Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
0 41 33 /03 REPUBBLICA ITALIANA R.G. 1999/16321,199916781 Cron. 4612 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. 1184 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI PRIMA CIVILE Od. 25.1.2002 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Vincenzo PROTO - Presidente . Giuseppe SALME" rel. - Consigliere - Sergio DI AMATO -> Vittorio RAGONESI -> 14 Paolo GIULIANI ->> ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n° 1632/99 proposto da PROVINCIA di FIRENZE, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli 37 presso l'avv, Stefano Traldi, rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Mauceri per procura speciale a margine del ricorso. ricorrente
contro
RT TO di TO RT & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, clettivamente domiciliata in Roma, lungotevere Flaminio 46, cons. Cruseppe Salme 199 presso lo studio Grez, rappresentata e dicfsa dagli avvocati Calogero Naresc e Fausto Falomi, controricorrente nonché sul ricorso n° 16781/99 r.g. proposto da RT TO di TO RT & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, lungoteverc Flaminio 46, presso lo studio Grez, rappresentata c difesa dagli avvocati Calogero Naresc e Fausto Falorni, ricorrenic
contro
PROVINCIA di FIRENZE, in persona del presidente pro tempore, clettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli 37 presso l'avv. Stefano Traldi,rapprescolata e difesa dall'avv. Attilio Mauceri per procura speciale a margine del ricorso, controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Firenze del 6 aprile 1999. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 17 ottobre 2001; sentito l'avv. Traldi, con delega, per la Provincia di Firenze;
sentito il p.m., in persona del sost, proc. gen. doti, OS SS che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivu del ricorso principale con correzione -Ан eurs Grutere Sal 2 della motivazione, l'accoglimento del terzo e l'assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 6 ottobre 1986 la provincia di Firenze ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale il presidente del tribunale di Firenze le aveva ingiunto di pagare alla società BE SI e C. la somma di lire 23.348.654 per interessi moratori sulle somme corrisposte in ritardo a titolo di corrispettivo di un contratto di appalto stipulato il 19 aprile 1979, oltre interessi nella misura legale e risarcimento del maggior danno per svalutazione monetaria a decorrere dalla data del deposito del ricorso e fino al giorno del pagamento. A sostegno dell'opposizione ha esposto: che la liquidità ed esigibilità dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione e quindi, la produttività di interessi consegue solo all'emissione del titolo di pagamento;
che non erano applicabili al caso in esame le disposizioni di cui al d.p.r. n. 1063 del 1962, in quanto il richiamo a questo testo contenuto nel capitolato dell'appalto cra generico;
che non vi era stato alcun ritardo colpevole nel pagamento del corrispettivo - dell'appalto; che la società BE SI & C. era decaduta dal diritto di ottenere tali interessi in quanto non ne aveva fatto espressa riserva negli atti tecnici e contabili;
Julian 3 che, comunque, il diritto vantato in giudizio era prescritto ai sensi dell'art. 2948 - n. 4 del c.c.; che era inammissibile la richiesta di pagamento del maggior danno contenuta - nel ricorso per decreto ingiuntivo. Con sentenza del 21 agosto 1995 il Tribunale di Firenze ha rigettato l'opposizione e tale pronuncia è stata confermata dalla corte d'appello di Firenze. Per quanto ancora rileva in questa sede. la corte territoriale, premesso che, in virtù del richiamo espresso contenuto negli atti contrattuali era applicabile il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al d.p.r. n. 1063 del 1962, ha osservato che: a) la mancata puntuale erogazione del mutuo, chiesto dalla provincia alla Cassa DD.PP. per il finanziamento delle opere di cui si tratta, non costituisce circostanza idonca ad escludere l'imputabilità del ritardo nel pagamento degli acconti e del saldo, in quanto l'insufficienza dei fondi può avere rilievo in ordine all'efficacia, ma non all'esecuzione del contratto che resta soggetto alla disciplina privatistica;
b) non giustifica una diversa conclusione la disciplina di cui al d.l. n. 55/83, che riguarda esclusivamente i contratti di fornitura di beni e servizi;
c) l'osservanza delle procedure contabili per l'emissione degli ordini di spesa, può esonerare dalla responsabilità' da inadempimento, soltanto nel caso in cui gli enti interessati dimostrino di essersi cons Greve Salm adeguatamente attivati nel promuovere c gestire le procedure slesse;
d) comunque, in punto di fatto la provincia non aveva fornito alcuna prova della mancanza di colpa per il ritardo;
e) quanto alla prescrizione del credito per gli interessi, è applicabile la prescrizione decennale, perché gli interessi per ritardato pagamento del capitale non rientrano nella previsione di cui all'art. 2948 c.c., che si riferisce solo agli interessi pagabile periodicamente;
in ogni caso (quindi anche nella ipotesi di applicabilità della prescrizione breve), la prescrizione cra stata interrotta dalla lettera raccomandata del 22 ottobre 1986 inviata dalla 500. BE alla Provincia e dalle fatture del 22 febbraio, 5 aprile e 5 ottobre 1984; f) bene il tribunale aveva liquidato il maggior danno per il ritardato pagamento degli interessi, non escluso dagli articoli 35 e 36 del d.p.r. 1063 det 1962, non potendosi neppure applicare il divieto di anatocismo di cui al 1283 che sarebbe applicabile solo agli interessi accessori a un'obbligazione principale, mentre nella specie si trattała di interessi dotati di una loro autonomia perché il debito principale era stato, sia pure con ritardo, adempiuto. Avverso la sentenza della corte d'appello di Firenze la provincia di Firenze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. La s.a.s. BE SI ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a un solo motivo, illustrato con memoria. La Provincia resiste al ricorso incidentale con controricorso e ha depositato memoria. -A cons Cas e Salme Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, ultimo comma, del D.L.. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983 n. 131, e dei principi gencrali in materia di obbligazioni della P.A. Le argomentazioni della corte territoriale relative alla mancanza di stanziamento di fondi in bilancio, secondo la ricorrente, é inconferente, perché nella specie lo stanziamento sussisteva e solo in fase di erogazione delle somme si sono verificati ritardi per causa non imputabile. Quanto poi alla inapplicabilità della norma richiamata al caso di specic, tale affermazione si pone in contrasto con quanto statuito da questa suprema corte con sentenza n. 7343 dell'8 agosto 1997, secondo la quale ai sensi del citato art.13, applicabile anche ai contratti di appalto, all'ente appaltante non potrebbe opporsi l'imputabilità del lasso di tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del mutuo 心 quello di effettiva erogazione, qualora l'esecuzione dell'opera pubblica sia finanziata dalla Cassa DD.PP, Il primo motivo di ricorso e infondato, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dalla corte territoriale, la cui motivazione sul punto deve quindi essere corretta. Il sesto comma dell'art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983, n.55, introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 1983 n. 131, dispone: "Qualora la fornitura di beni e ད ང servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il ་ བ ་ ཅ ད ་ calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato རི ན ་ ས ་ 6 pagamento non tiene conto dei giomi intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché ale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara". Orbene, come è stato affermato da questa Corte nelle sentenze n. 12166 e 15289 del 2000, rese tra le stesse parti c in relazione a questioni identiche a quelle dedotte nella presente causa, non può dubitarsi che tale disciplina non ha carattere retroattivo, in mancanza di specifica previsione in tal senso, e non può quindi applicarsi ai rapporti pendenti, in quanto essa non si limita a disciplinare gli effetti del contratto, ma introduce una disciplina la quale pone come condizione di applicabilità il richiamo nel bando di gara del ricorso al mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. Da ciò consegue che essa non può trovare applicazione ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore poiché in tali contralli la stazione appaltante non aveva nessun motivo per indicare nel bando di gara il sistema di finanziamento: ne consegue che solo per i contratti stipulati nel vigore della disciplina in contestazione può farsi questione sc tale prescrizione sia vincolante in modo assoluto o possa ritenersi osservata anche nei casi in cui l'appaltatore sia stato comunque messo a conoscenza del sistema di finanziamento all'atto della stipulazione del contratto. Ora, poiché il contratto di cui si tratta è stato stipulato il 19 aprile 1979, la normativa indicata certamente non può trovare applicazione. -A cons. Chusen 7 Pertanto, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata nel senso che la normativa in questione non puo' trovare applicazione ai contralli stipulati prima della Sua entrata in vigore, il primo motivo del ricorso dev'essere ritenuto del tutto privo di fondamento.
2. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. sostiene che il credito per interessi vantato dalla appaltatrice era soggetto a prescrizione quinquennale e che tale prescrizione si é maturata prima del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto non vi era cra stata rituale interruzione. Anche tale motivo è infondato. Come è già stato affermato (Cass. n. 2498/1998, n. 802/1999) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità; la disposizione non è pertanto applicabile, in difetto del richiamato requisito della periodicità, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del saldo nel compenso revisionale, ai sensi della 1. 21 dicembre 1974 n. 700 e dell'art. 36 d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 da versarsi in unica soluzione.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 35, terzo comma, d.p.r. n. 1063/1962 e dell'art. 1224 cod. civ., com. Gustode Salme-A 8 escludendo la prima norma. ogni ulteriore risarcimento ex art. 1224, secondo comina, cod. civ. Pertanto la sentenza impugnata, confermando quanto statuito dal primo giudice e, dunque, ritenendo fondata la domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ.. avrebbe violato le NOTIC surrichiamate, realizzando una doppia valutazione della svalutazione monetaria. Il motivo è fondato. Risolvendo il contrasto insorto all'interno di questa Corte, le sezioni unite, con sentenza n. 9653 del 2001 hanno affermato che a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e' applicabile, in mancanza di usi contrari. la regola del divieto di analocismo dettata dall'art. 1283 cod. civ.. dovendo quindi escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale. si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonche al risarcimento del maggior danno "ex" art. 1224, secondo comma, cod. civ. L'accoglimento del motivo comporta l'assorbimento del ricorso incidentale con il quale la società controricorrente censura la liquidazione del maggior danno da svalutazione. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione al motivo accolto, ma non essendovi alcun bisogno di ulteriori accertamenti di fatto può མ་ ཡ cos. GI alm pronunciarsi nel merito ai sensi dell'art. 384 c.pc., rigettando la domanda di condanna al risarcimento del maggior danno da svalutazione proposta dalla BE SI nei confronti della provincia di Firenze. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Ja Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale, accoglie il terzo e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta la domanda di condama al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.e. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile. L' If presidente IL CANTENERE [ Andre B ONE AJ cons. Giuseppe Salmė 10