CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20634 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: BA IG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Sansonetti, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, in parziale accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore generale, ha revocato il beneficio della liberazione anticipata, per complessivi giorni 225, concesso, con diverse ordinanze emesse rispettivamente il 27/04/2012, il 20/09/2012-17/12/2012, ed il 15/01/2020, a IG BA, in relazione ai seguenti semestri: a) dal 03/06/2011 al 02/12/2011, e dal 03/12/2011 al 02/12/2012, b) dal 29/11/2006 al 25/07/2007 + dal 24/10/2018 al 26/10/2018, c) dal 27/10/2018 al 26/04/2019. A ragione della decisione, il Tribunale osservava come il BA fosse stato condannato con sentenza della Corte di appello di Bari del 03/03/2022 per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990, in quanto ritenuto partecipe del sodalizio “BA- NZ SE e che, dalle sentenze di merito, la condotta partecipativa del Penale Sent. Sez. 1 Num. 20634 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 03/03/2026 condannato poteva essere delimitata a far data dal 2011 fino alla fine del 2018; ne conseguiva che tutti i semestri sopra indicati inerivano a periodi in cui il BA operava nel sodalizio di riferimento. 2. Ricorre IG BA, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 54 comma 3 Ord. pen., per avere revocato la liberazione anticipata per un reato non colposo commesso, secondo lo stesso provvedimento impugnato, in epoca antecedente alla concessione del beneficio da parte del magistrato di sorveglianza di Bari con ordinanza del 15/01/2020 (semestri dal 29/11/2006 al 25/07/2007 + dal 24/10/2018 al 26/10/2018, e dal 27/10/2018 al 26/04/2019). Una volta accertato che la condotta partecipativa si è arrestata nel 2018, il provvedimento impugnato è incorso nell’erronea applicazione dell’art. 54 comma 3 Ord. pen., nella parte in cui ha revocato il beneficio concesso in relazione ai sopra indicati semestri, per un reato commesso antecedentemente rispetto alla concessione del beneficio.
2.2. Con il secondo e terzo motivo lamenta, ai sensi dell'articolo 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 54 comma 3 ord. pen., come interpolato dalla sentenza n. 186/1995 della Corte costituzionale, e difetto di motivazione per omessa valutazione della gravità della condotta delittuosa ed incidenza della stessa sul fallimento dell’opera rieducativa e per omessa individuazione nelle sentenze di merito di concrete condotte materiali assunte dal prevenuto in costanza di detenzione carceraria. Il Tribunale di sorveglianza ha omesso qualsiasi valutazione sulla gravità delle condotte concretamente assunte dal BA durante l’espiazione delle pene in relazione alle quali ha goduto della liberazione anticipata, tale da comportare il fallimento dell’opera rieducativa, atteso che non vi è più uno stretto automatismo tra l'intervenuta condanna e la revoca del beneficio. Inoltre, il Tribunale ha mancato di individuare, nelle sentenze di merito, le concrete condotte materiali assunte in costanza di detenzione, sintomatiche della protrazione della condotta partecipativa. L’ordinanza impugnata è inoltre carente ed illogica alla luce di quanto deciso, con diversi provvedimenti assunti dal medesimo Tribunale con riferimento ai correi HE ed Albanese. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Pasquale Sansonetti, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è fondato limitatamente ai semestri sopra indicati sub b) (dal 29/11/2006 al 25/07/2007 + dal 24/10/2018 al 26/10/2018) e c) (dal 27/10/2018 al 26/04/2019), dovendosi invece rigettare nel resto. 2. L’art. 54, comma 3, ord. pen. prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna irrevocabile per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione della pena successivamente alla concessione del beneficio. Ne consegue che, ai fini della legittima operatività del meccanismo revocatorio, occorre: che il condannato abbia commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione della pena, ovvero delle pene concorrenti eventualmente unificate in provvedimento di cumulo;
che tale delitto sia stato posto in essere in epoca successiva alla concessione del beneficio di cui si discute;
