Sentenza 7 marzo 2006
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La mancata comparizione dell'imputato all'udienza non può essere interpretata di per sé sola come volontà di accettare la remissione della querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2006, n. 15855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15855 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 07/03/2006
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 456
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 016801/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NZ TO, N. IL 10/01/1963;
avverso SENTENZA del 14/02/2005 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 18 giugno 2004, dichiarava nei confronti di AN IN, al quale erano stati contestati i reati in rubrica, estinto per prescrizione il reato di cui all'articolo 660 c.p. ed estinti per remissione di querela i reati di cui agli articoli 612 e 594 c.p.. Senonché il AN con l'atto di impugnazione si doleva del fatto che non aveva mai accettato la remissione della querela, ma la Corte di merito rilevava che con l'atto di appello l'imputato nulla aveva chiesto e, pertanto, ai sensi degli articoli 581 e 591 c.p.p. dichiarava inammissibile l'atto di impugnazione.
Proponeva ricorso per Cassazione il AN denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
Spiegava il ricorrente che nell'atto di impugnazione motivi e richieste possono anche essere formalmente uniti, come era avvenuto nel caso di specie, e ribadiva che della remissione non era mai venuto a conoscenza e che l'errore dei giudici di merito consisteva nel fatto di avere ritenuto la sua assenza dalle udienze come tacita accettazione della remissione.
I motivi di impugnazione sono fondati.
Il ricorrente con l'atto di appello ha esattamente denunciato una violazione di legge per avere il giudice di primo grado ritenuto la mancata sua comparizione all'udienza come una ipotesi di accettazione tacita della remissione della querela. Non è vero che l'appellante non chiedeva nulla, risultando chiaramente espressa nell'atto di impugnazione la sua volontà di essere giudicato nel merito della vicenda e di non accettare la remissione della querela. Pertanto malamente l'appello dell'imputato è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di secondo grado.
Quanto alla questione posta che la mancata comparizione all'udienza non possa essere considerata una accettazione tacita della remissione, non vi è dubbio che il ricorrente abbia ragione. È ben vero che per l'efficacia della remissione non è necessaria una esplicita accettazione del querelato, ma è altrettanto vero che il querelato può rifiutare, esplicitamente o tacitamente, la remissione.
La mancata comparizione all'udienza dell'imputato - querelato non può essere interpretata di per sè sola come volontà di accettare la remissione.
Si tratta, invero, dell'esercizio di un diritto dell'imputato, che può farsi giudicare anche in contumacia, e l'esercizio di tale diritto non può, in mancanza di altri non equivoci elementi, essere considerato un forma di accettazione della remissione della querela. È bene precisare che nel caso di specie l'atto di remissione venne depositato nella cancelleria del giudice il giorno prima dell'udienza e non venne mai portato a conoscenza dell'imputato - querelato. Quest'ultimo, quindi, non è stato messo in condizione di ricusare espressamente o tacitamente la remissione della querela prima della decisione del giudice. Con la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado il ricorrente è venuto a conoscenza della remissione ed esplicitamente la ha ricusata;
quindi con il primo atto consentitogli ha manifestato esplicitamente la volontà di ricusare la remissione.
Non vi può essere, pertanto, dubbio sulla erroneità della sentenza impugnata, che deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania per un nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2006