Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/10/2003, n. 15131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15131 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 51-3 1 / 03 Oggetto Lavoro Composta dacli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 2178/01 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 30662 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 25/02/03 ConsigliereDott. Camilio FILADORO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - AL NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASINARI DI SAN MARZANO 46, presso lo studio dell'avvocato LOREDANA CORIGLIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE PASQUINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 1208 -1- CERIONI, GIOVANNI BIONDI, MANLIO NARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 63/00 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 10/07/00 R.G.N. 150/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de! 25/02/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il 2.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- LÀ AT
contro
INPS SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato in data 10 giugno 1993 AT LÀ conveniva in giudizio - davanti al Pretore di Vibo Valentia l'INPS chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di maternità per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola di NT Famà in relazione al parto avvenuto in data 14 agosto 1991, esponendo di avere maturato nell'anno precedente un numero di giornate lavorative sufficienti a integrare il diritto alla corresponsione della chiesta indennità. Con sentenza in data 7 dicembre 1998 il Pretore di Vibo Valentia rigettava la domanda. Con sentenza in data 2 giugno 2000 il Tribunale di Vibo Valentia rigettava l'appello della LÀ osservando che le deposizioni rese dai testi escussi, che avevano riferito di avere appreso dalla stessa attrice la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo 2 subordinato, non potevano costituire valido elemento di prova in quanto non erano state suffragate da circostanze oggettive ad esse estrinseche che ne confermassero la credibilità. AT LÀ ricorre per cassazione con due motivi. L'INPS e costituito con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due dedotti motivi la ricorrente denunzia erronea interpretazione e applicazione della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 ( erroneamente indicata come legge n. 1024 / 1971) nonché insufficiente motivazione circa la valutazione delle prove esponendo che al fine di fruire dell'indennità di maternità è sufficiente per la bracciante agricola che essa comprovi tale sua qualità con l'iscrizione negli elenchi nominativi prevista dall'art. 13 del D.P.R. n. 1026 del 1976 e con l'apposito certificato di cui all'art. 4 del d.lgt.n. 212 del 1946. 1 La LÀ aggiunge che essa aveva dimostrato la titolarità della qualifica di bracciante agricola con l'esibizione della relativa documentazione, non smentita, ma anzi confermata dai testimoni escussi che avevano riferito di avere visto la ricorrente F lavorare ogni giorno dalle 7,30 alle 15. Aggiunge la ricorrente che la mancanza di una sua struttura imprenditoriale e la percezione di un compenso per l'attività lavorativa prestata (anche se in ordine alla retribuzione i testi riferiscono di avere ciò appreso dalla stessa ricorrente) dovevano indurre il giudice di merito a ritenere sussistente il rapporto di lavoro subordinato, tanto più che la testimonianza de relato in ordine alla retribuzione può costituire elemento di convincimento ( secondo Cass. 14 febbraio 1990 n. 1095) quando,come nella specie, sia inerente a un comportamento riservato delle parti e non suscettibile di percezione diretta dei testimoni. Infine la ricorrente deduce che i verbali ispettivi prodotti dall'INPS non smentiscono la sussistenza del rapporto di lavoro. Da essi, infatti, si evince che la ricorrente osservava un orario di lavoro ben determinato ( ore 7-16 017) e percepiva una paga giornaliera. Inoltre le relazioni di tali verbali, secondo la ricorrente, non potrebbero essere utilizzate 1 perché gli ispettori dell'INPS ai sensi della legge 22 luglio 1961 n. 628 avrebbero dovuto preventivamente comunicare all'Ispettorato del Lavoro competente 48 ore prima dell'inizio qualsiasi attività inerente alla vigilanza. Infine la ricorrente rileva che il ricorso presentato dall'INPS contro la sua iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli era stato respinto in sede amministrativa. Il ricorso è infondato. Nelle controversie aventi ad oggetto il diritto alle prestazioni previdenziali a favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato in agricoltura, riconducibili nello schema legale del lavoro subordinato nell'impresa di cui all'art. 2094 c.c., l'iscrizione del 2 lavoratore in uno degli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative può spiegare efficacia probatoria in ordine al presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa senza, tuttavia, che tale certificazione integri una prova legale o sia assistita da una presunzione di legittimità. Ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'ente previdenziale della dedotta sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, incombe sull'interessato l'onere di dimostrare in giudizio che si sia realizzata la prestazione lavorativa subordinata in un fondo agricolo con i crismi di cui all'art. 2094 c.c. e per la durata prescritta dalla legge / al fine di usufruire delle previste prestazioni previdenziali e assistenziali, rimanendo riservata al giudice di merito la valutazione del materiale probatorio offerto dalla parte in applicazione del principio del libero convincimento e non sindacabile in sede di i legittimità se congruamente e logicamente motivato. ( v. Cass. 6 settembre 1995 n. 9384;Cass. SS.UU. 26 ottobre 2000 n. 1133; Cass. 20 marzo 2001 n. 3975; ecc. ). Nella specie il Tribunale, a fronte delle contestazioni mosse dall'INPS in ordine alla ha sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, aveva ritenuto con motivazione congrua e immune da vizi logici, che la LÀ non aveva assolto all'onere sulla medesima incombente di dimostrare la subordinazione della dedotta prestazione lavorativa attraverso le escusse prove testimoniali, avendo i testi riferito che avevano appreso soltanto dalla LÀ medesima che la stessa percepisse una retribuzione per la dedotta prestazione lavorativa. 1 Hproposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 3 5 N 7 1 3 G - E L . 1 3 E 8 3 A E G - L L D T D I N I O L . I R E A T A E I ' 0 O T S S 1 L D R Nulla per le spese del presente giudizio. R A G G , T I E , E S D S O O I N P R A A A E S S S T O O N T P D D E L B E S A , M T S L I A O I D I E Così deciso in Roma il 25 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Matale Cigiter Il Presidente Milco IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 09 OTT 2003 A M E R P IL CANCELLIERE