Art. 10. Condizioni per il mantenimento della validita' delle abilitazioni e delle specializzazioni 1. La specializzazione di unita' operativa e' rilasciata per un periodo iniziale di dodici mesi, rinnovabile per ulteriori periodi di dodici mesi nel rispetto dei requisiti specifici stabiliti dall'ENAC con proprio regolamento.
2. Per ottenere la specializzazione di unita' operativa, in caso di avvenuta scadenza, e' necessario completare con esito positivo un programma di addestramento formulato in accordo ai requisiti prescritti dal predetto regolamento dell'ENAC.
3. Il titolare di una abilitazione o di una specializzazione dell'abilitazione che, nel corso di un periodo di quattro anni consecutivi, non espleta i servizi di controllo del traffico aereo associati a tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione, puo' frequentare un corso di addestramento di unita' operativa, per tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione, soltanto a seguito di accertamento del possesso dei requisiti stabiliti per tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione e previo soddisfacimento delle eventuali esigenze integrative di formazione risultanti dal predetto accertamento.
4. Il livello di conoscenza della lingua del candidato e' verificato ad intervalli regolari, a seconda del livello di competenza, come stabilito dall'ENAC.
5. Le specializzazioni di istruttore operativo, esaminatore e valutatore sono valide per un periodo di trentasei mesi rinnovabile.
2. Per ottenere la specializzazione di unita' operativa, in caso di avvenuta scadenza, e' necessario completare con esito positivo un programma di addestramento formulato in accordo ai requisiti prescritti dal predetto regolamento dell'ENAC.
3. Il titolare di una abilitazione o di una specializzazione dell'abilitazione che, nel corso di un periodo di quattro anni consecutivi, non espleta i servizi di controllo del traffico aereo associati a tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione, puo' frequentare un corso di addestramento di unita' operativa, per tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione, soltanto a seguito di accertamento del possesso dei requisiti stabiliti per tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione e previo soddisfacimento delle eventuali esigenze integrative di formazione risultanti dal predetto accertamento.
4. Il livello di conoscenza della lingua del candidato e' verificato ad intervalli regolari, a seconda del livello di competenza, come stabilito dall'ENAC.
5. Le specializzazioni di istruttore operativo, esaminatore e valutatore sono valide per un periodo di trentasei mesi rinnovabile.