Sentenza 31 gennaio 2003
Massime • 1
La restituzione in termini attiene alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza, che si assume non osservato per caso fortuito o forza maggiore. Ne consegue che tale rimedio non è ammesso allorché venga dedotta una nullità procedimentale (nella specie la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio), non verificandosi in presenza di quest'ultima la decadenza del termine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2003, n. 15230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15230 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 31/01/2003
1. Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 178
3. Dott. OLIVA BR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 038277/2001
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1)SI BR N. IL 04/03/1952;
avverso l'ORDINANZA del 20/09/1999 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere ROMANO FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. V. VERACI, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento 20 settembre 1999 il Pretore di Reggio Calabria, quale Giudice dell'Esecuzione, rigettava la istanza di SS BR con cui quest'ultimo chiedeva, in relazione al procedimento penale a suo carico n. 128/92 RGNR, conclusosi con sentenza di condanna n. 1722/94 del 27/1/1994, esecutiva in data 14/11/1996, la restituzione nel termine per proporre appello a seguito dell'omessa notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza davanti alla Corte d'Appello ai propri difensori avv. P. Foti e U. Abate, nonché per l'omessa notifica dell'avviso della data fissata davanti la Corte di Cassazione al proprio difensore avv. Foti. Avverso detto provvedimento il SS proponeva ricorso per Cassazione censurando il provvedimento impugnato sul rilievo che il rigetto dell'incidente di esecuzione era stato determinato dalla nomina da parte sua di un terzo difensore (avv. A. Veneto), in virtù della quale, secondo l'asserto del giudicante si sarebbe verificata una revoca tacita dei precedenti mandati difensivi e ciò sebbene detta nomina del terzo difensore non fosse accompagnata dall'espressa revoca delle nomine precedenti.
Deduceva, altresì che, a tutto concedere la revoca, ancorché tacita dei precedenti difensori potrebbe considerarsi operante dal 30/5/1996 con conseguente necessità che il decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria avrebbe dovuto essere notificato ai due precedenti difensori di fiducia. Il P.G. presso questa Suprema Corte ha presentato richiesta scritta del seguente tenore "visto il ricorso proposto nell'interesse di SS BR, osserva che il medesimo è inammissibile. Invero, premesso che il ricorrente - in sostanza - insiste su una violazione nascente dalla (pretesa) difettosa notificazione del decreto di citazione a giudizio, va osservato che, in ogni caso, l'istituto di cui all'art. 175 c.p.p. - la cui invocazione non ha trovato accoglimento nel provvedimento impugnato - rimane estranea alle odierne deduzioni (di nullità del giudizio o delle notificazioni), che attengono cioè alle cd. "patologie procedimentali".
Si è chiarito infatti (Cass. Sez. 1^, 20/12/91, Schellino;
Sez. 1^, 21/4/93, Motta;
Sez. 2^, 15/2/98, Moranti;
Sez. 5^, 3/5/99, n. 2068;
Sez. 4^, 15/6/99, Impala;
Sez. 5^, 15/6/00, n. 3514) che in tal caso, proprio per la invocazione dell'asserita nullità, non si viene a verificare la decadenza del termine, del quale pertanto non può essere disposta la restituzione. Per contro l'istituto di cui all'art. 175 c.p.p., attiene alla perenzione di un termine - stabilito a pena di decadenza - che si assume non osservato per caso fortuito o forza maggiore e nella ricorrenza dei quali (soltanto) l'istante e abilitato a proporre l'atto (Cass. Sez. 4^, 10/11/2000, Giordano). Da ciò discende l'improprietà di una impugnazione avverso un provvedimento reiettivo della richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, motivata con riferimento a ragioni di nullità procedimentali estranee alla fisionomia dell'istituto di cui all'art. 175 c.p.p. e perciò costituenti motivo di impugnazione non consentito", chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Condividendo e facendo proprie tali argomentazioni ritiene il Collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto della natura dei motivi, della somma di ? 500 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONEDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di ?
500.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2003.
Depositata in Cancelleria il 1 aprile 2003