anche in rapporto a quest'ultimo profilo, tuttavia, le Amministrazioni dello Stato propongono soltanto una diversa lettura degli accertamenti e/o delle conclusioni diagnostiche, così incorrendo nella mera critica della sentenza e immotivata richiesta di cassazione di essa, senza la minima prospettazione di momenti qualificanti assunti dall'art. 360 c.p.c. a vizi di annullamento della decisione impugnata. Si articola la censura, infatti, su una omessa spiegazione dei motivi che avevano indotto il Tribunale a scegliere le conclusioni di un consulente in luogo di quelle dell'altro, sulla insussistenza di ulteriori motivi di accoglimento della domanda oltre il mero dato diagnostico e di 5 a elementi di conforto circa la continuità di uso della carrozzella ortipedica, quando, invece, la sentenza riporta proprio il percorso argomentativo attraverso il quale il consulente era pervenuto alla sussistenza della impossibilità da parte del RD di una autonoma deambulazione, dalla quale implicitamente si desumeva la continuità di uso della carrozzella ortopedica. Con il secondo motivo di ricorso i due Ministeri denunziano, subordinatamente, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 260/1958, nonché, sempre subordinatamente, motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.: la condanna del Ministero del Tesoro, in solido con quello dell'Interno, alla corresponsione della indennità di accompagnamento era illegittima per la carenza di ogni potere del primo Ministero nella corresponsione della indennità in questione e quindi per difetto di legittimazione passiva del detto Ministero su tale domanda. Il motivo è inammissibile. Il dispositivo di sentenza scinde la responsabilità della prestazione assistenziale ("condanna il Ministero dell'Interno a corrispondere a RD l'indennità di accompagnamento dall'1 dicembre 1994, oltre agli interessi dal 121° giorno dalla domanda amministrativa") dalle spese del giudizio 6 M ("condanna gli appellati a pagare all'appellante le spese dei gradi"), dividendone quindi il carico fra i Ministeri per spese legali e spese di consulenza. Orbene, i due Ministeri, nel motivo di censura in esame, criticano la statuizione di condanna del Ministero del Tesoro "al pagamento, in solido con l'Amministrazione dell'Interno, della indennità di accompagnamento", sul presupposto della carenza assoluta di potere del Ministero del tesoro "in ordine corresponsione di benefici economici in materia di alla invalidità civile"; il che, è quanto risulta correttamente dal dispositivo della sentenza impugnata, essendo il Ministero del Tesoro solo condannato a spese di lite e di consulenza, come spiegato anche in motivazione, e non censurato. Il ricorso, pertanto, va rigettato;
le spese del giudizio di cassazione, sussistendone i giusti motivi, vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
la C o r t rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovannilassarelle Vincenzo Mileo incando MI 7 % ESENTE DA IMPOSTA DI ROLLO, DI REGISTRO, DA OGNI SP , TASSA O DIRITTO AI SENSI DE ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 oggi, AZION E B R C O E H T