Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 gennaio 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 gennaio 1990 |
Commentari • 5
- 1. Risoluzione del 01/06/2005 n. 71 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 1 giugno 2005
Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell\'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la ....del Ministero dell\'Interno ha chiesto chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario da applicare all\'assegno di confine versato al personale della Polizia di Stato che, per motivi di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine. ESPOSIZIONE DEL QUESITO La .... del Ministero dell\'Interno ha presentato istanza di interpello al fine di ottenere chiarimenti sul corretto trattamento tributario da applicare all\'assegno di confine che, ai sensi dell\'art. 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 425, viene attribuito al personale della Polizia di …
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Giurisprudenza • 21
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/07/2025, n. 5977Provvedimento: Pubblicato il 09/07/2025 N. 05977/2025REG.PROV.COLL. N. 09282/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9282 del 2022, proposto da UG NA, CE NI, IP IG, GI AR, PP EL, SI OT, GI DI e MA AL, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Barbara Marchesini e Federica Berrino, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia; contro il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , nonché il Comando …Leggi di più...
- assegno di confine·
- discrezionalità legislativa·
- tutela del lavoro italiano all'estero·
- indennità mensile·
- art. 1 legge n. 425/1989·
- exclave italiana·
- principio di uguaglianza·
- interpretazione costituzionalmente orientata·
- legittimità costituzionale·
- art. 48 decreto del Presidente della Repubblica n. 57/2022
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Al personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia e Svizzera), oltre allo stipendio ed agli assegni o indennita' di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, e' attribuito, dal 1 gennaio 1989, un assegno di confine, secondo le misure mensili in valuta estera locale, da maggiorare del 100 per cento, indicate, per ciascuno dei predetti Stati esteri, per fasce di livelli o categorie e per carriera dirigenziale, nonche' per anzianita' in detti livelli, o categorie o carriera dirigenziale, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e puo' essere maggiorato o ridotto, dopo ogni biennio, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita della localita' di confine dello Stato estero sede di servizio.
2. Le variazioni di cui al comma 1, introdotte in misura uguale per tutti, sono calcolate sull'assegno base di confine corrispondente, per ciascuno Stato estero, alla misura iniziale della terza fascia, quale risulta dalle tabelle A e B allegate alla presente legge aggiornate con il costo della vita rilevato alla fine del biennio precedente. - Art. 3. 1. Il personale gia' in servizio nelle zone estere di confine conserva ad personam l'assegno in godimento, qualora dovesse risultare di importo superiore a quello previsto dalla presente legge, fino a quando l'acquisizione di anzianita' non faccia conseguire una misura superiore della fascia di appartenenza o di quelle successive.
2. L'assegno ad personam, di cui all' articolo 3 della legge 20 dicembre 1977, n. 966 , non puo' essere piu' corrisposto con il cessare delle condizioni che hanno a suo tempo determinato l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e, per la parte che attiene agli aumenti periodici di stipendio, il medesimo e' riassorbito in fase di prima applicazione della presente legge, fino all'importo massimo pari all'eventuale differenza fra la nuova misura dell'assegno di confine spettante e quella in godimento al 31 dicembre 1988.
3. L'eventuale ulteriore assorbimento dell'assegno ad personam sara' operato con le modalita' di cui al comma 1.
Nota all' art. 3 :
L' art. 3 della legge n. 966/1977 (Nuove competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) nonche' presso le rappresentanze commerciali delle ferrovie dello Stato all'estero) e' il seguente:
"Art. 3. - Il personale di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserva ad personam in valuta estera locale l'eventuale beneficio gia' goduto per effetto della conversione - ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 722 - delle quote di aggiunta di famiglia e degli aumenti periodici di stipendio.
L'assegno ad personam di cui al precedente comma cade con il venir meno delle condizioni che hanno a suo tempo determinato l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e, per la parte che attiene agli aumenti periodici di stipendio, viene riassorbito in conseguenza della progressione per classi di stipendio o per promozione".