Sentenza 27 ottobre 2006
Massime • 1
La legittima reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, prevista dall'art. 4 del D.Lgt. 14 settembre 1944 n. 288, ha natura di causa di giustificazione che esclude il carattere antigiuridico della condotta. (Fattispecie relativa ad imputazioni di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate dal fine di commettere il primo reato (art. 61 n. 2 c.p.), nella quale la Corte, esclusa la antigiuridicità del delitto di resistenza per il ricorrere della causa di giustificazione, ha ritenuto conseguentemente insussistente la contestata aggravante e osservato che il reato era procedibile a querela).
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Il rapporto tra amministrazione e società non è un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima: non vi è spazio per una malintesa tutela del prestigio e della "infallibilità" degli agenti della pubblica autorità. I rapporti tra cittadini ed Autorità devono rendere pertanto lecita e quindi priva di antigiuridicità la reazione del privato di fronte ad atti arbitrari della pubblica autorità, non soltanto perchè il soggetto passivo non è meritevole di tutela, ma in quanto deve essere garantito al cittadino in una concezione dello Stato di tipo democratico la facoltà di "resistere" a tutela del diritto o l'interesse privato arbitrariamente leso o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2006, n. 38952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38952 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 27/10/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1846
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 016106/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ NM, N. IL 19/06/1971;
avverso SENTENZA del 21/04/2005 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO Maurizio;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. D'ANGELO G. che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere l'azione improcedibile per mancanza di querela;
udito il difensore, Avv. Sgambato C. che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
ZZ RI è stato assolto in primo grado dai reati di resistenza e lesioni (aggravate ex art. 61 c.p., n. 2) in danno di agenti di Polizia, essendo stata ritenuta sussistente la scriminante ex D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4 e dal delitto di calunnia perché il fatto non sussiste.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 21.4.2005, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di lesioni, condannandolo alla pena di giustizia e ha confermato nel resto. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e deduce:
1) violazione di legge (art. 576 c.p., n. 1, art. 585 c.p., art.61 c.p., n. 2, art. 120 c.p. e ss. e D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944,
art. 4). Il vincolo teleologico, che rende perseguibile di ufficio il delitto di lesioni, non può più sussistere, una volta riconosciuta la applicabilità del ricordato D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, art.
4. Al proposito erra la Corte partenopea nel ritenere che si tratti di causa di esenzione dalla pena, la quale lascerebbe sussistere la antigiuridicità del fatto;
si tratta, viceversa, di una causa di giustificazione, che esclude in radice la antigiuridicità. Orbene, poiché la condotta di resistenza non integra, nel concreto, il reato ex art. 337 c.p., l'aggravante contestata non può sussistere;
2) violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento del fatto. La Corte di Appello sostiene illogicamente la inattendibilità delle dichiarazioni dei poliziotti con riferimento all'addebito di resistenza, per poi ritenerle credibili in relazione alle pretese lesioni. Nè è rispondete al vero la affermazione in base alla quale il teste LA e gli imputati non hanno negato l'addebito, atteso che esattamente il contrario si ricava dalla lettura della sentenza di primo grado (che riporta le dichiarazioni del teste e del coimputato De Filippo ON) e dall'interrogatorio reso al G.I.P. da ZZ e regolarmente acquisito.
La prima censura è fondata nei termini di cui in motivazione;
la seconda resta assorbita.
