Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/2002, n. 6862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6862 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
I 9 L 8 L 6 O e H l . a E n 0 686 2 / 02 N e E , p 1 N 8 a O I 9 m Z 1 e A - t EPUB R 1 s i T 1 S s - I l 4 G a 2 E IN NOME POPOLO IR LIANO R e . h L A c i D f 3 i CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 E d T o Oggetto N T m E R I OPPOSIZIONE E A SEZIONE PRIMA CIVILE A SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente R.G. N. 4026/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron. 13435 Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI Ud. 08/02/2002 Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI MACERATA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, T rappresentato e presso l'Avvocato GOFFREDO GOBBI, difeso dall'avvocato ARMANDO CIOTTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SI IO, elettivamente domiciliato in ROMA FORO 1 TRAIANO 1, presso l'avvocato PAOLO VITA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO NASCIMBENI, giusta procura a margine del controricorso;
2002 305 - controricorrente 1 avversO la sentenza n. 764/99 del Tribunale di MACERATA, depositata il 23/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/02/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Luigi Gobbi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 Il 10 settembre 1998 veniva notificato a Marsi- li Elio un verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, per avere parcheggiato, il 27 maggio 1998, la propria auto in uno spazio riservato ai mezzi pubblici, secondo quanto riferito da un "ausiliario del traffico", dipendente di una società che aveva ottenuto in gestione un'area di parcheggio a pagamento. Il SI proponeva opposizione dinanzi al - secondo quanto espo- Tribunale di Macerata, deducendo sto nel ricorso che il verbale di accertamento non poteva essere legittimamente redatto su segnalazione di un "ausiliario del traffico", dovendo essere l'accertamento della violazione compiuta direttamente dai soggetti indicati nell'art. 12 del codice della 2 strada. Il Tribunale accoglieva il ricorso e annullava il verbale di contestazione emesso dal Comando della poli- zia municipale di Macerata il 27 maggio 1998, con sen- tenza depositata il 23 novembre 1999 e notificata il 27 dicembre 1999. Avverso tale sentenza il Comune di Macerata, con ricorso notificato alla controparte il 22 febbraio 2000, ha proposto ricorso a questa Corte, formulando un unico motivo di impugnazione. Il SI resiste con controricorso notificato il 24 marzo 2000. Il Comune di Macerata ha anche depositato memoria. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denuncia genericamente la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto". Si espone che il Tribunale ha accolto l'opposizione, con la quale non si contestava il pre- supposto oggettivo della sanzione ossia la sosta in riservata agli autobus ma unicamente la irri- zona - tualità della procedura, facendo propria la texsi dell'opponente. Si censura l'affermazione della senten- za impugnata, secondo la quale "gli ausiliari del traf- fico non hanno il potere di redigere e sottoscrivere il verbale di contestazione il quale, invece, deve essere redatto da un ufficiale investito di una pubblica pote- 3 stà documentaria e attestativa". Si deduce, in particolare, che l'art. 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997 ha autorizzato il con- ferimento di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comu- nali e delle società di gestione dei parcheggi, limita- tamente alle aree oggetto di concessione. Pertanto er- roneamente la sentenza impugnata avrebbe affermato che gli ausiliari del traffico avrebbero unicamente il po- tere di segnalare le violazioni agli uffici competenti, i quali dovrebbero provvedere direttamente agli accer- tamenti, riproducendo nel verbale di contestazione cir- costanze obbiettive cadute sotto la loro diretta perce- zione. Si deduce ancora che in attuazione di quanto stabilito dall'art. 17, comma 132, della legge n. 127 sopra citata, il Comune di Macerata, nella persona del Comandante del Corpo di Polizia urbana, previa delibera della Giunta, aveva disposto la concessione ad una