Sentenza 3 giugno 2002
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al regime vigente per il lavoro privato, degli artt. 23 e 24 del R.D. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui, per i dipendenti iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali - contrariamente a quanto previsto per l'impiego privato dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - non consentono di includere il preavviso nella base imponibile ai fini contributivi e previdenziali, in quanto - a parte l'impossibilità di ravvisare una irragionevole disparità di trattamento sulla base di un confronto tra singoli aspetti o istituti appartenenti a due ordinamenti aventi struttura e contenuti complessivi distinti -, qualora, per effetto di modifiche normative, si succedano nel tempo, in relazione ad una stessa posizione lavorativa, trattamenti retributivi diversi non può dedursene l'illegittimità per violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, poiché tale principio presuppone l'esistenza di situazioni uguali riferibili ad uno stesso periodo di tempo e non può, pertanto, essere invocato quando si abbia il succedersi nel tempo di situazioni diversamente regolate.
L'indennità sostitutiva del preavviso, benché abbia natura retributiva, non concorre a determinare la retribuzione imponibile ai fini del computo della pensione dovuta dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), il cui ordinamento, in epoca anteriore al 1 gennaio 1996 (data a decorrere dalla quale, ai sensi dell'art. 2, comma nono, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile per i dipendenti pubblici e delle aziende municipalizzate, trova applicazione l'art. 12 della legge n. 153 del 1969), considerava retribuzione gli stipendi effettivi, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni (art. 23 R.D. 3 marzo 1938, n. 680). Nè, attesa la specialità del regime previdenziale del personale delle aziende municipalizzate, può trovare applicazione in via analogica, con riferimento al periodo anteriore al 1 gennaio 1996, la disposizione di cui all'art. 12 della l. n. 153 del 1969, che ricomprende nell'ambito della retribuzione imponibile l'indennità sostitutiva del preavviso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8031 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. GIANAR D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA AR, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE 9UPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CIVITELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AEM SPA - già AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA via L.G.FARAVELLI n. 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLIAMMINISTRAZIONE PUBBLICA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4590/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 08/05/99 - R.G.N. 435/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato ROMEI per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.4.1998 al Tribunale di Milano, AR LI proponeva appello avverso la sentenza n. 2087/97 del Pretore della stessa città il quale aveva respinto la sua domanda rivolta nei confronti dell'AEM (Azienda Energetica Municipale) e dell'INPDAP, diretta ad ottenere la condanna della prima a versare alla seconda i contributi previdenziali sulle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Costituitasi in giudizio, l'AEM sosteneva che, nonostante la disciplina privatistica del rapporto di lavoro del ricorrente, era solo alla normativa che disciplinava la forma previdenziale:
esclusiva - già gestita dalla CPDEL, che doveva farsi riferimento e che il dato letterale degli artt. 23 e 24 del R.D.L. 3.3.1938, n. 680 non consentiva interpretazioni diverse da quelle del Pretore, ne' interpretazioni estensive o analogiche.
Con sentenza dell'8.5.1999, il Tribunale adito respingeva l'appello.
Premesso che l'indennità sostitutiva del preavviso - la cui assoggettabilità a contribuzione è in discussione - era stata corrisposta nel febbraio 1995, e che all'epoca il rapporto previdenziale per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni era gestito dalla CDEL, osservava il Tribunale che la relativa normativa considerava utile ai fini della pensione solo i periodi di servizio effettivo e considerava retribuzione agli effetti contributivi "gli stipendi, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni".
Secondo il Tribunale, l'estensione dell'art. 12 della legge n. 13 del 1969 a tutte le forme di previdenza pensionistica, comprese quelle esclusive gestite dall'Istituto convenuto, era stata operata dalla legge n. 335 del 1995 solo dal 1.1.1996. Avverso detta sentenza il LI ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste l'AEM con controricorso. UINPDAP non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 24 del R.D.L. 3.3.1938, n. 680, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - il ricorrente osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Milano, la normativa indicata, prendendo in considerazione, ai fini del regime previdenziale gestito dalla CDEL gli stipendi, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni, non presuppone affatto necessariamente il servizio effettivo, sicché ricomprende nella retribuzione agli effetti contributivi anche l'indennità sostitutiva del preavviso la cui natura retributiva è, del resto, pacifica. Questa conclusione trae conferma ulteriore - secondo il LI - dall'art. 24 del R.D. cit., il quale prescrive il versamento dei contributi previdenziali anche sulle somme corrisposte al personale non in servizio attivo (in aspettativa per motivi di salute o in disponibilità).
