Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2002, n. 6308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6308 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 06 308/ 02 NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Salvatore SENESE R.G. N. 19285/99 Cron.18197 Consigliere Dott. Fernando LUPI Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 20/02/02 Rel. Consigliere Dott. GU VIDIRI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: ISPETTORATO PROVINCIALE ORA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI UDINE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RZ AN;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 188/98 del OR di UDINE, 775 depositata il 29/08/98 R.G.N. 2754/94; - -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. GU VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 28 dicembre 1994, la s.r.l. Verlast proponevano OR IO e opposizione contro l'ordinanza ingiunzione in data 31 ottobre 1994, esponendo che per tutti i lavoratori elencati nell'ufficio di collocamento vi era stato il regolare nulla osta dell'ufficio di collocamento seppure con ritardo rispetto all'assunzione e che tutti i lavoratori erano stati segnati sui libri paga sin dal momento dell'assunzione, per cui l'Ispettorato del lavoro avrebbe dovuto applicare la sanzione nel minimo oltre ad applicare il beneficio della GU KE continuazione. delopposto, Ispettorato Provinciale Il convenuto lavoro di Udine, a fondamento della sua pretesa sanzionatoria ha sostenuto che l'opponente OR, nella sua qualità di Presidente della s.r.l. Verlast ha violato la disciplina dettata in materia di collocamento assumendo non per il tramite del competente ufficio pubblico i lavoratori NI, ZU, OL, SS, CU, AH, Stabile SC e AL. Il OR di Udine con sentenza del 28 agosto 1998 revocava l'ordinanza ingiunzione n. 19604/30-IV-RG 38/93 del 30 ottobre 1994 e compensava interamente fra 1 le parti le spese di lite. Nel pervenire a tale conclusione il OR per quanto rileva nella presente decisione osservava che dopo i fatti addebitati allo OR ed alla società era intervenuta in materia la Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, con sentenza pronunziata 1'11 dicembre 1997 nella causa n. c-55/96, trasgredisce l'art. 90 n. 1 delaveva dichiarato che Trattato CE "lo Stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e interposizione tra domanda ed offerta che non sia svolta" dagli uffici pubblici di collocamento, ponendo in essere una situazione in uffici siano "necessariamente indotti acui tali Guilo contravvenire alle disposizioni dell'art. 86 del Trattato", e cioè ad abusare della loro posizione dominante, limitando la prestazione a danno dei destinatari del servizio. La suddetta sentenza aveva efficacia diretta nella controversia in esame acquisito in giurisprudenza che le risultando dato della Corte di Giustizia, volte ad decisioni interpretare le norme comunitarie, vincolano tutti gli organi (sia amministrativi che giurisdizionali) tenuti a dare applicazione alle leggi, imponendo la disapplicazione delle norme interne incompatibili con quelle comunitarie nella interpretazione datane dalla 2 stessa Corte. Aggiungeva ancora il OR che nella l'ulteriore ipotesi in oggetto ricorreva anche condizione, prevista dalla summenzionata sentenza della Corte di Giustizia (le condizioni cioè per il verificarsi della posizione dominante), attesa la notoria incapacità del sistema pubblico italiano a soddisfare la domanda, esistente sul mercato del lavoro;
incapacità condivisa dallo stesso legislatore, che ha progressivamente eliminato il sistema della richiesta numerica(ora completamente sostituito, dopo la legge n. 608/96 da quello della chiamata diretta), Garda OL e che ha ridotto sempre di più il campo di operatività del divieto assoluto di intermediazione. Una interpretazione corretta della decisione della Corte di Giustizia portava, dunque a ritenere, che il divieto di assunzione diretta deve considerarsi conforme agli artt. 86 e 90 del Trattato solo a condizione che il mercato di lavoro sia libero e cioè che chiunque abbia la possibilità di svolgervi mediazione, salvo, logicamente,l'attività di il condizioni, delle procedure e dei rispetto delle controlli imposti dallo Stato. All'epoca però dei fatti di causa tale condizione non sussisteva sicchè il datore di lavoro aveva solo due alternative : o rivolgersi agli uffici pubblici di 3 collocamento oppure violare la legge (a(assumendo i lavoratori in nero o facendo ricorso all'appalto di mere prestazioni di manodopera), essendo del tutto esclusa la possibilità di avvalersi di intermediari diversi da quelli istituzionali (che però non erano in grado di assicurare il proficuo svolgimento del servizio). Per concludere, una volta disapplicata la legge incriminatrice doveva concludersi che l'attività per la quale il OR e la società erano stati sanzionati (l'avere assunto dei lavoratori non per il tramite dell'ufficio di collocamento) era legittima, sicchè l'ordinanza-ingiunzione andava revocata. Contro detta sentenza l'Ispettorato Provinciale ora Direzione Provinciale di Udine ha proposto ricorso- per Cassazione affidato ad un unico articolato motivo. IO OR e la società non si sono costituti. MOTIVI DELLA DECISIONE l'unico motivo di ricorso l'Ispettorato deduce Con violazione e falsa applicazione dell'art. 177 del Trattato del 25 marzo 1957 (reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957 n. 1203) dell'art. 26, comma 2, della legge 56/1987, della legge 264/1949. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare sostiene il ricorrente che 4 la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che la dichiarazione di incompatibilità fra norme comunitarie e norme interne stabilita dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee travolge anche legge n. 264 del 1949 e successive modificazioni la integrazioni, vale a dire l'intera materia del ed collocamento. Questa Corte_premesso che il ricorso va preso in esame per essere stata la sentenza del OR di Udine impugnata nei termini di cui all'art. 327 c.p.c. ( per l'inapplicabilità della legge 7 ottobre 1969 Ли n. 742 sulla sospensione dei termini in periodo feriale in analoga fattispecie cfr. Cass. 26 luglio ossum de 2001 n. 10258) il ricorso stesso va rigettato perchè infondato. Questa Corte ha,di recente, statuito che anche dopo l'entrata in vigore dell'art. della legge n. 223 del 1991, che ha reso generale la facoltà dei datori di lavoro di effettuare richieste nominative agli uffici di collocamento ( e fino a che la materia non è stata diversamente regolata dall'art.