SO- cietà della gestione di spazi di parcheggio, conferen- dole anche funzione di accertamento delle violazioni in materia di sosta, mentre il sindaco di Macerata, con proprio decreto, aveva conferito le funzioni di ausi- liario del traffico al soggetto che aveva rilevato la violazione in questione, contestata con verbale della 4 polizia municipale. Si deduce, infine, che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe negato ai verbali redatti dagli ausi- liari del traffico il valore di atti pubblici, in con- trasto con l'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha dato interpretazione autentica al disposto degli artt. 132 e 133 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce espressamente a tali verbali detto valore. Pertanto erroneamente la sentenza avrebbe ritenuto che la prova dell'infrazione doveva essere da- ta nel giudizio di opposizione secondo le normali rego- le sull'onere della prova. 2 Il ricorso é inammissibile, per non avere censu- rato la ratio decidendi della sentenza, ma solo alcune affermazioni in essa contenute, prive di valenza deter- minante ai fini della decisione. La sentenza di difficile lettura e intellegibi- ha annullato il verbale redatto dalla Polizia lità municipale di Macerata per essere stato l'accertamento dell'infrazione compiuto unicamente da un "ausiliario del traffico", senza che la Polizia municipale proce- desse ad accertamenti diretti. Il Tribunale ha ritenuto che in tale situazione il verbale non avesse di per sé valenza probatoria e la prova dell'infrazione non fosse stata data in giudizio aliunde. 5 Di fronte a tale motivazione con il ricorso non si formulano censure di carattere processuale, nè si dedu- cono vizi motivazionali. Si deduce, infatti, che la sosta in zona riser- vata agli autobus non era stata contestata con l'atto di opposizione, ma non si formula alcuna censura di ex- trapetizione nei confronti della sentenza impugnata che ha accolto l'opposizione proprio per la mancanza di prova della violazione essendo viceversa il ricor- So impostato sulla esistenza della prova al riguardo desumibile dal verbale e dalla sua "fede privilegiata". Con il ricorso si censura l'affermazione della sentenza secondo la quale "gli ausiliari del traffico non hanno il potere di redigere e sottoscrivere il ver- bale di contestazione il quale, invece, deve essere re- datto da un ufficiale investito di una pubblica potestà documentaria e attestativa" e si sostiene, sulla base dell'art. 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997 e dell'art. 68 della legge n. 488 del 1999, che gli "ausiliari del traffico" hanno il potere di redigere il verbale e di dargli fede privilegiata. Ma così facendo si censurano affermazioni che non costituiscono la ra- tio decidendi della sentenza. Questa, infatti appare fondata sulla argomenta- - che il verbale impugnato, re- zione non censurata 6 datto dalla polizia stradale sulla base dell'accertamento compiuto dagli "ausiliari del traffi- co", non costituisce idoneo. mezzo di prova dell'infrazione, in quanto sfornito di fede privilegia- ta. Del tutto inconferente, pertanto, si palesano le censure alle argomentazioni, pur presenti nella senten- za ed errate, circa il valore dei verbali redatti dagli ausiliari del traffico, non essendo quello annullato un verbale redatto da essi, bensì dalla polizia municipale su loro segnalazione. Contro la ratio decidendi fondata sul valore di tale verbale non viene formulata alcuna specifica censura, sostanzialmente omettendosi, nel formulare il ricorso, di identificare tale ratio e di contestarne, sotto l'aspetto processuale, sostanziale o motivaziona- le, la fondatezza. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In relazione alle particolarità della fattispecie e della vicenda processuale, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spe- 7 se del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il giorno 8 febbraio 2002, nel- la camera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Mario Delli Priscoli Francesco Felicetti ей CORTES IL CANCELLIER Andrea Dey il AVE 2002 IL CANCELLIERE I L 9 L 8 O B 6 . E N E le N , a 1 O n I 8 e Z 9 p A 1 R - a T 1 S m 1 I e - t G 4 s E i 2 R s . l A L a D e 3 E h 2 T c i N . if E T S d R E o A m 8