Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2001, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO00 9 4 0 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 17623/98 Dott. Rosario DE MUSIS MERCURIO Consigliere Cron. 1957 Dott. Ettore GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 05/10/00 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig S E NT ENZA IL-SOLE 24 ORE per diritti L. 2000. il24 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANNINA VITO, SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA DEOADATO P., rappresentato e difeso dall'avvocato SINATRA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente CG575375
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE AZIENDA USL/1 AGRIGENTO, in persona del legale Richiesta rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso dal S per LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, -0 IL CANCELLIERE rappresentata e difesa dall'avvocato MATTINA CALOGERO, CORTE SUPREMADI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2000 giusta delega in atti;
Rilasciata copia legate controricorrente al Sig..DEGRATO 3983 per diritti -1- IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 557/98 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 23/06/98 R.G.N. 633/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo, assorbito il secondo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Azienda Unità Sanitaria Locale n.1 di Agrigento ha con ricorso del 12.11.96, , proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso da Pretore della stessa città, con cui le era stato intimato,quale responsabile ex lege della cessata U.S.L. n.1,di pagare lire 88. 555.619 al dr. Vito MA, convenzionato con la stessa. Il Pretore ha parzialmente accolto l'opposizione ritenendo che per i crediti dell'opposto valesse la prescrizione quinquennale, e non la decennale dallo stesso invocata. Il dr.MA ha proposto appello al Tribunale di Agrigento;
la A.U.S.L. ha resistito sollevando, preliminarmente, la questione della carenza della propria legittimazione passiva. Il giudice d'appello ha, con sentenza del 23.6.98, ritenuto insussistente la stessa. L'art.6 della n.724 del 1994 impediva, infatti, in maniera categorica, che i debiti delle soppresse U.S.L. potessero gravare sulle aziende sanitarie locali;
tanto era stato sancito dalla decisione n.7479/96 delle S.U. di questa Corte. Tale risultato non poteva neanche esser conseguito attraverso l'art. 55 comma 10 della legge della Regione Sicilia n.30 del 1993 che stabilendo che "alle Aziende Unità Sanitarie Locali è trasferita la titolarità dei rapporti giuridici relativi a contratti e convenzioni stipulate dalle soppresse Unità Sanitarie Locali" si limitava a mantenere in vita i rapporti già esistenti con le soppresse U.S.L. Una diversa interpretazione, che consentisse di raggiungere il risultato vietato dalla legge dello Stato (l'accollo dei debiti delle preesistenti USL) violerebbe la regola dettata dall'art. 17 dello Statuto Regionale che dando facoltà alla Regione di emanare leggi in materia di igiene e sanità, impone alla legislazione regionale di non debordare dal quadro di regole e principi della legislazione statale. Ove invece, ciò avvenisse la legge regionale, non potrebbe, secondo il Tribunale, trovare applicazione. Il dr. MA chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi. L'Azienda USL n.1 di Agrigento resiste con controricorso. Le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE La prima censura, attinente alla carenza di legittimazione passiva della A.S.L. per effetto del disposto dell'art.6 1.724/94 non denuncia, esplicitamente, alcuna violazione o falsa applicazione di norme di legge -neanche de'art.55 comma 10 della legge regionale siciliana n.30 del 1993; né alcun vizio logico o di motivazione, Ciò, già di per sé, pone non pochi dubbi sull'ammissibilità della censura in esame. In effetti il ricorrente sostiene la tesi che per effetto di norme diverse da quelle predette ma soprattutto- per opzioni contenute in decreti assessoriali -ed esplicitate in maniera inequivocabile nella circolare n.824 del 5.8.95 -la costituzione delle gestioni stralcio avrebbe avuto l'effetto, in contrasto con il principio, sancito nella norma statale, della non responsabilità delle istituite aziende sanitarie per i debiti delle soppresse USL, di accollare,invece, alle prime i debiti delle seconde: per effetto di una sorta di inscindibilità fra gestioni stralcio- costituite presso le neo istituite ASL e la responsabilità patrimoniale degli organismi soppressi. Trattasi, come è evidente, di questione involgente il contrasto di atti del governo regionale con principi della legislazione statale, comportanti questioni di disapplicazione degli stessi: tale tematica è del tutto assente nella impugnata sentenza, in relazione alla quale il ricorrente non denuncia alcun vizio di omessa pronuncia. Trattasi, pertanto, di questioni nuove per la presente sede, e, perciò, inammissibili. Tale decisione della Corte la esonera dall'esaminare la seconda censura relativa al termine di prescrizione. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese. Roma 5 ottobre 2000 Il Consigliere es. волило цер е Il Presidente Stille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 0 3 1 3 Depositata in Cancelleria . 5 T R . 2 4 GEN. 2007 A N ' L oggi, L 3 ILO LABORATORE E 7 - DI CANCELLERIA D 8 - 1 E - 1 S E L G A G E O T L T I A R I L L D E O D