Versione
16 dicembre 2014
16 dicembre 2014
Art. 3. Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio 1. L'operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:
a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attivita';
b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
c) formazione sull'uso delle tecnologie piu' avanzate per innalzare la produttivita' dell'attivita';
d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalita' indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticita' dell'implementazione del progetto finanziato.
2. In deroga al comma 1, l'operatore di microcredito puo' affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attivita'. Il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'operatore l'andamento delle attivita' svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.
a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attivita';
b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
c) formazione sull'uso delle tecnologie piu' avanzate per innalzare la produttivita' dell'attivita';
d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalita' indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticita' dell'implementazione del progetto finanziato.
2. In deroga al comma 1, l'operatore di microcredito puo' affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attivita'. Il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'operatore l'andamento delle attivita' svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17604Provvedimento: […] Nell'atto di citazione in opposizione, parte opponente ha sostenuto che i rapporti andrebbero ricondotti allo schema del mutuo ex artt. 1813 ss. c.c., ritenendo insussistenti i presupposti del finanziamento ex art. 111 T.U.B. e affermando che, per configurare un contratto di microcredito, sarebbe necessaria la rigorosa prova della prestazione dei servizi ausiliari: “…In tal senso, occorre rilevare come, affinché possa configurarsi un contratto di finanziamento ex art. 111 T.U.B. ed ex art. 3 D.M. 176/2014, debba necessariamente sussistere la fornitura, da parte dell'erogatore, di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati…” […]Leggi di più...
- art. 493 c.c.·
- mutuo civilistico·
- finanziamento microcredito·
- art. 2697 c.c.·
- art. 648 c.p.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- beneficio d'inventario·
- art. 490 c.c.·
- prova del credito·
- responsabilità erede beneficiata