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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19892 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/10/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. FELICE BIANCO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 23 ottobre 2025 il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata nell’interesse dell’indagato RD MA avverso il provvedimento emesso in data 8 ottobre 2025 dal GIP del Tribunale di Napoli con il quale era stata applicata nei confronti del RD la misura Penale Sent. Sez. 2 Num. 19892 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 18/03/2026 2 cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentata estorsione pluriaggravata in concorso, sostituiva la detta misura con quella degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando quattro motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. nonché travisamento ed errata, contraddittoria ed illogica valutazione degli elementi indiziari. Contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con particolare riguardo alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa e delle immagini dei fatti ritratte dal sistema di videosorveglianza allocato sui luoghi. Assumeva che il tenore delle dette immagini era compatibile con la versione dei fatti fornita dal RD che, a sua volta, mostrava rilevanti discrasie rispetto al narrato della persona offesa. Evidenziava che le telecamere non ritraevano l’intero tratto di strada prospiciente il cantiere gestito dalla persona offesa, che a tenore delle immagini registrate, al dialogo intercorso fra l’indagato e la persona offesa, diversamente da quanto sostenuto da quest’ultima, avevano assistito diversi operai e che la medesima persona offesa, nonostante avesse affermato il contrario, aveva avuto ben agio di osservare la vettura Fiat Panda a bordo della quale l’imputato era giunto sui luoghi accompagnato da altro soggetto. 2.2. Con il secondo motivo deduceva travisamento del contenuto dei documenti acquisiti con particolare riferimento ai contratti di noleggio aventi ad oggetto la già menzionata vettura Fiat Panda con la quale l’indagato si era recato in prossimità del cantiere gestito dalla persona offesa, nonché con riferimento alla disponibilità di quest’ultima da parte dell’indagato. 2.3. Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 comma 3 cod. proc. pen., assumendo che le informative di polizia giudiziaria utilizzate ai fini della decisione contenevano errori macroscopici in relazione agli elementi utilizzati ai fini della valutazione relativa alle esigenze cautelari, con particolare riguardo al fatto che l’indagato in realtà era incensurato, alla circostanza che lo stesso RD MA non aveva un fratello intraneo a un clan malavitoso e, ancora, al fatto che era assente qualsivoglia legame fra l’indagato e il cosiddetto “clan RD”. 3 2.4. Con il quarto motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari, assumendo che l’evento del reato non si era verificato non in ragione della denuncia della persona offesa bensì in virtù di autonoma desistenza dell’agente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo non è consentito in quanto risulta teso a una rilettura nel merito degli elementi probatori assunti, inammissibile nella presente sede. Il giudice della cautela, rendendo una motivazione immune da vizi, ha congruamente evidenziato che la persona offesa BA VA aveva ricevuto la visita di due uomini, che si erano recati nel cantiere dallo stesso gestito a bordo di una vettura Fiat Panda, i quali gli avevano intimato di “passare dagli amici di Sant’Antimo”, altrimenti l’indomani non avrebbero lavorato, e aveva riconosciuto in fotografia il ricorrente come uno dei due autori della richiesta estorsiva. Alla luce di tali emergenze il Tribunale ha anche evidenziato che il RD non aveva negato di essersi recato al cospetto della parte offesa, fornendo tuttavia una spiegazione che il giudice della cautela ha ritenuto del tutto inattendibile, osservando del tutto congruamente che non vi era in atti alcun elemento tale da far ritenere in capo all’BA un intento calunniatorio in danno dell’indagato. 2. Il secondo motivo è del pari non consentito, in quanto ancora una volta si risolve in una censura in fatto, inammissibile nella presente sede. Non è in questione, per quanto sopra argomentato, la visita da parte del RD nel cantiere gestito dalla persona offesa, quanto piuttosto la ragione di tale visita. A fronte di ciò, perde di significato qualsiasi deduzione relativa alla disponibilità da parte del RD della vettura Fiat Panda con il quale lo stesso, in compagnia di un altro soggetto mai identificato, si era recato al cospetto della vittima, circostanza che lo stesso RD ha ammesso, pur fornendo una spiegazione diversa da quella rassegnata dalla persona offesa in relazione alle ragioni di tale visita. 3. Il terzo motivo, con il quale si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che in relazione a tale aspetto il Tribunale ha reso, ancora una volta, una motivazione immune da 4 vizi con il congruo richiamo alle “allarmanti circostanze e modalità dei gravi fatti in contestazione, illuminanti anche della personalità del ricorrente”, espressive “di logiche di sopraffazione, di tipo camorristico, che non possono non destare grave allarme sociale” (v. pag. 6 del provvedimento impugnato), osservando anche che il ricorrente si era presentato al cospetto della vittima a volto scoperto e supportato da un complice rimasto ignoto, rivolgendo alla stessa una pressante richiesta estorsiva ed evocando “gli amici di Sant’Antimo”. Il Tribunale ha infine osservato, in maniera adeguata, che difettavano elementi idonei a consentire il superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari d cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 4. È manifestamente infondato anche il quarto motivo, essendo rimasta al livello di mera allegazione priva di qualsivoglia riscontro, neppure allegato dal ricorrente, la circostanza secondo la quale l’evento del delitto di estorsione non si sarebbe verificato per autonoma determinazione dell’autore del reato, piuttosto che per la denuncia della vittima. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LE SI DR LL