9-bis del d.l. n. 510 del 1996, convertito con modificazioni nella legge n. 608 del 1996), la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 11 dicembre 1997, resa nella causa C. 55/96, impone al giudice italiano di disapplicare la normativa nazionale sul divieto di sul correlato divieto di intermediazione privata e non "per il tramite" degli uffici di assunzione collocamento, qualora sia accertata la ricorrenza dei presupposti indicati dalla citata sentenza per la violazione degli artt. 90 n. 1 e 86 (secondo la numerazione all'epoca vigente) del Trattato (cfr. Cass. 4 maggio 2001 n. 6307;Cass. 5 agosto 2000 n. 10316). Nel caso di specie il OR di Udine ha applicato puntualmente tali principi, osservando come all'epoca del fatti di causa non sussisteva un mercato libero Guils del lavoro che consentisse a ciascuno che ne aveva la possibilità di svolgere attività di mediazione nel mercato del lavoro. Su tale presupposto il OR ha disapplicato la norma sul divieto di assunzione diretta in quanto parte costitutiva, in concorso di altre norme, di quel sistema che la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario perchè tale da indurre gli uffici del collocamento pubblici ad abusare della loro posizione dominante. E che il OR abbia dato una corretta interpretazione della summenzionata sentenza della Corte di Giustizia si deduce dalla mera lettura di detta sentenza che, nell'affermare che gli uffici 6 pubblici di collocamento in Italia finivano per violare la concorrenza sì da essere indotti a sfruttare abusivamente la loro posizione dominante, su due presuppostiha basato tale affermazione logic -giuridici - costituenti quindi parte integrale del decisum e cioè che la legge n. 264 del 1949 vietava l'esercizio della mediazione tra offerta e domanda di lavoro subordinato (anche quando tale attività veniva svolta gratuitamente) sanzionandone la relativa condotta e che i contratti di lavoro non GU Volu potevano essere stipulati se non tramite gli uffici pubblici del collocamento. -E proprio un tale sistema che sanzionava, come ora detto, le condotte di quanti procedevano ad assunzione diretta que non per gli uffici pubblici e che comportava 1'invalidità dei contratti di lavoro stipulati in tal modo (annullabili anche a seguito di denunzia dall'Ispettorato del lavoro) era impeditivo di qualsiasi attività di mediazione ed interposizione tra domanda ed offerta di lavoro. Va ribadito,quindi, come non possa assumere rilievo censura del ricorrente che investe l'impugnatala sentenza adducendo che la stessa ha trascurato di esame dalla considerare che la normativa presa in decisione comunitaria è costituita unicamente da 7 disposizioni dirette ad impedire ai soggetti diversi dagli uffici di collocamento di svolgere attività di intermediazione nel mercato di lavoro, e non riguarda invece le specifiche norme sul collocamento, la cui violazione nel caso di specie hanno condotto all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione. Nè l'accoglimento del ricorso può fondarsi sull'assunto che, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni ex art. 25 della legge 23 luglio 1991 n. 223, il mercato del lavoro in Italia GU & dui sia mutato in modo da non ritenersi più giustificata una interpretazione della decisione della Comunità Europea nei sensi indicati dal primo giudice. Ed invero questa Corte di Cassazione ha già evidenziato come la richiesta nominativa prevista dalla suddetta legge non sia sufficiente a mutare la natura giuridica del "nulla osta" che continua a fungere come "necessaria preventiva autorizzazione alla instaurazione del rapporto di lavoro", (perpettando un controllo pubblico che può anche detta anche alla negazione di condurre autorizzazione) e come tale situazione continui a concretizzare una espressione di quella posizione dominante degli uffici pubblici cui fa espresso riferimento la sentenza comunitaria( cfr. in tali 8 sensi : Cass. 4 maggio 2001 n. 6307 cit. cui adde 10316 cit, per la Cass. 5 agosto 2000 n. puntualizzazione che solo con l'art. 9 bis, primo e ottobre 1996 n.510, secondo comma del d.l. 1 nella legge 28 novembre convertito con modificazioni 1996 n. 608, si è attuato un controllo successivo alle assunzioni al lavoro poste così in essere senza alcun preventivo intervento dell'ufficio pubblico). Il ricorso va, dunque, rigettato. Nessuna statuizione può essere emessa sulle spese in ragione della mancata costituzione di IO OR e della società.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Let y The Voluquisto аме IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 3 MAG. 2002 IL C 9