Col secondo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, oltre a vizi di motivazione - rileva il ricorrente che l'applicabilità a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni dell'art. 12 cit., comprensivo dell'indennità di mancato preavviso, è prevista dall'art. 2 della legge n. 335 del 1995. In proposito richiama la giurisprudenza amministrativa secondo la quale, in assenza di spazi "per l'esercizio di potestà amministrative ai fini del computo degli emolumenti quiescibili, la disposizione contenuta nell'art. 5 del regolamento di quiescenza e previdenza del personale dell'Inam non può intendersi in altro modo se non come volta ad attribuire al Consiglio di amministrazione dell'Istituto una funzione meramente accertativa e ricognitiva degli elementi aventi contenuto determinato per legge, sicché l'accertamento dei requisiti richiesti dalla norma ai fini del computo di taluni emolumenti delle voci pensionabili, se non effettuato dall'organo amministrativo, può e deve essere ricondotto dal giudice sulla base dei parametri legali, tra cui quelli desumibili dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969." Aggiunge il ricorrente che la mancanza di un esplicito riferimento al preavviso si spiega perché la disciplina della CMVUDEL è strutturata sul rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (per il quale quell'istituto non era conosciuto) e risale al 1938. D'altra pane nel rapporto dei dipendenti dell'AEM è da sempre prevista la possibilità di pagare l'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione non percepita (cft. ccnl del 1978), mentre questa stessa indennità è rimasta estranea al settore del pubblico impiego fino alla privatizzazione attuata con il d.lvo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
Col terzo motivo si deduce la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 del R.D. n. 680 del 1938, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38Cost., ove vengano interpretati nel senso di escludere il preavviso dalla base imponibile ai fini contributivi.
Il ricorrente osserva che in relazione al processo di assimilazione del rapporto di lavoro pubblico a quello privato, avviato con il decreto n. 29/1993, non si giustifica il mantenimento di trattamenti differenziati, fatta eccezione di quelli che siano compatibili con la specialità del rapporto di lavoro pubblico e con la necessità di perseguire interessi generali.
Preliminarmente questa Corte deve rilevare che il ricorso proposto dal LI non risulta notificato all'INPDAP che pure figura tra gli intimati. Peraltro, non sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario con questo Istituto (e, quindi, una ipotesi di causa inscindibile, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.), ed essendo preclusa nei confronti del medesimo l'impugnazione, non si può disporre nuova notifica nei termini di cui all'art. 332 c.p.c. Tale rilievo vale essenzialmente ai fini del regime delle spese del presente giudizio nei confronti di detto Istituto. Quanto alla prima censura mossa dal ricorrente, va premesso che all'epoca della corresponsione al LI dell'indennità sostitutiva di preavviso (della cui computabilità ai fini contributivi si controverte) il rapporto previdenziale del ricorrente era gestito dalla Cassa di Previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali il cui ordinamento era fissato dal R.D. 3.3.1938, n. 680. L'art. 23 di detto decreto stabiliva: "il contributo annuale a carico degli impiegati iscritti alla Cassa è fissato nella misura dell'8% delle retribuzioni. Si considerano retribuzioni, agli effetti del presente ordinamento, gli stipendi effettivi, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni...".
Il successivo art. 24, dopo aver commisurato al 9% delle retribuzioni corrisposte il contributo annuale a carico degli enti, prevedeva: "per gli impiegati in aspettativa per motivi di salute e per quelli in disponibilità i contributi degli enti e quelli personali sono liquidati sulla retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo...". L'art. 47 del medesimo decreto del 1938, infine, precisava che "il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato dagli impiegati con diritto a retribuzione e alla iscrizione alla Cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, nonché il servizio comunque riscattato".
Nell'unificare le Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali in un unico ente morale denominato Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CXPDEL) la legge 11.4.1955, n. 379 richiamava espressamente - per la valutazione dei servizi anteriormente prestati - i rispettivi preesistenti ordinamenti delle singole Casse, e, in particolare, il citato R.D. del 1938, n. 680, precisando all'art. 14 che "ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva e del conseguente importo dei contributi dovuti alle Casse, nel caso di interruzione di servizio che abbia inizio o termine nel corso del mese, si considera come periodo di servizio effettivamente prestato:
il periodo intercorrente dalla data di inizio dell'interruzione fino all'ultimo giorno del mese e il periodo intercorrente dal primo del mese fino al giorno precedente quello del termine dell'interruzione". Dalla normativa sopra richiamata emerge con chiarezza che il servizio utile per il conseguimento della pensione si identifica essenzialmente nel "servizio prestato" con le uniche esplicite eccezioni costituite dalla interruzione dell'attività lavorativa prevista per motivì di salute o per collocamento in disponibilità, e con le altre eccezioni - del tutto marginali e concepite in una logica di arrotondamento contabile - previste dall'art. 14 della legge del 1955.