che la relativa responsabilità sia stata accertata con sentenza irrevocabile, anche se divenuta definitiva dopo la scadenza della pena. Ai fini dell’individuazione del momento rilevante per l’insorgenza della causa di revoca, deve aversi riguardo alla data di commissione del nuovo delitto, e non a quella del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta.Inoltre, il "tempus commissi delicti" del reato oggetto della condanna sopravvenuta deve essere individuato dal tribunale di sorveglianza esclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, non spettando al tribunale medesimo alcun autonomo potere di delimitazione temporale della condotta (Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284511 - 01) Deve pertanto escludersi che la revoca possa riferirsi a benefici concessi con provvedimento successivo alla commissione del reato poi oggetto di condanna irrevocabile, posto che il tenore letterale dell’art. 54, comma 3, ord. pen. esige che il delitto sia commesso successivamente alla concessione della liberazione anticipata. Solo una condotta sopravvenuta al riconoscimento del beneficio, infatti, può assumere valore sintomatico incompatibile con il mantenimento del giudizio favorevole già espresso in ordine alla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione. 3. Ciò premesso, dalla stessa ordinanza impugnata risulta che la condotta associativa ascritta a IG BA si è esaurita entro il 2018, sicché tale dato, ai fini della revoca della liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54, comma 3, ord. pen., impone una più puntuale verifica in ordine alla sua effettiva incidenza sui benefici concessi in epoca successiva, e segnatamente su quelli riconosciuti con provvedimento intervenuto dopo l’esaurimento della condotta criminosa. In tale prospettiva, l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata non risulta del tutto adeguato nel chiarire per quali ragioni la revoca potesse essere estesa anche alla liberazione anticipata concessa con ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 15 gennaio 2020 (periodi sopra indicati sub b) e sub c), intervenuta in momento successivo rispetto all’esaurimento della condotta criminosa, rendendosi pertanto necessario un nuovo 3 esame sul punto, alla luce della corretta scansione temporale tra fatto, concessione del beneficio e giudizio sulla persistenza della finalità rieducativa. 4. Con riferimento al periodo sub a) invece il ricorso è da respingere. Il Tribunale ha evidenziato come IG BA, detto NO LO, fosse stato indicato da più collaboratori di giustizia quale soggetto stabilmente inserito nel sodalizio “BA-NZ-SE, essendo stata più volte riferita l’operatività del cosiddetto “gruppo di Gino LO nel territorio di Barletta. Ha altresì precisato che le dichiarazioni dei collaboratori già negli interrogatori resi nel 2012 collocavano BA tra i soggetti operanti nelle piazze di spaccio del Comune di Barletta e nelle zone limitrofe. Su tali basi, il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che BA fosse, all’epoca, detenuto per altri fatti di reato non fosse di per sé idonea a escluderne il coinvolgimento nel reato associativo, avuto riguardo alla peculiare natura di quest’ultimo, che non si connota per occasionalità e istantaneità, ma per la stabilità del vincolo e la sua permanenza nel tempo tra gli associati. Da tale ricostruzione il Tribunale ha desunto, correttamente, che i periodi di pena espiati dal 03/06/2011 al 02/12/2011 e dal 03/12/2011 al 02/12/2012 dovessero essere revocati, in quanto riferibili a un arco temporale nel quale il BA operava nel sodalizio di riferimento. In tale quadro, viene in rilievo il contenuto della richiesta del Procuratore generale di Bari, il quale – richiamando i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 1995 – aveva sottolineato come la condotta illecita ascritta al BA denotasse difetto di correttezza e linearità e fosse, per la sua gravità, indicativa dell’insuccesso del percorso rieducativo. L’accoglimento, in parte qua, di tale richiesta consente dunque di leggere il provvedimento impugnato, limitatamente ai semestri sub a), non come fondato sul mero dato formale della sopravvenuta condanna, ma sulla ritenuta incompatibilità tra il mantenimento del beneficio e una condotta reputata sintomatica del venir meno del presupposto della partecipazione all’opera di rieducazione. 5. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente ai semestri dal 29 novembre 2006 al 25 luglio 2007 + dal 24 al 26 ottobre 2018 e dal 27 ottobre 2018 al 26 aprile 2019, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo esame che tenga conto dei rilievi formulati. Il ricorso va respinto nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai semestri dal 29 novembre 2006 al 25 luglio 2007 + dal 24 al 26 ottobre 2018 e dal 27 ottobre 2018 al 26 aprile 2019, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Bari. Rigetta nel resto il ricorso. 