Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2026, n. 18840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18840 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
ST DR
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18840/2026 Roma, li, 25/06/2026
- Presidente -
EN AN CC
VI AS
Sent. n. 324/2026 sez. C.C. 18/02/2026 R.G.N. 39729/2025
BI UN
LE VE
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MO RA NO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 22/10/2025 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere BI UN;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CA 1 Seriale: 8027a563744127 - Firmato Da: GASTONE ANDREAZZA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 61c66a81e7975e7a
Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: ST QUALIFIED Firmato Da: FABIO ZUNICA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 4252c50a03c35012
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza del 27 agosto 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RA NO MO, gravemente indiziato del reato di partecipazione a un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1), nonché del reato-fine ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (capo 226). Con ordinanza del 22 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha sostituito la misura originariamente applicata all'indagato con quella degli arresti domiciliari, da eseguirsi presso la sede della Fondazione Exodus denominata "La casa di Mimmo", in Santo Stefano di Aspromonte.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale reggino, MO ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a quattro motivi.
2.1. Coi primi tre motivi, esposti congiuntamente, la difesa contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio sulla gravità indiziaria operato in relazione alla contestazione associativa e al reato fine di cui al capo 226, osservando che il Tribunale si sarebbe limitato, tramite l'utilizzo di motivazione per relationem, alla mera riproposizione di quella resa dal Giudice per le indagini preliminari, non facendosi carico delle doglianze difensive, volte a rimarcare la carenza del materiale probatorio e la natura marginale e temporalmente circoscritta della condotta del ricorrente, inidonea a integrare il vincolo associativo, anche tenuto conto dello stato di tossicodipendenza e della sua soggezione a RA, comparendo MO (che ha compiuto 18 anni nell'aprile 2023) sulla scena dell'indagine solo il 20 novembre 2023, per poi scomparire dopo 1'8 dicembre 2023, per cui doveva escludersi in capo allo stesso la qualifica di partecipe effettivo;
a ciò si aggiunge che sarebbe errata l'affermazione del Tribunale della mancata contestazione da parte della difesa della sussistenza dell'associazione, invero specificamente posta in dubbio nella memoria difensiva. Vi sarebbe inoltre totale assenza di motivazione da parte del Tribunale rispetto alla richiesta subordinata di ricondurre i fatti nell'alveo della previsione ex art. 74 comma 6, d.P.R. n. 309/1990, essendosi in presenza di piccoli episodi di spaccio. Quanto al capo 226 la difesa contesta la significatività della conversazione captata (ossia il progr. 6955 del 20 novembre 2023) posta alla base della affermazione della gravità indiziaria della contestata detenzione illecita di stupefacenti.
2.2. Il quarto motivo, infine, è dedicato al giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, rilevandosi che doveva escludersi nel caso di specie il pericolo attuale di reiterazione dei reati, in ragione della giovane età, della condizione di tossicodipendenza e della incensuratezza dell'indagato, oltre che della brevità temporale, della risalenza e della marginalità della sua condotta.
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Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 8027a563744127-Firmato Da: GASTONE ANDREAZZA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 61c66a81e7975e7a Firmato Da: FABIO ZUNICA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 4252c50a03c35012
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Iniziando dal primo, dal secondo e dal terzo motivo, suscettibili di trattazione unitaria, occorre innanzitutto richiamare, per un inquadramento generale, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, [...], n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due
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Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 8027a563744127-Firmato Da: GASTONE ANDREAZZA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 61c66a81e7975e7a Firmato Da: FABIO ZUNICA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 4252c50a03c35012
requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato.