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. FELICE BIANCO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 23 ottobre 2025 il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata nell’interesse dell’indagato RD MA avverso il provvedimento emesso in data 8 ottobre 2025 dal GIP del Tribunale di Napoli con il quale era stata applicata nei confronti del RD la misura Penale Sent. Sez. 2 Num. 19892 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 18/03/2026 2 cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentata estorsione pluriaggravata in concorso, sostituiva la detta misura con quella degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando quattro motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. nonché travisamento ed errata, contraddittoria ed illogica valutazione degli elementi indiziari. Contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con particolare riguardo alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa e delle immagini dei fatti ritratte dal sistema di videosorveglianza allocato sui luoghi. Assumeva che il tenore delle dette immagini era compatibile con la versione dei fatti fornita dal RD che, a sua volta, mostrava rilevanti discrasie rispetto al narrato della persona offesa. Evidenziava che le telecamere non ritraevano l’intero tratto di strada prospiciente il cantiere gestito dalla persona offesa, che a tenore delle immagini registrate, al dialogo intercorso fra l’indagato e la persona offesa, diversamente da quanto sostenuto da quest’ultima, avevano assistito diversi operai e che la medesima persona offesa, nonostante avesse affermato il contrario, aveva avuto ben agio di osservare la vettura Fiat Panda a bordo della quale l’imputato era giunto sui luoghi accompagnato da altro soggetto. 2.2. Con il secondo motivo deduceva travisamento del contenuto dei documenti acquisiti con particolare riferimento ai contratti di noleggio aventi ad oggetto la già menzionata vettura Fiat Panda con la quale l’indagato si era recato in prossimità del cantiere gestito dalla persona offesa, nonché con riferimento alla disponibilità di quest’ultima da parte dell’indagato. 2.3. Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 comma 3 cod. proc. pen., assumendo che le informative di polizia giudiziaria utilizzate ai fini della decisione contenevano errori macroscopici in relazione agli elementi utilizzati ai fini della valutazione relativa alle esigenze cautelari, con particolare riguardo al fatto che l’indagato in realtà era incensurato, alla circostanza che lo stesso RD MA non aveva un fratello intraneo a un clan malavitoso e, ancora, al fatto che era assente qualsivoglia legame fra l’indagato e il cosiddetto “clan RD”. 3 2.4. Con il quarto motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari, assumendo che l’evento del reato non si era verificato non in ragione della denuncia della persona offesa bensì in virtù di autonoma desistenza dell’agente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo non è consentito in quanto risulta teso a una rilettura nel merito degli elementi probatori assunti, inammissibile nella presente sede. Il giudice della cautela, rendendo una motivazione immune da vizi, ha congruamente evidenziato che la persona offesa BA VA aveva ricevuto la visita di due uomini, che si erano recati nel cantiere dallo stesso gestito a bordo di una vettura Fiat Panda, i quali gli avevano intimato di “passare dagli amici di Sant’Antimo”, altrimenti l’indomani non avrebbero lavorato, e aveva riconosciuto in fotografia il ricorrente come uno dei due autori della richiesta estorsiva. Alla luce di tali emergenze il Tribunale ha anche evidenziato che il RD non aveva negato di essersi recato al cospetto della parte offesa, fornendo tuttavia una spiegazione che il giudice della cautela ha ritenuto del tutto inattendibile, osservando del tutto congruamente che non vi era in atti alcun elemento tale da far ritenere in capo all’BA un intento calunniatorio in danno dell’indagato. 2. Il secondo motivo è del pari non consentito, in quanto ancora una volta si risolve in una censura in fatto, inammissibile nella presente sede. Non è in questione, per quanto sopra argomentato, la visita da parte del RD nel cantiere gestito dalla persona offesa, quanto piuttosto la ragione di tale visita. A fronte di ciò, perde di significato qualsiasi deduzione relativa alla disponibilità da parte del RD della vettura Fiat Panda con il quale lo stesso, in compagnia di un altro soggetto mai identificato, si era recato al cospetto della vittima, circostanza che lo stesso RD ha ammesso, pur fornendo una spiegazione diversa da quella rassegnata dalla persona offesa in relazione alle ragioni di tale visita. 3. Il terzo motivo, con il quale si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che in relazione a tale aspetto il Tribunale ha reso, ancora una volta, una motivazione immune da 4 vizi con il congruo richiamo alle “allarmanti circostanze e modalità dei gravi fatti in contestazione, illuminanti anche della personalità del ricorrente”, espressive “di logiche di sopraffazione, di tipo camorristico, che non possono non destare grave allarme sociale” (v. pag. 6 del provvedimento impugnato), osservando anche che il ricorrente si era presentato al cospetto della vittima a volto scoperto e supportato da un complice rimasto ignoto, rivolgendo alla stessa una pressante richiesta estorsiva ed evocando “gli amici di Sant’Antimo”. Il Tribunale ha infine osservato, in maniera adeguata, che difettavano elementi idonei a consentire il superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari d cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 4. È manifestamente infondato anche il quarto motivo, essendo rimasta al livello di mera allegazione priva di qualsivoglia riscontro, neppure allegato dal ricorrente, la circostanza secondo la quale l’evento del delitto di estorsione non si sarebbe verificato per autonoma determinazione dell’autore del reato, piuttosto che per la denuncia della vittima. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LE SI DR LL