Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7467 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA07.467/02 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Presidente R.G.N. 22155/99 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 20637 Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. - Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud.05/03/02 Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA 1 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
VE DO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO N[28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
2002 913 resistente con mandato -1- avverso la sentenza n. 1763/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 11/08/99 RON 1774/38; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato ; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso il rigetto del 1° motivo;
accogliments del per 20 -2- Svolgimento del processo La sig.ra VE DO ha convenuto avanti il Pretore di Lecce, giudice del lavoro, il Ministero dell'Interno e quello del Tesoro onde ottenerne la condanna al pagamento della indennità di accompagnamento. Si costituiva il solo Ministero dell'Interno, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e in subordine l'infondatezza nel merito. Il Pretore, espletata consulenza tecnica medico-legale, accoglieva la domanda, riconoscendo il diritto della ricorrente alla indennità di accompagnamento con decorrenza 1.5.1998 e condannando il Ministero dell'Interno alla relativa corresponsione. L'appello, proposto da entrambi i Ministeri, è stato respinto dal Tribunale di Lecce, con sentenza 24 giugno/11 agosto 1999 n. 1763. Il Tribunale, respinto il motivo di ricorso relativo al difetto di legittimazione passiva, riteneva nel merito infondate le censure mosse dai ricorrenti alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio di primo grado. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due ministeri, con quattro motivi. L'intimata si è costituita con sola procura. 3 Motivi della decisione Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 38 Cost.; 101, 102, 103 c.p.c.; 4 L. 260/1958; 6, comma 5, 3 comma 5, 4 commi 1 e 2 d.p.r. 698/1994, in relazione all'art. 11 della L. 537/1993; omessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia motivazione (art. 360, 11. 3 e 5 c.p.c.), censurano la sentenza impugnata per avere deciso nel merito nonostante la domanda di condanna come proposta fosse inammissibile. Sostengono che, avendo l'art. 11 Legge 24 dicembre 1993, n. Axxy 537 previsto due distinti procedimenti, uno per l'accertamento del requisito sanitario, per il quale la legittimazione passiva spetta al Ministero del Tesoro, l'altro per le provvidenze economiche, per le quali la legittimazione passiva compete al Ministero dell'Interno, avrebbe errato il Tribunale a riconoscere la indennità di accompagnamento prima che fosse attivato il procedimento di accertamento dei requisiti diversi da quelli sanitari nella competente sede amministrativa. Il motivo è inammissibile. Come statuito da questa Corte a Sezioni Unite (sent. 12-7- 2000 n. 483), nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con 4 d.P.R. n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere assistenza sociale per invalidità una prestazione di civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell' Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga confronti di quest'ultimo Ministero;
un'unica azione nei peraltro, essendo volta Axy la suddetta azione, diritto alla prestazione all'affermazione del richiesta, comporta un accertamento soltanto pecuniaria incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato о del Ministero convenuto) di efficacia di giudicato accertamento di tale status con del Ministero del Tesoro. implica la chiamata in causa I ricorrenti non deducono quali specifici accertamenti espletati dal Tribunale,ulteriori, oltre quelli inibirebbero la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno. Con il terzo e quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. 18/80; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della 5 controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censurano la sentenza impugnata per erronea interpretazione dell'art. del D.Lgs. 509/1988, il quale avrebbe introdotto una nuova, più limitativa definizione della invalidità civile per i soggetti ultrasessantacinquenni, formulata in stretta analogia con quella già prevista dall'art. 17 Legge 30 marzo 1971, n. 118 per i minori di anni 18, nel senso che degli anziani, rilevante ai fini dellal'inabilità indennità di accompagnamento, andrebbe valutata al netto delle inabilità proprie della fascia di età avanzata. Secondo i ricorrenti, sarebbe rilevante solo lo stato азин abnorme di minorazione indotta da fatti morbosi che : alterino il parametro medio di funzionalità fisica proprio della fascia di età senile. Ciò premesso, censurano la motivazione della sentenza impugnata che ancorerebbe la propria decisione ad una presunzione di inabilità per il solo fatto dell'età avanzata (nella specie 88 anni). Il motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore oppure nell avere difficoltà persistenti a 6 svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (secondo la dizione dell'art. comma terzo, aggiunto dall'art. 6 del d. lgs. 23 novembre 1988, n. 509) ovverosia nel non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con la conseguente necessità di un'assistenza continua (secondo la dizione dell'art. 1, comma primo della legge 11 febbraio 1980, n. 18): cfr. Cass. 3 febbraio 1993, n. 1339; 3 febbraio 931; 13 maggio 1999, n. 2000, n. 6181. In particolare con la sent. 22-3-2001 n. 4172 questa Corte, nel ribadire la citata giurisprudenza, ha sconfessato la Asy prospettazione delle amministrazioni ricorrenti, identica a quella proposta nella presente causa, che la considerazione dei compiti e delle funzioni proprie dell'età dell'assistito, ai fini della valutazione delle difficoltà persistenti, possa della rilevanza per fasce di età,condurre, tramite una valutazione alla conseguenza (che ha qualificato paradossale) che tali difficoltà possanc essere riconosciute in favore di una persona anziana che ancora conserva una certa conseguente più ampia sfera di compiti validità e una e funzioni (per le quali, appunto, presenta difficoltà persistenti) e non in favore di altro dello stesso soggetto che abbia raggiunto una fascia di vecchiaia avanzata o addirittura di decrepitezza, nella quale compiti 7 e funzioni vengono meno quasi del tutto (eccezion fatta per le funzioni strettamente fisiologiche proprie di chi sia ancora in vita), talché possa sostenersi (secondo la prospettazione che la Corte non ritiene assolutamente di poter condividere) che alle pur ridotte e tuttavia, per comune esperienza, frequenti, onerose e complesse residue funzioni debba sopperire esclusivamente l'assistenza familiare e non anche quella che 1 indennità di accompagnamento concorre ad assicurare. Assy Nel caso in esame, la sentenza impugnata, pur contenendo un obiter dictum, giustamente censurato dai ricorrenti, ("E' innegabile che a quest'età la paziente non può essere autonoma... "), ha in realtà basato la decisione sugli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di primo grado, che aveva accertato in relazione alla fattispecie concreta che la ricorrente era totalmente inabile e bisognosa di assistenza continua per potere compiere i normali atti della vita quotidiana. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese processuali del presente giudizio, essendosi la intimata costituita con sola procura e non avendo svolto attività defensionale all'udienza. 8
p.q.m.
Rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 5 marzo 2001. Il Presidente lovedo Gugli Il Consigliere Estensore Aldo Де мощей Stille 3 8 9 0 1 . . IL CANCELLIERE, A N T S R S 3 Depositato in Cancelleria A A ' 7 - T L , 8 L - A E 1 S D 1 E E oggi, 21 M06. 2002 I P S S E I N G E N R S G G E I E O H L IL CANCELLIEREстроит е A A O D A T E L T , L I O E R I R D T D S I O G E R ass\ia-art-6-509-1988-interor RG 22155/1999 0