1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima ancora dal G.I.P.) rispetto a ciascuna delle due fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie non presta il fianco a censure di irragionevolezza. Ciò vale, in primo luogo, per le doglianze riferite al reato-fine di cui al capo 226, a proposito del quale i giudici dell'impugnazione cautelare hanno richiamato i contenuti della conversazione di cui al progr. 6955 del 20 novembre 2023, da cui si evince che EM RA e MO parlano di droga leggera in loro possesso da cedere a terzi, risultando eloquenti in tal senso i riferimenti alla quantità, il cui controvalore in denaro ammontava a 500 euro, e al fatto che non fosse secca. Ora, rispetto al significato attribuito al dialogo intercettato, allo stato, non si ravvisano aporie, né sono stati dedotti, in termini adeguatamente specifici, vizi di travisamento, per cui sul punto l'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata risulta privo di criticità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito (sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 2637159) che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. Parimenti infondate risultano le censure riferite alla contestazione associativa, rispetto alla quale deve innanzitutto osservarsi che, in ordine all'esistenza del sodalizio, il Tribunale ha legittimamente richiamato i contenuti sia dell'ordinanza genetica (pagine 721 ss.), sia dell'informativa conclusiva della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria del 22 novembre 2024, a sua volta scaturita dalla continuativa attività di indagine degli operanti della Stazione C.C. di Catona, non potendosi in ogni caso sottacere che sia nella memoria difensiva presentata ai giudici del riesame sia nell'odierno ricorso le censure dedicate all'esistenza e alla qualificazione del sodalizio sono risultate generiche e assertive. Ciò posto, il Tribunale ha evidenziato (cfr. pagina 4 dell'ordinanza impugnata) che l'appartenenza di MO all'associazione è circostanza affermata dal capo della stessa, EM RA, il quale, parlando con i clienti del sodalizio, spiegava loro candidamente che l'ingresso del ricorrente nel gruppo rispondeva a un'esigenza specifica, ossia quella di sopperire al mancato apporto di VI Ardore, dopo che questi era stato arrestato in flagranza per detenzione illecita di stupefacenti. RA, in particolare, invitava il cliente, da quel momento in poi, a rifornirsi da MO, che gli presentava, in quanto sarebbe stata "la stessa cosa di VI".
Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: ST QUALIFIED
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Del resto, in un'occasione il ricorrente si era attivato per curare le interlocuzioni tra RA e Ardore, nel momento in cui quest'ultimo era ristretto agli arresti domiciliari, per cui MO era ben consapevole delle dinamiche della consorteria, alla quale a sua volta, come rilevato dai servizi di osservazione della P.G., egli ha fornito un proprio contributo come pusher, in un periodo circoscritto (ossia dal 20 novembre all'8 dicembre 2023) ma non irrilevante, dovendosi al riguardo richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, [...], n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440-02), secondo cui, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi, come nel caso di specie, l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato.
1.2. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, occorre evidenziare che la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati oggetto di imputazione provvisoria, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente una lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che non può tuttavia trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi in tal senso ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [...]), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
2. Ugualmente immune da censure è il giudizio sulle esigenze cautelari. E invero il Tribunale del Riesame, nel richiamare la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., ha ritenuto persistenti le esigenze cautelari, valorizzando a tal fine, oltre alla professionalità nel campo dei traffici di droga mostrata dal ricorrente, anche la sua condizione di tossicodipendenza, che costituisce il movente delle sue condotte illecite, essendo altamente probabile che, in assenza di misure restrittive, l'indagato possa reiterare la commissione dei reati, anche al fine di procurarsi gratuitamente le dosi da destinare al suo consumo personale.
CA 1 Seriale: 8027a563744127-Firmato Da: GASTONE ANDREAZZA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 61c66a81e7975e7a
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Nondimeno, proprio il conclamato stato di tossicodipendenza di MO è stato posto a fondamento della sostituzione della misura di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari, da eseguire in una Comunità di recupero. Orbene, con le considerazioni non manifestamente illogiche dell'ordinanza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui deve ritenersi che anche in punto di esigenze cautelari, non vi sia spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, invero sul punto non sufficientemente specifiche.
3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di MO deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18.02.2026
Il Consigliere estensore
BI UN
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Il Presidente
ST DR
Firmato
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