Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 9951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9951 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
MO IC EM NN DA
09951-26
Presidente -
Sent. n. sez. 40 C.C. - 11/02/2026
RI LV OR
PA Di Nicola Travaglini RO IC
- Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
R.G.N. 761/2026
sul ricorso proposto da
VA RM IN RO HA, nato in [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 15 ottobre 2025.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera PA Di Nicola Travaglini;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso;
udito l'Avvocato Giovanni Giannunzio, in sostituzione dell'Avvocato Davide Montani, nell'interesse del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna, all'Autorità peruviana, di VA RM IN RO HA, in virtù di richiesta di estradizione, emessa in relazione alla sentenza irrevocabile di condanna del Tribunale di Callao, alla pena di 15 anni di reclusione per il delitto di omicidio qualificato (art. 108 del codice penale peruviano) commesso il 29 gennaio 2016.
2. Avverso la sentenza propone ricorso VA RM IN RO HA, tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo deduce la violazione dell'art. 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., per sussistenza di un grave rischio che l'imputato sia sottoposto a trattamento penitenziario disumano e degradante in quanto, nonostante la Corte di appello abbia richiesto informazioni aggiornate e individualizzate, ha ritenuto sufficienti le generiche risposte dello Stato peruviano del 5 dicembre 2024, in violazione della giurisprudenza di legittimità che richiede, invece, che esse siano specifiche sia rispetto all'estradando che al piano di detenzione. Nella specie, infatti, non sono stati comunicati né il nome dell'istituto penitenziario in cui sarà detenuto VA RM IN RO HA, né lo spazio disponibile nelle celle e i programmi rieducativi previsti, a fronte, invece, di documentazione allegata dalla difesa, come la relazione del Difensore Civico del giugno 2024 - attestante una grave condizione di sovraffollamento penitenziario, difficili condizioni igienico sanitarie e violazioni dei diritti fondamentali - ei rapporti di Amnesty International del febbraio 2023 sulla repressione delle rivolte scoppiate nel Paese e sulla violazione dei diritti umani con uccisione dei loro difensori. Si tratta di elementi oggettivi, rimasti sostanzialmente non valutati, tali da rendere la nota del governo peruviano generica e sussistente il rischio di trattamenti inumani o degradanti per l'estradando.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione del diritto di difesa e del diritti fondamentali nel processo celebrato in Perù. Infatti, sebbene due testimoni oculari avessero identificato VA RM come autore materiale dell'omicidio del cognato, l'esame balistico e il test per residui di sparo da arma da fuoco avrebbero dato esito negativo, tanto da averne determinato la scarcerazione, con riqualificazione della sua posizione come mandante. Inoltre, non era stata valutata la dichiarazione della madre della vittima che indicava come vero responsabile un sicario di Callao, EA RC del OP Llontop detto "El Crudo", legato alla criminalità organizzata.
2
Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, il procedimento di habeas corpus presentato da VA RM non è ancora concluso perchè dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale del Perù il 18 agosto 2025 e in attesa di decisione. La pendenza di tale procedimento costituisce causa ostativa alla consegna ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d) del Trattato di estradizione.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 705, comma 2, lett. C) cod. proc.pen., per pendenza della richiesta di asilo e sussistenza di grave rischio di atti persecutori, in quanto VA RM ha denunciato le numerose minacce di morte ricevute sia dagli appartenenti all'organizzazione criminale cui era legato il cognato ucciso, sia dai suoi familiari, cosicchè in carcere correrebbe il rischio di essere aggredito o ucciso da detenuti di quelle associazioni. Proprio per questa situazione di grave pericolo di vita in Perù, in Italia il ricorrente ha presentato richiesta di asilo politico, la cui pendenza legittima il diniego dell'estradizione, e il 12 dicembre 2025 ha ottenuto permesso di soggiorno provvisorio. L'estradando, inoltre, risiede regolarmente a Cologno Monzese con la sorella (titolare di permesso per protezione speciale); ha sempre svolto in Perù attività di ristorazione, abbandonata a causa delle minacce ricevute;
non ha mai avuto legami con la criminalità; non ha precedenti penali e una volta scarcerato da San Vittore per decorrenza termini è rimasto in Italia per proseguire il percorso di integrazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
2.11 primo motivo di ricorso, relativo al rischio di sottoposizione dell'estradando a trattamenti inumani o degradanti, è fondato. La Corte di merito, in adempimento agli obblighi delineati dalla giurisprudenza di legittimità, dopo avere richiesto, ex art. 9 par. 2 del Trattato bilaterale con il Perù, allo Stato emittente le specifiche condizioni di detenzione previste per l'interessato, ha ritenuto adempiuta la richiesta con le informazioni supplementari pervenute con nota del 5 dicembre 2024. In queste si è dato atto che: a) VA RM potrà essere ristretto presso l'istituto penitenziario di Lima o di Callao a seconda del profilo personale e di fattori di sicurezza e sovraffollamento*; b) <lo spazio delle celle è relativo, poiché ci sono celle personali, celle per due persone, celle dove passano la notte dai quattro agli otto detenuti, ovvero celle a blocchi
3