4 Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Sansonetti, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, in parziale accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore generale, ha revocato il beneficio della liberazione anticipata, per complessivi giorni 225, concesso, con diverse ordinanze emesse rispettivamente il 27/04/2012, il 20/09/2012-17/12/2012, ed il 15/01/2020, a IG BA, in relazione ai seguenti semestri: a) dal 03/06/2011 al 02/12/2011, e dal 03/12/2011 al 02/12/2012, b) dal 29/11/2006 al 25/07/2007 + dal 24/10/2018 al 26/10/2018, c) dal 27/10/2018 al 26/04/2019. A ragione della decisione, il Tribunale osservava come il BA fosse stato condannato con sentenza della Corte di appello di Bari del 03/03/2022 per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990, in quanto ritenuto partecipe del sodalizio “BA- NZ SE e che, dalle sentenze di merito, la condotta partecipativa del Penale Sent. Sez. 1 Num. 20634 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 03/03/2026 condannato poteva essere delimitata a far data dal 2011 fino alla fine del 2018; ne conseguiva che tutti i semestri sopra indicati inerivano a periodi in cui il BA operava nel sodalizio di riferimento. 2. Ricorre IG BA, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 54 comma 3 Ord. pen., per avere revocato la liberazione anticipata per un reato non colposo commesso, secondo lo stesso provvedimento impugnato, in epoca antecedente alla concessione del beneficio da parte del magistrato di sorveglianza di Bari con ordinanza del 15/01/2020 (semestri dal 29/11/2006 al 25/07/2007 + dal 24/10/2018 al 26/10/2018, e dal 27/10/2018 al 26/04/2019). Una volta accertato che la condotta partecipativa si è arrestata nel 2018, il provvedimento impugnato è incorso nell’erronea applicazione dell’art. 54 comma 3 Ord. pen., nella parte in cui ha revocato il beneficio concesso in relazione ai sopra indicati semestri, per un reato commesso antecedentemente rispetto alla concessione del beneficio.
2.2. Con il secondo e terzo motivo lamenta, ai sensi dell'articolo 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 54 comma 3 ord. pen., come interpolato dalla sentenza n. 186/1995 della Corte costituzionale, e difetto di motivazione per omessa valutazione della gravità della condotta delittuosa ed incidenza della stessa sul fallimento dell’opera rieducativa e per omessa individuazione nelle sentenze di merito di concrete condotte materiali assunte dal prevenuto in costanza di detenzione carceraria. Il Tribunale di sorveglianza ha omesso qualsiasi valutazione sulla gravità delle condotte concretamente assunte dal BA durante l’espiazione delle pene in relazione alle quali ha goduto della liberazione anticipata, tale da comportare il fallimento dell’opera rieducativa, atteso che non vi è più uno stretto automatismo tra l'intervenuta condanna e la revoca del beneficio. Inoltre, il Tribunale ha mancato di individuare, nelle sentenze di merito, le concrete condotte materiali assunte in costanza di detenzione, sintomatiche della protrazione della condotta partecipativa. L’ordinanza impugnata è inoltre carente ed illogica alla luce di quanto deciso, con diversi provvedimenti assunti dal medesimo Tribunale con riferimento ai correi HE ed Albanese. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Pasquale Sansonetti, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è fondato limitatamente ai semestri sopra indicati sub b) (dal 29/11/2006 al 25/07/2007 + dal 24/10/2018 al 26/10/2018) e c) (dal 27/10/2018 al 26/04/2019), dovendosi invece rigettare nel resto. 2. L’art. 54, comma 3, ord. pen. prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna irrevocabile per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione della pena successivamente alla concessione del beneficio. Ne consegue che, ai fini della legittima operatività del meccanismo revocatorio, occorre: che il condannato abbia commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione della pena, ovvero delle pene concorrenti eventualmente unificate in provvedimento di cumulo;
che tale delitto sia stato posto in essere in epoca successiva alla concessione del beneficio di cui si discute;
