Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8031
CASS
Sentenza 3 giugno 2002

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al regime vigente per il lavoro privato, degli artt. 23 e 24 del R.D. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui, per i dipendenti iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali - contrariamente a quanto previsto per l'impiego privato dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - non consentono di includere il preavviso nella base imponibile ai fini contributivi e previdenziali, in quanto - a parte l'impossibilità di ravvisare una irragionevole disparità di trattamento sulla base di un confronto tra singoli aspetti o istituti appartenenti a due ordinamenti aventi struttura e contenuti complessivi distinti -, qualora, per effetto di modifiche normative, si succedano nel tempo, in relazione ad una stessa posizione lavorativa, trattamenti retributivi diversi non può dedursene l'illegittimità per violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, poiché tale principio presuppone l'esistenza di situazioni uguali riferibili ad uno stesso periodo di tempo e non può, pertanto, essere invocato quando si abbia il succedersi nel tempo di situazioni diversamente regolate.

L'indennità sostitutiva del preavviso, benché abbia natura retributiva, non concorre a determinare la retribuzione imponibile ai fini del computo della pensione dovuta dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), il cui ordinamento, in epoca anteriore al 1 gennaio 1996 (data a decorrere dalla quale, ai sensi dell'art. 2, comma nono, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile per i dipendenti pubblici e delle aziende municipalizzate, trova applicazione l'art. 12 della legge n. 153 del 1969), considerava retribuzione gli stipendi effettivi, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni (art. 23 R.D. 3 marzo 1938, n. 680). Nè, attesa la specialità del regime previdenziale del personale delle aziende municipalizzate, può trovare applicazione in via analogica, con riferimento al periodo anteriore al 1 gennaio 1996, la disposizione di cui all'art. 12 della l. n. 153 del 1969, che ricomprende nell'ambito della retribuzione imponibile l'indennità sostitutiva del preavviso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8031
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8031
    Data del deposito : 3 giugno 2002

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