Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19892
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Sentenza 29 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e travisamento elementi indiziari

    Il motivo non è consentito in quanto mira a una rilettura nel merito degli elementi probatori, inammissibile in sede di legittimità. Il Tribunale ha congruamente evidenziato le dichiarazioni della persona offesa e il riconoscimento fotografico del ricorrente, ritenendo inattendibile la versione dei fatti fornita dal ricorrente e l'assenza di intenti calunniatori in capo alla persona offesa.

  • Inammissibile
    Travisamento del contenuto dei documenti (contratti di noleggio)

    Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in una censura in fatto. La questione centrale non è la disponibilità dell'auto, ma la ragione della visita al cantiere, circostanza ammessa dal ricorrente ma con una diversa spiegazione.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. (esigenze cautelari)

    Il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha congruamente motivato richiamando le circostanze e modalità dei fatti, la personalità del ricorrente, le logiche di sopraffazione di tipo camorristico, il fatto che si fosse presentato a volto scoperto con un complice ignoto, la pressante richiesta estorsiva e l'evocazione di "amici di Sant'Antimo". Sono altresì mancate le condizioni per superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari (desistenza)

    Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la circostanza della desistenza è rimasta al livello di mera allegazione priva di riscontro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19892
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19892
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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