CASS
Sentenza 7 novembre 2023
Sentenza 7 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2023, n. 44858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44858 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO GI NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/03/2023 del TRIB. LIBERTA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv.to Macina Giovanni il quale insiste nell'accoglimento dei motivi. RITENUTO IN FATTO 1.1 Il Tribunale della libertà di Palermo, con ordinanza in data 14 marzo 2023, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di IR LU AN avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale del 23-2-2023 che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di tentata estorsione pluriaggravata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Macina, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) e d) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 273, 274, 275 cod.proc.pen. posto che il tribunale non aveva motivato in relazione alla assenza di autonoma valutazione da parte del G.I.P. nell'ordinanza genetica il quale aveva motivato per relationem rispetto alla richiesta del pubblico ministero;
- motivazione carente e contraddittoria in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di cui al capo n.8) e mancata risposta alle doglianze difensive esposte con apposita memoria;
- errata applicazione della legge penale quanto alla valutazione delle intercettazioni fra terzi Penale Sent. Sez. 2 Num. 44858 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 11/10/2023 trattandosi di soggetti privi della natura di fonte qua.lificata ed essendo assenti i riscontri;
assenza del tentativo punibile trattandosi di meri atti preparatori;
- violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante in assenza di specifica contestazione associativa;
- violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla mancata applicazione di una misura meno afflittiva. Con motivi aggiunti la difesa del IR deduceva ancora la sopravvenienza di elementi favorevoli alla posizione dello stesso costituiti dalle dichiarazioni rese in sede di indagini dalla p.o. Zambaldo;
ancora lamentava, quanto alle esigenze cautelari, l'intervenuto annullamento della posizione del coindagato ZZ OL da parte della Corte di cassazione per assenza di adeguata valutazione da parte del G.I.P.. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla prima doglianza, va rilevato come la motivazione per relationem adottata dal G.I.P. ha inteso chiaramente richiamare la ricostruzione dei fatti esposta dal pubblico ministero senza che siano poi mancate le personali valutazione del giudice in ordine sia alla gravità indiziaria che alle esigenze cautelari. E correttamente il tribunale della libertà rilevava come, proprio per il IR, tale valutazione autonoma e differenziata, risulta chiaramente nella misura in cui lo stesso giudice delle indagini preliminari escludeva la gravità indiziaria per il reato di cui al capo n. 9 dell'imputazione provvisoria. 2.2 Anche il secondo motivo è infondato;
in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U. n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). E nel caso in esame il giudizio di gravità indiziaria appare essere stato correttamente compiuto dal tribunale del riesame che ha evidenziato plurime conversazioni, pur indirette, nelle quali proprio il IR veniva chiaramente indicato come il soggetto autore di richieste di versamento del pizzo ai danni di imprese operanti nel territorio. Ed a fronte di tale valutazione il ricorso propone una lettura alternativa delle stesse conversazioni non consentita nella sede di legittimità in assenza di qualsiasi illogicità nella interpretazione del tribunale che ha pure sottolineato la particolare attendibilità delle fonti di riferimento, indicate in altri soggetti gravitanti nello stesso panorama mafioso di criminalità organizzata. 2 IO DO I IL PRESIDENT Eli ab tt Rosi, « 2.3 Anche i motivi in punto esigenze cautelari appaiono infondat( posto che il tribunale, del riesame ha evidenziato lo stato di soggetto già definitivamente condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. del ricorrente nonché la gravità indiziaria sussistente in ordine a reati per i quali vige la presunzione relativa di pericolosità. 2.4 Infine, in relazione alle doglianze esposte con i motivi aggiunti, va segnalato come nella presente fase di legittimità a seguito di impugnazione di provvedimento di riesame non possano essere valutate emergenze indiziarie sopravvenute rispetto alla valutazione del tribunale, eventualmente validabili in sede di ulteriori richieste o di appello ex art. 310 cod.proc.pen., mentre la valutazione compiuta da un diverso collegio di questa Corte di cassazione in ordine ad altra posizione di soggetto coindagato ristretto in regime detentivo perché condannato alla pena definitiva dell'ergastolo, relativamente alle esigenze cautelari, alcun rilievo assume per la posizione del IR. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc. pen.. Roma, 11 ottobre 2023 IL CONSIGLIERE EST.
sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv.to Macina Giovanni il quale insiste nell'accoglimento dei motivi. RITENUTO IN FATTO 1.1 Il Tribunale della libertà di Palermo, con ordinanza in data 14 marzo 2023, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di IR LU AN avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale del 23-2-2023 che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di tentata estorsione pluriaggravata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Macina, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) e d) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 273, 274, 275 cod.proc.pen. posto che il tribunale non aveva motivato in relazione alla assenza di autonoma valutazione da parte del G.I.P. nell'ordinanza genetica il quale aveva motivato per relationem rispetto alla richiesta del pubblico ministero;
- motivazione carente e contraddittoria in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di cui al capo n.8) e mancata risposta alle doglianze difensive esposte con apposita memoria;
- errata applicazione della legge penale quanto alla valutazione delle intercettazioni fra terzi Penale Sent. Sez. 2 Num. 44858 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 11/10/2023 trattandosi di soggetti privi della natura di fonte qua.lificata ed essendo assenti i riscontri;
assenza del tentativo punibile trattandosi di meri atti preparatori;
- violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante in assenza di specifica contestazione associativa;
- violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla mancata applicazione di una misura meno afflittiva. Con motivi aggiunti la difesa del IR deduceva ancora la sopravvenienza di elementi favorevoli alla posizione dello stesso costituiti dalle dichiarazioni rese in sede di indagini dalla p.o. Zambaldo;
ancora lamentava, quanto alle esigenze cautelari, l'intervenuto annullamento della posizione del coindagato ZZ OL da parte della Corte di cassazione per assenza di adeguata valutazione da parte del G.I.P.. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla prima doglianza, va rilevato come la motivazione per relationem adottata dal G.I.P. ha inteso chiaramente richiamare la ricostruzione dei fatti esposta dal pubblico ministero senza che siano poi mancate le personali valutazione del giudice in ordine sia alla gravità indiziaria che alle esigenze cautelari. E correttamente il tribunale della libertà rilevava come, proprio per il IR, tale valutazione autonoma e differenziata, risulta chiaramente nella misura in cui lo stesso giudice delle indagini preliminari escludeva la gravità indiziaria per il reato di cui al capo n. 9 dell'imputazione provvisoria. 2.2 Anche il secondo motivo è infondato;
in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U. n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). E nel caso in esame il giudizio di gravità indiziaria appare essere stato correttamente compiuto dal tribunale del riesame che ha evidenziato plurime conversazioni, pur indirette, nelle quali proprio il IR veniva chiaramente indicato come il soggetto autore di richieste di versamento del pizzo ai danni di imprese operanti nel territorio. Ed a fronte di tale valutazione il ricorso propone una lettura alternativa delle stesse conversazioni non consentita nella sede di legittimità in assenza di qualsiasi illogicità nella interpretazione del tribunale che ha pure sottolineato la particolare attendibilità delle fonti di riferimento, indicate in altri soggetti gravitanti nello stesso panorama mafioso di criminalità organizzata. 2 IO DO I IL PRESIDENT Eli ab tt Rosi, « 2.3 Anche i motivi in punto esigenze cautelari appaiono infondat( posto che il tribunale, del riesame ha evidenziato lo stato di soggetto già definitivamente condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. del ricorrente nonché la gravità indiziaria sussistente in ordine a reati per i quali vige la presunzione relativa di pericolosità. 2.4 Infine, in relazione alle doglianze esposte con i motivi aggiunti, va segnalato come nella presente fase di legittimità a seguito di impugnazione di provvedimento di riesame non possano essere valutate emergenze indiziarie sopravvenute rispetto alla valutazione del tribunale, eventualmente validabili in sede di ulteriori richieste o di appello ex art. 310 cod.proc.pen., mentre la valutazione compiuta da un diverso collegio di questa Corte di cassazione in ordine ad altra posizione di soggetto coindagato ristretto in regime detentivo perché condannato alla pena definitiva dell'ergastolo, relativamente alle esigenze cautelari, alcun rilievo assume per la posizione del IR. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc. pen.. Roma, 11 ottobre 2023 IL CONSIGLIERE EST.