Rispetto a questo quadro normativo rimane estraneo il periodo di preavviso non lavorato.
Non è sufficiente, d'altra parte, opporre - come vorrebbe il ricorrente - la natura retributiva della indennità sostitutiva del preavviso;
la quale natura, se è certamente pacifica in un contesto normativo riguardante la disciplina del rapporto di lavoro privato (nel cuì ambito rientra pure quello dei dipendenti delle Aziende municipalizzate) non può essere di per sè decisiva anche ai fini previdenziali per i quali la nozione di retribuzione imponibile assume un significato ed una portata del tutto autonoma, non coincidente necessariamente con quella riferibile nell'ambito del rapporto di lavoro.
Nemmeno è possibile - come avvertito correttamente dal Tribunale di Milano - operare una assimilazione delle due diverse nozioni di retribuzione, attraverso una applicazione analogica dell'art. 12, n. 4 lett. b della legge n. 153 del 1969 la quale ricomprende, come noto, nel novero della retribuzione imponibile anche l'indennità sostitutiva del preavviso. La specialità del regime previdenziale, così come delineata dall'art. 12 non ne consente una applicazione estesa all'ambito pubblicistico cui ancora apparteneva nel 1995 il personale dell'azienda resistente, a causa del rinvio al R.D n. 680 del 1938 che l'art. 2 della legge n. 379 del 1955 aveva espressamente operato.
Appare infondato, quindi, anche il secondo motivo del ricorso il quale fa leva proprio sul citato art. 12 assumendone, appunto l'operatività al caso di specie.
In effetti solo in epoca posteriore rispetto ai fatti di causa una tale operatività è divenuta attuale, ma ciò è avvenuto grazie alla espressa previsione dell'art. 2, c. 9 della legge 8/8/1995, n. 335 la quale, dopo aver trasferito ad una autonoma gestione dell'INPDAP i trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle aziende municipalizzate, ha stabilito, con effetto dal 1^ gennaio 1996, l'applicabilità dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile".
La portata innovativa (e dunque non retroattiva) della legge n. 335 del 1995, sul punto, trova ulteriore conferma nel comma 22
dell'art. 2 recante una delega al Governo per l'emanazione di appositi decretì legislativi "intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP", ecc... anche con specifico riferimento alla determinazione delle basì contributiva e pensionabili da operarsi con riferimento al citato art. 12. Coerentemente rispetto a questo quadro normativo, la Circolare 17.2.1997 dell'INPDAP include espressamente l'indennità di preavviso tra gli elementi retributivi imponibili, utili - a decorrere dal 1^ gennaio 1996 - ai fini della determinazione della pensione. Infondato è il terzo motivo del ricorso, e con esso la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 del r.d. n. 680 - interpretati alla luce di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - sollevata dal ricorrente sotto il profilo di una disparità di trattamento rispetto al regime vigente per il lavoro privato.
A parte l'impossibilità di ravvisare l'irragionevolezza di una disparità di trattamento sulla base di un confronto tra singoli aspetti o istituti appartenenti a due ordinamenti aventi struttura e contenuti complessivi distintì, deve rilevarsì - anche a voler tener conto del processo di progressivo avvicinamento in atto negli ultimì anni tra l'arca del pubblico impiego e quella dell'impiego privato - che, in ogni caso, qualora, per effetto di modifiche normative o di una diversa organizzazione del lavoro, si succedano nel tempo, in relazione ad una stessa posizione lavorativa, trattamenti retributivi diversi, non può solo per questo dedursene l'illegittimità per violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto tale principio presuppone l'esistenza di situazioni uguali riferibili ad uno stesso periodo di tempo e non può, pertanto, essere invocato quando si abbia il succedersi nel tempo di situazioni diversamente regolate (Cass., 27.10.2000, n. 14223). Sulla base di quanto precede, il ricorso va respinto, con attribuzione delle spese del presente giudizio a carico del ricorrente soccombente, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio pari ad euro 22, oltre ad euro 1.500,00 (millecinquecento,00) per onorari Nulla per le spese nei confronti dell'INPDAP.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2002