La Corte di Appello di Napoli, citando giurisprudenza molto risalente, sostiene che l'istituto D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, ex art. 4 non configura una causa di giustificazione, ma una mera causa di esenzione dalla pena, con la conseguenza che l'aggravante della connessione teleologica sarebbe configurabile con riferimento al delitto di lesioni, anche se il reato-fine (la resistenza) risulti per qualsiasi motivo non punibile. L'assunto non può essere condiviso per una serie di ragioni. Innanzitutto, va ricordato che il legislatore dell'immediato dopoguerra, ripristinando l'impostazione che aveva, sul punto, informato il codice Zanardelli, ha inteso dare efficacia scriminante alla reazione del cittadino agli atti arbitrari consumati dal P.U. (principio abolito dal codice del 1930, il quale - anzi - aveva introdotto anche l'istituto, in qualche maniera speculare, dell'uso legittimo di armi: art. 53 c.p.). Nel ricostruire la mens legis dunque non può essere trascurata questa finalità di aperta restaurazione, che si ispira al c.d. "diritto di resistenza" del cittadino agli atti arbitrari posti in essere dell'autorità costituita e che trae legittimazione dal principio stesso di sovranità popolare (art. 1 Cost.), cui consegue, non solo il dovere di osservare i principi della Carta fondamentale, ma anche quello di pretenderne l'osservanza.
In secondo luogo, va rilevato che la più accreditata dottrina ritiene che il D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4 abbia introdotto una vera e propria causa di giustificazione, atteso che la reazione a un atto arbitrario, se contenuta nei limiti indicati dal legislatore, non riveste (non può rivestire) alcun carattere di antigiuridicità. In tal senso, d'altronde, si è orientata anche la meno risalente (rispetto a quella citata dalla Corte partenopea) giurisprudenza di legittimità (si tratta, per la verità, di obiter dicta, cfr. ASN 199002153 - RV. 183359; ASN 198916706 - RV. 182705 e, principalmente, ASN 200410773 - RV. 227991, che ha definito "un'esimente" la reazione agli atti arbitrari).
D'altronde, la Corte Costituzionale, con la sentenza (interpretativa di rigetto) n. 140/98, nel dichiarare conforme a Costituzione la applicabilità della esimente ex art. 599 c.p., comma 2 anche al delitto di oltraggio, ha esplicitamente qualificato "causa di giustificazione" quella prevista dal D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4.
In terzo luogo, i fondamentali principi ermeneutici che devono informare l'attività dell'interprete non consentono soluzione diversa, atteso che, se pure il delitto ex art. 582 c.p. non figura "nell'elenco" riportato dal D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1941, art. 4, non di meno esso rappresenta la concreta (e usuale) modalità di esplicazione della condotta del delitto di resistenza (o, quantomeno, la sua inevitabile conseguenza). È evidente, in altri termini, che il legislatore, nel legittimare la resistenza ad atti arbitrari, non ha potuto immaginare una reazione, per così dire, meramente "platonica", atteso che, se ha ritenuto possibile che la vittima di una condotta arbitraria potesse vim vi repellere, deve necessariamente - e in ossequio al principio di non contraddizione - aver accettato che la condotta reattiva, consistendo in una violenza fisica, cagionasse (potesse cagionare) danni al P.U. D'altronde, la violenza è elemento costitutivo del delitto ex art. 337 c.p., vale a dire di quella condotta che, ricorrendo i presupposti D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, ex art. 4, si vuole priva di conseguenze penali;
cosicché, diversamente opinando, si dovrebbe giungere alla conclusione che l'ordinamento ha, allo stesso tempo, consentito e vietato il medesimo comportamento dell'agente.
Naturalmente, trattandosi, di una vera e propria causa di giustificazione, è necessario che la reazione all'atto arbitrario, per essere scriminata, sia proporzionata alla condotta, ingiustamente aggressiva, del P.U.; ma tale aspetto, nel caso in esame, non è in discussione, sia perché entrambi i giudici del merito hanno ritenuto sussistenti i presupposti della legittima reazione, sia perché ZZ è chiamato a rispondere di lesioni guarite in giorni 3, vale a dire un delitto strutturalmente tanto lieve che, se non sussistesse l'aggravante contestata, sarebbe perseguibile a querela. Va da sè, infine, che, non sussistendo il reato-fine (per la non antigiuridicità della condotta), non può neanche sussistere il nesso teleologico con il reato-mezzo.
Conclusivamente: la ricorrenza dei presupposti di cui al ricordato D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4, rendendo legittima la condotta di resistenza, impedisce di ritenere sussistente l'aggravante e rende improcedibile di ufficio il delitto di lesioni. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio con la conseguente formula.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2006