Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12624 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
IN NOME D POR1262 4 / 0 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR M ASSAZLONE Oggetto Appello. Impresa designata: liquidazione coatta SEZIONE TERZA CIVILE anteriore alla citazione. Citazione della impresa in : Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: bonis R.G.N. 2056/00 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Italo PURCARO Cron. 26506 Rel. Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Rep. 3358 AMATUCCI - Consigliere Dott. Alfonso Consigliere - Ud. 04/02/03 Dott. IA Margherita CHIARINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL SI SPA IN LCA, con sede in Milano, in persona del Commissario Liquidatore Avv. Wladimiro Catarisano, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SANDRO GIULIANO, giusta delega in atti;
wa ricorrente
contro
OS IA, LL ZO;
intimati 2003 avverso la sentenza n. 253/99 del Tribunale di FOGGIA, 357 emessa il 19/02/99 e depositata 1'11/03/99 (R.G. 1 л 2896/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 29 marzo 1995 OS IA, quale parte danneggiata, conveniva dinanzi alla Pretura di Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo, il danneggiante RU ZO e l'impresa AL SPA in liquidazione coatta e ne chiedeva la condanna in solido al pagamento dei danni conseguenti ad un inci- dente avvenuto sulla statale SS 272 il 25 settembre 1993. (L'impresa LP era stata posta in liquidazione an- te causam con D.M. 23 maggio 1994). Le parti convenute restavano contumaci. Il Pretore con sentenza depositata il giorno 11 luglio 1996 accer- tava la responsabilità del RU e lo condannava in solido con l'assicuratrice al risarcimento dei danni quantificati in £ 3.298.000 oltre accessori e spese del giudizio. La decisione era appellata dall'impresa assicura- 2 trice in persona del commissario liquidatore, che dedu- ceva la nullità della sentenza per difetto di integra- zione del contraddittorio in primo grado nei confronti della impresa designata;
nel merito la infondatezza della domanda. Si costituiva la parte danneggiata e chiedeva il rigetto del gravame, nessun gravame era proposto dal danneggiante. Il Tribunale di Foggia, quale giudice dell'appello, con sentenza del 11 marzo 1999 così decideva: accoglie l'appello proposto dalla assicuratrice AL e dichiara la nullità della sentenza per non avere il pretore or- dinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della RAS SPA quale impresa territorialmente designa- ta dal Fondo di Garanzia;
rimette le parti dinanzi al giudice di primo grado anche per la decisione delle spese del giudizio. Contro la decisione ricorre la soc: AL deducendo unico motivo;
non hanno svolto di- fesa le controparti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento. Nell'unico motivo il ricorrente deduce l'error in procedendo collegato alla violazione e falsa applica- zione degli artt.18 e 19 della legge 1969 n.990, sul rilievo che il Tribunale dopo aver esattamente rilevato che, con riguardo alla pretesa risarcitoria la legitti- M 3 mazione passiva spettava all'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia, ha poi errato nel rimette- re la causa al primo giudice, posto che invece, in ri- forma della sentenza pretoriale avrebbe dovuto sempli- cemente dichiarare improponibile la domanda nei con- fronti dell'impresa in liquidazione coatta amministra- tiva. Legittimata passiva alla azione di condanna è solo l'impresa designata e la mancata citazione in giudizio equivale alla mancata proposizione della domanda di ri- sarcimento a nulla valendo la citazione dell'impresa decotta. La censura è fondata,ed in vero per espressa VO- lontà della legge (art.19 terzo comma della legge so- pracitata) e per costante insegnamento della Cassazione (Cass. 11 maggio 1998 n.4744, 10 aprile 1998 n.3727, 17 giugno 1999 n. 6011, tra le tante) l'impresa posta in liquidazione non può essere condannata al risarcimento stante la legittimazione esclusiva passiva dell'impresa designata in ordine alla domanda risarcitoria. Pertanto poiché la domanda era stata inizialmente proposta er- roneamente contro l'impresa che non era più in bo- nis, nessun rilievo poteva avere, ai fini della proponi- bilità della domanda, la citazione e la costituzione in lite del commissario liquidatore. La domanda doveva es- sere dichiarata improponibile sia in primo che in se- 4 condo grado. In accoglimento del ricorso deve cassarsi la deci- sione impugnata senza rinvio, dichiarandosi l'improponibilità della domanda attrice. Sussistono giusti motivi in relazione alla natura delle questioni trattate per compensare tra le parti le spese del giu- dizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la senten- za di appello per la improponibilità della domanda ri- sarcitoria proposta contro l'impresa in liquidazione coatta anzicchè contro l'impresa designata non evocata in lite. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti. Roma 4 febbraio 2003. Il Presidente G. Fiduccia Срейтиpresan FiducinFiducian Il relatore G.B. Petti Ewan Beth Ich IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO 8 60. 2009 IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocenzo Battista 5