che la relativa responsabilità sia stata accertata con sentenza irrevocabile, anche se divenuta definitiva dopo la scadenza della pena. Ai fini dell’individuazione del momento rilevante per l’insorgenza della causa di revoca, deve aversi riguardo alla data di commissione del nuovo delitto, e non a quella del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta.Inoltre, il "tempus commissi delicti" del reato oggetto della condanna sopravvenuta deve essere individuato dal tribunale di sorveglianza esclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, non spettando al tribunale medesimo alcun autonomo potere di delimitazione temporale della condotta (Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284511 - 01) Deve pertanto escludersi che la revoca possa riferirsi a benefici concessi con provvedimento successivo alla commissione del reato poi oggetto di condanna irrevocabile, posto che il tenore letterale dell’art. 54, comma 3, ord. pen. esige che il delitto sia commesso successivamente alla concessione della liberazione anticipata. Solo una condotta sopravvenuta al riconoscimento del beneficio, infatti, può assumere valore sintomatico incompatibile con il mantenimento del giudizio favorevole già espresso in ordine alla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione. 3. Ciò premesso, dalla stessa ordinanza impugnata risulta che la condotta associativa ascritta a IG BA si è esaurita entro il 2018, sicché tale dato, ai fini della revoca della liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54, comma 3, ord. pen., impone una più puntuale verifica in ordine alla sua effettiva incidenza sui benefici concessi in epoca successiva, e segnatamente su quelli riconosciuti con provvedimento intervenuto dopo l’esaurimento della condotta criminosa. In tale prospettiva, l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata non risulta del tutto adeguato nel chiarire per quali ragioni la revoca potesse essere estesa anche alla liberazione anticipata concessa con ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 15 gennaio 2020 (periodi sopra indicati sub b) e sub c), intervenuta in momento successivo rispetto all’esaurimento della condotta criminosa, rendendosi pertanto necessario un nuovo 3 esame sul punto, alla luce della corretta scansione temporale tra fatto, concessione del beneficio e giudizio sulla persistenza della finalità rieducativa. 4. Con riferimento al periodo sub a) invece il ricorso è da respingere. Il Tribunale ha evidenziato come IG BA, detto NO LO, fosse stato indicato da più collaboratori di giustizia quale soggetto stabilmente inserito nel sodalizio “BA-NZ-SE, essendo stata più volte riferita l’operatività del cosiddetto “gruppo di Gino LO nel territorio di Barletta. Ha altresì precisato che le dichiarazioni dei collaboratori già negli interrogatori resi nel 2012 collocavano BA tra i soggetti operanti nelle piazze di spaccio del Comune di Barletta e nelle zone limitrofe. Su tali basi, il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che BA fosse, all’epoca, detenuto per altri fatti di reato non fosse di per sé idonea a escluderne il coinvolgimento nel reato associativo, avuto riguardo alla peculiare natura di quest’ultimo, che non si connota per occasionalità e istantaneità, ma per la stabilità del vincolo e la sua permanenza nel tempo tra gli associati. Da tale ricostruzione il Tribunale ha desunto, correttamente, che i periodi di pena espiati dal 03/06/2011 al 02/12/2011 e dal 03/12/2011 al 02/12/2012 dovessero essere revocati, in quanto riferibili a un arco temporale nel quale il BA operava nel sodalizio di riferimento. In tale quadro, viene in rilievo il contenuto della richiesta del Procuratore generale di Bari, il quale – richiamando i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 1995 – aveva sottolineato come la condotta illecita ascritta al BA denotasse difetto di correttezza e linearità e fosse, per la sua gravità, indicativa dell’insuccesso del percorso rieducativo. L’accoglimento, in parte qua, di tale richiesta consente dunque di leggere il provvedimento impugnato, limitatamente ai semestri sub a), non come fondato sul mero dato formale della sopravvenuta condanna, ma sulla ritenuta incompatibilità tra il mantenimento del beneficio e una condotta reputata sintomatica del venir meno del presupposto della partecipazione all’opera di rieducazione. 5. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente ai semestri dal 29 novembre 2006 al 25 luglio 2007 + dal 24 al 26 ottobre 2018 e dal 27 ottobre 2018 al 26 aprile 2019, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo esame che tenga conto dei rilievi formulati. Il ricorso va respinto nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai semestri dal 29 novembre 2006 al 25 luglio 2007 + dal 24 al 26 ottobre 2018 e dal 27 ottobre 2018 al 26 aprile 2019, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Bari. Rigetta nel resto il ricorso. 4 Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5