dove passano la notte fino a 20 detenuti e comunque il numero di detenuti per cella dipende dalla capacità di questa e dalla popolazione carceraria dell'istituto penitenziario ed è adeguato;
c) il trattamento del detenuto prevede che durante il giorno rimanga nei cortili del padiglione e possa frequentare attività di lavoro, di studio, sportive o culturali;
d) è garantito il servizio sanitario. Le informazioni supplementari, pur confermando il grave sovraffollamento delle carceri peruviane, hanno attestato come a fronte di esso sia valorizzato l'utilizzo di fattori compensativi (il confinamento in cella avviene solo di notte e con tutti i servizi di base acqua potabile, ventilazione ed elettricità mentre durante il giorno i detenuti sono liberi nelle aree comuni, nei cortili del padiglione, frequentano laboratori e svolgono diverse attività). Deve tuttavia rilevarsi che la sentenza impugnata ha ritenuto erroneamente sufficienti informazioni che risultano all'evidenza generiche e prive di qualsiasi individualizzazione, presupposto necessario per valutare anche la concreta adeguatezza dei criteri compensativi, da parametrare all'entità del pregiudizio altrimenti riveniente dalla permanenza notturna in cella. In concreto non risulta specificamente individuato un determinato carcere di destinazione, prospettandosi un'alternativa tra quelli delle città di Lima e di Callao, e soprattutto non risulta fornita la dimensione delle celle, da commisurare al numero dei detenuti destinati a permanervi almeno in orario notturno, non potendosi reputare ininfluente la circostanza che la dimensione rapportata a quel numero variabile possa risultare in concreto intollerabile in relazione ad uno stato restrittivo globalmente inteso, così da far apparire irrilevanti i menzionati fattori compensativi (può farsi rinvio a Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268109, nonché ai principi elaborati dalla Corte di giustizia, Grande Sezione, del 6/09/2016, Petruhhin, C-182/15, e dalla Corte di Strasburgo, Grande Camera, 20/10/2016, Mursic
contro
Croazia).
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha dato atto (pagg. 5 e 6) che dalla documentazione trasmessa dall'Autorità peruviana non emerge alcuna violazione dell'equo processo svoltosi nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, con l'assistenza di un difensore e con l'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento. D'altra parte, come risulta dalla stessa enunciazione del motivo di ricorso, i rilievi non riguardano affatto la violazione del diritto di difesa, quanto la valutazione e l'apprezzamento delle risultanze probatorie operate dai Giudici peruviani nei diversi gradi di giudizio nella prospettiva di ottenere dall'Autorità giudiziaria italiana una non consentita rivalutazione delle prove poste a base della
4
sentenza emessa dallo Stato richiedente oggetto dell'esecuzione, stante il reciproco affidamento degli Stati contraenti nella validità delle rispettive sentenze. Deve aggiungersi che, anche al di là di quanto indicato nella sentenza impugnata, in cui a pagina 6 si chiarisce che a seguito di espressa richiesta di informazioni supplementari pervenute il 27 agosto 2025, risulta che la Corte Suprema di giustizia del Perù con sentenza numero 988-2018 ha dichiarato l'assenza di motivi di nullità della pronuncia, confermando la condanna dell'imputato a 15 anni di reclusione per omicidio aggravato, la deduzione difensiva circa la sottoposizione della questione di habeas corpus alla Corte costituzionale non interferisce con l'esecutività della sentenza e non rende comunque applicabile l'invocato 4 comma 1 lett. d) del Trattato di estradizione ratificato con legge n. 135 del 2004.
4. Il terzo motivo di ricorso è generico.
Viene rappresentato, in termini apodittici, che l'estradando rischi per la propria incolumità nel caso tornasse nel suo Paese per le ritorsioni dei parenti o degli affiliati della vittima appartenente a contesti di criminalità organizzata. Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato anche dalla sentenza impugnata, che non possono integrare causa di rifiuto dell'estradizione, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen., i rischi dell'estradando di subire atti di privata vendetta ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, le quali agiscano di propria iniziativa, trattandosi di evenienze che, con le opportune cautele, ben possono essere prevenute (Sez. 6, n. 30884 del 18/09/2020, Lula, Rv. 279851).
5. Anche l'ultimo motivo di ricorso è generico.
5.1. Il ricorrente ritiene che la proposta domanda di asilo imponga la sospensione della procedura estradizionale non tenendo conto che la giurisprudenza di questa Corte ha escluso qualsiasi pregiudizialità tra i due procedimenti (di estradizione e di protezione internazionale), cosicché nelle more dell'esame della richiesta di protezione internazionale e in attesa del suo esito l'estradizione non può essere rifiutata (Sez. 6, n. 29910 del 12/06/2019, Touji, Rv. 276465).
5.2. Altrettanto generica è la questione posta in ordine al preteso radicamento in Italia del ricorrente che peraltro ha moglie e figlio in Perú - e alla conseguente tutela del rapporto con la sorella ivi residente che, per consolidata giurisprudenza, in tema di estradizione verso l'estero, rientra nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della giustizia (Sez. 6, n. 8078 del 09/02/2021, Olgesashvili, Rv. 280709).
5
6. Sulla base delle esposte argomentazioni il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod.
proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Roma, 11 febbraio 2026
La Consigliera estensora PA Di Nicola Travaglini
II Presidente MO IC
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
16
FUNZIONA
DIZIARIO
Dom.ssa pina Cirimele