Sentenza 14 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2004, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA EN - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. COLARUSSO EN - Consigliere -
Dott. BOGNANNI AT - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 23456/99 proposto da:
TT EN, IN UI e UO IA elettivamente domiciliati in Roma, Viale dei Parioli n. 76, presso l'avv. Alfredo Del Vecchio (studio Liberati e D'Amore), rappresentati e difesi dall'Avv. RA RI Del Vecchio come da procura a margine del ricorso.
- ricorrenti -
contro
OS NI, OS CI e OS LE, elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 1, presso lo studio dell'Avv. Simona Napoletani, difesi dall'Avv. Raffaele Pellegrino come da procura a margine del controricorso.
- controricorrenti -
e contro
EB IO , CI SE, AP RO, AP ON, UZ LV, UZ ON, UZ EP, UZ RI ed ER DI PI LE fu EN.
- intimati con integrazione del contraddittorio -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2090/98 del 16.07.1998 / 13.10.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.06.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. MARINELLI EN che ha concluso per l'improcedibilità o inammissibilità, e in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22/23.04.1980, i fratelli IN, UA e IR CO, premesso che erano comproprietari del fondo rustico sito in Napoli, alla contrada Camaldoli, con accesso alla via Nuova Camaldoli 145, riportato in catasto alla partita 6816 fol. 79, particelle 124, 125, 126, 127, 140, 141, 142 e 146; che le particelle 124 e 125 erano state arbitrariamente occupate da EN UO, NI BB, UA UC fu EN, ON AP, EN CO, EP OL, GI SO, IA ON, EN AP, AN SC, ON RI e UA UC fu RA, convenivano in giudizio costoro dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di sentirli condannare al rilascio delle suddette particelle 124 e 125 occupate senza titolo e al risarcimento dei danni.
L'atto di citazione non veniva notificato a AN SC, ON RI e UA UC, che pertanto non assumevano la qualità di parti.
Si costituivano invece EN UO, NI BB, UA UC fu EN e ON AP i quali sostenevano che gli attori erano proprietari delle menzionate particelle di terreno, avendone il possesso utile ad usucapionem. Spiegavano pertanto domanda riconvenzionale per la declaratoria giudiziale di intervenuta usucapione.
Si costituivano altresì EN CO, EP OL, GI SO e IA ON i quali deducevano l'intervenuto acquisto per usucapione di due zone del fondo controverso da parte del MO e di una zona ciascuna da parte del OL e del SO, per cui tutti proponevano domanda riconvenzionale.
Il Tribunale rigettava sia la domanda principale sia le riconvenzionali, ritenendole tutte prive di idoneo supporto probatorio.
Proponevano appello i fratelli CO deducendo la sussistenza della prova del vantato diritto di proprietà anche in considerazione dell'affievolito rigore evincibile dalla posizione difensiva assunta dai convenuti, i quali proponevano a loro volta appello incidentale, ribadendo le domande riconvenzionali.
Con sentenza n. 2090/98 del 16.07.1998 / 13.10.1998, la Corte d'appello di Napoli, dichiarata la contumacia di alcuni appellati e l'inammissibilità dell'intervento di tale AT ET, in accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata, dichiarava che IN, UA e IR CO erano proprietari anche delle particelle 124 e 125 del fondo in questione;
condannava gli appellati e l'interventore a rilasciare tali particelle previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dai CO per mancanza di prove;
rigettava gli appelli incidentali e provvedeva al regolamento delle spese processuali.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione EN UO, GI SO e IA ON in base a un solo motivo, illustrato da memoria.
IN, IR e UA CO hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva la Corte che con ordinanza emessa nella precedente udienza del 15.02.2002 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorzi necessari BB NI, OL EP, AP EN, AP ON, CO AT, CO ON, CO PI, CO RI e degli eredi di UC UA fu EN.
Malgrado i ricorrenti avessero chiesto ed ottenuto proroga del termine fissato per le notificazioni in considerazione delle obiettive difficoltà insorte per la ricerca dei vari domicili, non si è provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti di AP ON (risultato "sloggiato" nel domicilio indicato). La mancata integrazione del contraddittorio, nei confronti anche di uno solo dei litisconsorzi necessari, determina, ai sensi del secondo comma dell'art. 331 c.p.c., l'inammissibilità del ricorso.
Consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.060,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, con accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004